CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 19852/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19852/2017 Numero sezionale 973/2022 Numero di raccolta generale 13818/2022 avverso la sentenza n. 730/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, Data pubblicazione 02/05/2022 pubblicata il 02/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'impugnata decisione con cui la Corte d'Appello di L'Aquila, respingendone il gravame, ha confermato il giudicato di rigetto in prima istanza della domanda da essa proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. intesa alla ripetizione delle somme da questa indebitamente incamerate, in relazione all'intrattenuto rapporto di conto corrente, a titolo di interessi ultralegali e di spese. In particolare il giudice del gravame, circa lo specifico motivo di appello a mezzo del quale la soccombente si era doluta della determinazione adottata dal Tribunale in ordine all'eccepita inesistenza del contratto per difetto di sottoscrizione del proprio rappresentante, giudicata tardiva in quanto formalizzata solo nella comparsa conclusionale, ha fatto osservare, rilevandone l'inammissibilità per novità della questione, da un lato, che la riconduzione alla misura legale degli interessi passivi, oggetto dell'iniziale intendimento dell'attrice, presuppone «la sicura esistenza del contratto che determina le condizioni perché essi si producano ed è dunque incompatibile con la domanda diretta ad ottenere la declaratoria della sua inesistenza»; dall'altro che, dovendo coordinarsi il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità con il principio della domanda, il rilievo officioso di un eventuale nullità doveva ritenersi nella specie precluso «posto che il thema decidendum è, in questo caso, stato fissato dalla parte con esclusivo riferimento alla nullità di una specifica clausola contrattuale, poiché non era in contestazione l'applicazione e l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta RG 19852/17 Eurocostruzioni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19852/2017 Numero sezionale 973/2022 Numero di raccolta generale 13818/2022 un elemento costitutivo della domanda, ma solo la nullità di una sua Data pubblicazione 02/05/2022 specifica clausola per indeterminatezza». Il mezzo proposto si vale di otto motivi di ricorso, cui replica la banca con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. A mezzo dei primi quattro motivi di ricorso – escluso il fondamento delle ragioni opposte dalla resistente in ordine all'ammissibilità del ricorso, alla luce di una corretta interpretazione delle censure formulate, la Eurocostruzioni, pur se rubricando non sempre in modo appropriato le relative contestazioni, mostra di dubitare della legittimità dell'impugnata decisione nella parte in cui la Corte d'Appello, benché vi fosse chiamata per effetto dello specifico motivo di gravame fatto valere in tal senso («voglia la Corte adita accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente n. 13483/05/00 del 5.10.99 è inesistente per difetto di sottoscrizione da parte della società correntista, rilevabile d'ufficio ... »), ha escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente cosi eccepita, sull'assunto, si è visto, che la domanda inizialmente introdotta da questa era circoscritta alla sola ripetizione degli interessi asseritamente ultralegali, sicché essa presupponeva non la nullità del sottostante negozio, ma la sua validità, e che in ogni caso, stante appunto il carattere circoscritto della domanda, non si poteva far luogo alla richiesta declaratoria da pronunciarsi officiosamente ostandovi l'insegnamento secondo cui il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità contrattuali deve coordinarsi con il principio della domanda, di guisa che solo nel caso in cui l'applicazione di un atto, la cui validità rappresenti elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevarne d'ufficio l'eventuale nullità indipendentemente da ogni allegazione di parte. RG 19852/17 Eurocostruzioni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19852/2017 Numero sezionale 973/2022 Numero di raccolta generale 13818/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 3. Viceversa, sostiene la ricorrente, se la Corte d'Appello si fosse data cura di considerare che non era stata «mai invocata l'esistenza di un contratto scritto ... ma solo che la società non aveva intrattenuto rapporti di conto corrente e che l'applicazione di interessi ultralegali violava l'art. 1284 c.c. e che, presumibilmente, la clausola "uso piazza" era da ritenersi nulla» (primo motivo), di verificare, «anche d'ufficio, se dalla documentazione risultante agli atti (modulo contrattuale del 5.10.98) emergesse la mancanza di sottoscrizione dell'amministratore unico e legale rappresentante della società» (secondo motivo), di prendere atto che non era vero che «la questione giuridica della inesistenza del contratto è stata dibattuta solo in appello, ma ha costituito il tema che ha accompagnato tutto il giudizio di primo grado» (terzo motivo) e di considerare, ancora, alla luce degli sviluppi fatti segnare dalla giurisprudenza di legittimità a seguito delle SS.UU. 26242/2014, che seppure si fosse inteso qualificare, come accaduto, la domanda come di nullità parziale, ciò avrebbe dovuto comunque indurre a «pronunciare sulla nullità dell'intero contratto» (quarto motivo), l'esito della lite avrebbe potuto essere diverso e, come richiesto, non si sarebbe potuto ritenere il contratto valido mancando esso della sottoscrizione del suo legale rappresentante. 4. Così riformulata la doglianza in parola merita indubitabilmente adesione. Posto, per vero, che in forza del dettato risultante dall'art. 117 TUB i contratti bancari debbono essere stipulati per iscritto (comma 1) e che nel caso di inosservanza della forma il contratto è nullo (comma 3), si rende applicabile nella specie l'insegnamento da ultimo enunciato da SS.UU. 26242 e 26243/2014, dell'avviso, esteso anche al campo delle cosidette nullità di protezione in cui ricade la previsione dianzi riportata, secondo cui, rispondendo il potere conferito al giudice dall'art. 1421 cod. civ. di rilevare d'ufficio la nullità del contratto a finalità intese ad assicurare la tutela di interessi sovra-individuali che RG 19852/17 Eurocostruzioni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19852/2017 Numero sezionale 973/2022 Numero di raccolta generale 13818/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 si iscrivono nel solco dei valori fondamentali dell'organizzazione sociale, la nullità del contratto – per restare all'ipotesi che qui interessa – possa essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento con il solo limite del giudicato anche quando la domanda introduttiva sia volta solo a far dichiarare la nullità parziale di esso. In questa cornice, che rinsalda motivatamente la convinzione che il potere di rilevazione ufficiosa della nullità di cui dispone il giudice sia accordato dall'ordinamento in funzione di elidere il disvalore etico-sociale espresso dal contratto nullo, non solo viene meno il presupposto preclusivo fatto proprio dal giudice di primo grado e ribadito da quello di appello secondo cui l'eccezione sarebbe nuova, sicché la sua deduzione nella comparsa conclusionale di primo grado sarebbe tardiva, ma il principio della domanda, a cui l'esercizio di detto potere resta pur sempre correlato, viene a configurarsi in guisa di limite esterno all'esercizio del potere di rilevazione nel senso che il giudice è tenuto (leggendosi notoriamente il "può" che figura nell'art. 1421 cod. civ. in "deve") a valorizzare, previa se del caso l'attivazione del contraddittorio su di essi a mente dell'art. 101 cod. proc. civ., i fatti suscettibili di rilievo officioso che, in ossequio al regime preclusivo che governa le attività delle parti, siano stati legalmente acquisiti al processo. In buona sostanza, il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti – nel che consiste il proprium della “rilevazione” d’ufficio – non può certo prescindere dalla domanda, ma alla domanda non resta per questo strettamente vincolato, non violando invero il principio della domanda il giudice che attribuisca significatività giuridica ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. ad una circostanza comunque emergente dal materiale processuale legittimamente acquisito al processo (Cass., Sez. IV, 23/11/2021, n. 36353). E dunque sotto questa angolazione il rigetto del gravame a cui è pervenuto il giudice d'appello non si giustifica. RG 19852/17 Eurocostruzioni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19852/2017 Numero sezionale 973/2022 Numero di raccolta generale 13818/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 5. Né peraltro a conforto di esso può addursi l'argomento primariamente enucleato dal decidente in questa direzione osservando che, avendo dedotto la nullità del contratto limitatamente alla clausola in punto di interessi, ciò equivale implicitamente a riconoscere la vincolatività dell'impegno contrattuale nel suo complesso, vero, così ragiona la Corte d'Appello, che «la rivendicazione dell'esistenza dell'indebito a proprio favore derivante da una specifica clausola contrattuale da ritenersi nulla (costituente la causa petendi posta a fondamento della domanda di primo grado) presuppone infatti, l'ammissione di un contratto valido, efficace e vincolante tra le parti e vale ad escludere che la volontà implichi un'indagine sull'esistenza e validità del contratto stesso». L'argomento, in sé suggestivo, potrebbe invero giustificare il richiamo a quell'indirizzo, presente nella giurisprudenza di questa Corte e di cui si è fatto sovente applicazione in materia di contratti bancari e di intermediazione finanziaria, per i quali è appunto prevista la stipulazione in forma scritta a pena di nullità, in forza del quale si reputa che, allorché la forma scritta sia prescritta ad substantiam, l'obbligo formale possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il contratto sia prodotto in giudizio a cura della parte che non l'ha sottoscritto (Cass., Sez. I, 24/03/2016, n. 5919; Cass., Sez. II, 17/10/2006, n. 22223; Cass., Sez. II, 5/06/2003, n. 8983). Ma la suggestione è di poco momento. Pur se si rivelasse ininfluente che in tal caso il perfezionamento avrebbe efficacia ex nunc e non ex tunc, perché, considerato l'iniziale tenore della domanda intesa solo a far dichiarare la nullità parziale del contratto, l'obbligo di forma sarebbe per il resto fatto salvo e dunque il contratto sarebbe pienamente valido, vi osta, prima ancora del rilievo che alla produzione del contratto sembra qui aver provveduto solo la banca ovvero la parte che non ne ha dedotto l'inesistenza per difetto di sottoscrizione, la considerazione, stabilmente invalsa in seno a questo indirizzo – e qui legittimata dal RG 19852/17 Eurocostruzioni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19852/2017 Numero sezionale 973/2022 Numero di raccolta generale 13818/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 fatto che la domanda attorea era intesa a far dichiarare la nullità, sia pure parziale, del contratto – secondo cui questa regola vale solo quando il contraente stesso invochi in proprio favore il contratto ed intenda farne propri gli effetti, ma non quando la produzione in giudizio del documento esprima essa stessa la volontà contraria ad alcuni suoi contenuti, come quando sia effettuata al fine di dimostrare con la mancata sottoscrizione del documento la non avvenuta conclusione del contratto contenutovi (Cass., Sez. VI-III, 5/06/2014, n. 12711; Cass., Sez. II, 16/05/2006, n. 11409; Cass., Sez. I, 14/10/1992, n. 11213). Dunque anche sotto questa ulteriore angolazione la tesi decidente non si regge. 6. La fondatezza del ricorso in parte qua caduca alla radice l'impugnato pronunciamento e ne impone, assorbiti i restanti motivi, la cassazione con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio P.Q.M. Accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di L'Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 24.3.2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] RG 19852/17 Eurocostruzioni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c