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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2016

Cassazione n. 07392/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9057 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. VNTMR047L15H501V - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - STAGLIANO' ANNALISA - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. VNTMST84858H501R - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - PARCO della MURATELLA - c.f./p.i.v.a. 06873361007 - in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro ANAS s.p.a. - c.f. 80208450587 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTEavverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma dei 21.9/4.10.2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la "Parco della Muratella" s.r.l. hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 21.5.2022 al ricorso iscritto al n. 9057 - 2017 R. G. (hanno riferito che tutti gli iniziali ricorrenti e la controricorrente hanno in data 18.5.2018 sottoscritto atto di transazione, con impegno a sottoscrivere rinuncia al ricorso per cassazione e al controricorso); preso atto che in data 27.2.2020 è deceduta [OSCURATO:PERSONA] ed in data 17.5.2021 è deceduto [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che la controricorrente, "Anas" s.p.a., ha dichiarato parimenti in data 21.5.2022 di aderire alla dichiarazione di rinuncia con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla "Parco della Muratella" s.r.l. ed iscritto al n. 9057 - 2017 R.G.; dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 07392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris