CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., LIBRA L.S. SOCIETA' COOPERATIVA,[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimate -1192 avverso la sentenza n. 2828/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/09/2024 R.G.N. 1967/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2828/2024,ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma,Numero registro generale 23017/2024dichiarando che nulla era dovuto al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] BattistaN umero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 8648/2026a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Data pubblicazione 07/04/2026Il lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze di LibraL.S. Soc. Coop. con contratto a tempo indeterminato e mansionidi addetto alle pulizie ferroviarie presso l'impianto [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] eracessato per effetto della conclusione dell'appalto;contestualmente, il lavoratore veniva assunto dal subentranteCNCP con decorrenza dal 01/07/2020, senza soluzione dicontinuità e alle medesime condizioni economiche e normative.2. La Corte territoriale ha accertato che tale passaggio eraprevisto da un verbale di accordo sindacale del 30/06/2020,sottoscritto dalle aziende e dalle OO.SS. di categoria pergarantire la stabilità occupazionale dei dipendenti.I giudici di appello hanno sottolineato l'assenza di qualsivoglialettera di licenziamento o comunicazione unilaterale di recessoda parte del datore di lavoro uscente.3. La sentenza impugnata ha dunque qualificato lafattispecie come una risoluzione consensuale del rapporto (exart. 1372 c.c.), ritenendo che l'immediata prosecuzionedell'attività lavorativa abbia escluso ab origine sia il rischio diinoccupazione che il presupposto per l'indennità ex art. 2118c.c..4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Luigi DiBattista, affidandolo ad un motivo diversamente articolato.5. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso deduce parte ricorrente laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,Numero registro generale 23017/20242118 e 1372 c.c., 16, 16 bis e 53 del CCNL Mobilità / AreaN umero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 8648/2026contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Data pubblicazione 07/04/2026Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ravvisa unarisoluzione consensuale nel meccanismo di passaggio diretto traimprese, sostenendo che la cessazione sia avvenuta periniziativa del datore di lavoro a causa della fine dell'appalto,configurando un recesso unilaterale. Deduce, inoltre, chel'indennità sostitutiva del preavviso spetterebbe in ogni caso dilicenziamento senza preavviso, a prescindere dal fatto che illavoratore trovi subito una nuova occupazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione sottoposta all’esame insede di legittimità presenti profili di rilievo nomofilattico chesuggeriscono la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteAdriana Doronzo