CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 31861/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis -resistente - avverso la sentenza n. 1711/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1711/2020 pubblicata il 16-10-2020 la Corte d'appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della [OSCURATO:PERSONA]- , avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, di regione cristiana, riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché si era rifiutato di diventare santone di un'organizzazione praticante riti voodoo, a cui apparteneva il padre, ed era stato minacciato dai membri dell'organizzazione a causa del suddetto rifiuto. La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati:«I. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma i n. 3:violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 lett. g) del D.Igs. N. 251/2007 e dell'art. 14 let. del D.Igs. 251/2007; IL Violazione dell'art. 360 cpc, comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Insufficiente motivazione; =Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; IV. Violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 per insufficiente motivazione sull'umanitaria; V. Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; VL Violazione dei precetti costituzionali ed internazionali "a tutela della sfera umana e personale" e del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. Igs. n. 286/1998 in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c.: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto». Con i motivi primo, secondo e quinto il ricorrente si duole del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché del giudizio di non credibilità espresso dalla Corte di merito (quinto motivo) richiamando diffusamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte, nonché deducendo che la situazione di violenza indiscriminata è stata valutata in base ad informazioni su una zona diversa della Nigeria, dove vi sono i conflitti nascenti dal gruppo islamico di [OSCURATO:PERSONA], e non sulla zona di provenienza del richiedente e sulle sette in Africa, ove assume esservi una conflittualità causata anche dal ripopolamento e sovraffollamento delle pianure in conseguenza della desertificazione di altra parte del territorio. Denuncia sub specie dei vizi di omesso esame di fatto decisivo e di motivazione insufficiente (secondo motivo) la considerazione da parte dei giudici di merito di altra regione della Nigeria, che, ad avviso del ricorrente, ha pregiudicato tutto l'impianto motivazionale del provvedimento, basato su presupposti errati e stereotipati, senza corretto esercizio di poteri istruttori ufficiosi, per essere stata omessa la valutazione del tribalismo etnico in Africa, come da report Easo 2017 che richiama. Con i motivi terzo, quarto e sesto il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria, afferma che non sia stata valutata la sua situazione personale e i profondi traumi da egli subiti, denuncia insufficiente motivazione, assenza di comparazione sulle condizioni di vivibilità nel suo Paese e in Italia, assenza di valutazione dell'indice di integrazione sociale e lavorativa che assume di aver raggiunto in Italia (pag.23). Deduce che in Nigeria la polizia viola i diritti umani e che egli ha diritto alla protezione umanitaria perché nel suo Paese vi sono condizioni di vita del tutto inadeguate a parametri di benessere e dignità umana (sesto motivo), che devono essere garantite sia in base all'art.32 Cost., sia in base alle convenzioni internazionali che richiama. 2. I motivi primo, secondo e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. In disparte il rilievo dell'impropria denuncia del vizio di motivazione insufficiente, non più corrispondente al paradigma vigente dell'art.360, comma 1 n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 8053/2014), il ricorrente svolge deduzioni del tutto generiche, basate su petizioni di principio e che non si confrontano con il decisum. La Corte d'appello ha preso in esame la situazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ed ha escluso in quella regione la sussistenza di situazione di violenza indiscriminata, citando le fonti di conoscenza (Easo 2019). La censura, formulata con riferimento a generici conflitti "a causa delle ideologie sessioniste", è del priva di specificità, in assenza di allegazione nel ricorso di altre e diverse fonti qualificate di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dalla Corte d'appello (Cass.899/2021). La vicenda personale è stata ritenuta, con motivazione adeguata, non credibile (pag.4 della sentenza impugnata - tra l'altro il richiedente non aveva saputo fornire precise indicazioni riguardanti il rito che si assumeva praticato da sempre dalla sua famiglia, senza fornire alcuna plausibile giustificazione di ciò) e la Corte d'appello ha evidenziato compiutamente le incongruenze e contraddizioni del racconto. Una volta accertata dai giudici di merito, l'inattendibilità della vicenda personale dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 lett. a) e b) del d. Igs. n. 251 del 2007, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019; Cass. n.27336/2018 e da ultimo Cass.10286/2020). 3. Anche i motivi terzo, quarto e sesto, attinenti al diniego della protezione umanitaria, sono inammissibili. 3.1. In disparte il rilievo, anche per dette censure, dell'impropria denuncia del vizio di motivazione insufficiente, non più corrispondente al paradigma vigente dell'art.360, comma 1 n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 8053/2014), nessuna specifica e puntuale allegazione deduce il ricorrente di aver svolto nei giudizi di merito circa le condizioni personali di vulnerabilità. Inoltre il ricorrente espone di essere integrato in Italia, senza minimamente spiegare come e perché, a fronte dell'affermazione della Corte di merito secondo cui nulla era stato allegato sul punto, e quindi, ancora una volta, senza confrontarsi con il decisum. La situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n.29459/2019 citata, in conformità a Cass. n.4455/2018). 4. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d