CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19884/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] acx>5.:iitsiGe45 a323 Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del )17 ottobre 2023:, con cui la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, anche ai fini del decorso dei termini di prescrizione, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli, anche ai fini dell'invocata prescrizione, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nel corso delle indagini preliminari dalle Forze dell'ordine procedenti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, non consentendo la rivisitazione del giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti. Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Battaglia non consentiva la concessione delle pene sostitutive invocate, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, in riferimento alle doglianze proposte con l'atto di appello. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il