CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32051/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 30/3/2021 che aveva accolto parzialmente il reclamo ex art. 35 bis O.P. del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., consentendogli di effettuare il colloquio periodico con i familiari mediante videochiamata Skype o simili, per l'intera vigenza delle disposizioni limitative della libertà di circolazione a causa dell'emergenza pandemica in atto. Con l'ordinanza in epigrafe, qui impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto la richiesta di ottemperanza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che il giudizio di ottemperanza è teso a dare attuazione alla statuizione contenuta nell'ordinanza di cui si chiede l'esecuzione, senza possibilità di introdurre ampliamenti dell'originaria domanda: nella specie, l'oggetto dell'ottemperanza era circoscritto al riconoscimento del diritto del detenuto a svolgere colloqui in videoconferenza esclusivamente per il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali relative alla pandemia da Covid-19, cessata la quale è venuta meno la ragione dell'autorizzazione a dette videoconferenze. Invero, esulano da detta autorizzazione eventuali difficoltà dei congiunti a raggiungere il luogo di detenzione o altre ragioni collegate allo stato di salute dei familiari. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, deducendo violazione della legge penale, in quanto l'esegesi di questa Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto ai video-colloqui con i congiunti per tutti i casi di difficoltà ad effettuare colloqui in presenza, senza subordinarlo alla normativa di contenimento dell'emergenza Covid-19. Ritenuto che il ricorso non sviluppa alcun tipo di doglianza idonea a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale che ha negato il preteso ampliamento del giudizio di ottemperanza. Tale istituto, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996; Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Attanasio, Rv. 282482). Pertanto, nonostante l'ordinanza stessa abbia riconosciuto che la giurisprudenza di questa Corte ha talora ampliato i limiti per il riconoscimento dei video-colloqui, ammettendoli anche in situazioni che esulano dalla stretta emergenza sanitaria, nel caso di specie il giudizio di ottemperanza doveva limitarsi ad assicurare l'attuazione dell'autorizzazione ai video-colloqui nei limiti in cui erano stati riconosciuti nell'ordinanza oggetto di giudizio di ottemperanza. Pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.