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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11841/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 21/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 14/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di due distinte ipotesi di ricettazione nonché in relazione alla prova della penale responsabilità dell'imputato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 7 e 9 sulla differente natura dei beni ricettati, derivanti da furti commessi in luoghi diversi, l'uno in una azienda di smercio di prodotti alimentari e l'altro in una cava mineraria, e pag. 8 sulla mancanza di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso di quei beni, anche al fine di verificare il ruolo effettivo svolto dall'imputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 21/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 14/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di due distinte ipotesi di ricettazione nonché in relazione alla prova della penale responsabilità dell'imputato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 7 e 9 sulla differente natura dei beni ricettati, derivanti da furti commessi in luoghi diversi, l'uno in una azienda di smercio di prodotti alimentari e l'altro in una cava mineraria, e pag. 8 sulla mancanza di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso di quei beni, anche al fine di verificare il ruolo effettivo svolto dall'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris