CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 26686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘AULA B’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 829/2015 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 15.12.2015, N.R.G. 884/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO CHEla Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori meglio indicati in epigrafe di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, INFN) di cui essi erano dipendenti, all’accensione della polizza di assicurazione di cui alla Convenzione con l’INA del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le decorrenze pertinenti per ciascuno dei lavoratoriinteressati; 2. INFN ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rubricati come riguardanti la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 38 Cost., dell’art. 2117 c.c., dell’art. 14, co. 2, L. 70/1975, dell’art. 7, 9-ter, 18, co. 9, d. lgs. 124/1993, dell’art. 39, co. 2, L. 379/1955, dell’art. 64 L. 144/1999, dell’art. 48-bis d.p.r. 917/1986, dell’art. 53 CCNL del personale tecnico-amministrativo IV/X livello delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e dell’art. 76 del CCNL della relativa dirigenza, dell’art. 4 L. 297/1982, del DPCM 2 marzo 2001 (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 38 del CCNL degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7.10.1996 (quadriennio e biennio economico 1994-1995), dell’art. 26 L. 70/1975, degli artt. 2, co.3, 3-bis e 45 d. lgs. 165/2001, dell’art. 46 d.p.r. 411/1976 (secondo motivo); 3. il ricorso è stato resistito dai lavoratori con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. INFN ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con in calce la sottoscrizione della «presente rinuncia» da parte dei difensori dei controricorrenti, la quale vale evidentemente come adesione alla rinuncia stessa e comporta che, ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c. nel dichiararsi l’estinzione del giudizio di legittimità, nulla debba disporsi in punto spese; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nell’adu