CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30.9.2024 la Corte di Appello di Bari ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 314 cod.proc.pen. dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], diretta alla riparazione dell'ingiusta detenzione subita in quanto, arrestato in data 26.3.2018 per furto aggravato (dall'esposizione dei beni alla pubblica fede), era stato sottoposto alla misura pre - cautelare degli arresti domiciliari per la durata di giorni due; mentre all'esito della convalida era stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura non custodiale dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. Quanto al merito, con sentenza del 24.4.2018 il Tribunale di Foggia aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e minaccia aggravata; successivamente la Corte d'appello di Bari con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 6.2.2023, escluse le aggravanti contestate, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati a lui contestati, perché l'azione,-ton poteva essere promossa per difetto di querela. 1.1. Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistere la condotta ostativa dell'indagato, atteso che la commissione del furto, perfino ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio reso in fase di convalida, costituiva definitivo impedimento al riconoscimento dell'indennizzo richiesto con riferimento al periodo in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari. 2. Avverso tale provvedimento< propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]/deducendo un solo motivo di seguito enunciato nei limittstrettannente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. aut., cod. proc. pen. Con detto motivo deduce l'errata applicazione ed interpretazione della legge penale in riferimento all'art. 314 cod.proc.pen., nonché l'omessa ed illogica motivazione in ordine agli artt. 624 cod.pen., 274 cod.proc.pen. e 280 cod proc. pen. Ripercorsa la vicenda processuale, si rileva che non si individuano comportamenti del ricorrente tali da attribuire una colpa grave, avendo invece il ricorrente subito un arresto in mancanza delle condizioni per la procedibilità dell'azione penale, insussistenti fin dal momento dell'intervento della P.G. Si assume cher nella specie l'accertata insussistenza originaria delle aggravanti avrebbe impedito l'applicazione della misura in base a quanto disciplinato dagli artt. 274 e 280 cod.proc.pen.1 che escludono l'applicazione della misura pre cautelare/ e che la Corte d'appello ha adottato una motivazione errata ed illogica rispetto alla richiesta di ingiusta detenzione formale, ritenendo che la semplice circostanza collegata alla materialità dell'azione contestata potesse costituire il motivo per negare la richiesta. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità 9 in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Il ricorso evoca un'ipotesi di ingiustizia formale, prevista dal comma 2 dell'art.314 cod. proc. pen., che ricorre allorquando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di rito. Giova rammentare che la Corte costituzionale con sentenza del 2 aprile 1999 n. 109, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che il diritto a un'equa riparazione spetti anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del procedimento sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida, e Cr,>e- l'indagato potrebbe avere un interesse astratto all'accertamento. Secondo un più risalente indirizzo di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, doveva risultare da una decisione irrevocabile in fase o comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare. Ed invero, una "derubricazione" avvenuta al di fuori del giudicato (con valenza) cautelare e nel giudizio di merito - per effetto della valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto della controversia - era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima, mancando il titolo del diritto alla riparazione, che sorge esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta, come si ricava dalla seconda previsione contenuta nell'art. 314 cpv., cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36 del 12/01/1999, Rv. 2132311)(in fattispecie in cui la decisione di merito che riconosceva il diritto all'indennità - annullata senza rinvio in applicazione del principio massimato - era relativa ad una detenzione disposta per il reato originariamente contestato di sequestro di persona, derubricato in ratto a fine di libidine e dichiarato improcedibile per la non equipollenza dell'atto di denuncia a querela, rilevata d'ufficio solo dalla Corte d'appello; Sez. 4, n. 40126 del 13/11/2002, Rv. 223285). In altre pronunce, pervenute alle medesime conclusioni, si era posta in risalto la circostanza che, in tali ipotesi, non era intervenuta una sentenza di proscioglimento nel merito, nè una decisione irrevocabile che avesse accertato la violazione originaria degli artt. 273 e 280 c.p.p. (Sez. 4, n. 26368 del 03/04/2007 - dep. 09/07/2007, Rv. 236989). Successivamente, però, numerose decisioni hanno affermato che sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare [Sez. 4 n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Rv. 240333; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, Rv. 245437; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Rv. 261408). In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314 corna 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. L'orientamento attualmente dominante, al quale anche questa Corte ritiene di aderire, è quindi nel senso che la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela rientra tra le ipotesi in cui l'imputato può ottenere l'indennizzo, in forza della previsione dell'art. 314 c.p.p., comma 2. Le Sezioni Unite hanno statuito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., a meno che l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). 2. Fatte queste premesse, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Ed invero, dopo aver ripercorso le fasi del procedimento cautelare e di quello di merito, si é limitata a rilevare tout court che il fatto storico del furto, persino ammesso dal ricorrente, costituiva condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen., senza quindi focalizzare il proprio giudizio sugli elementi dianzi indicati, in particolare non effettuando alcuno scrutinio in ordine agli elementi sui quali si é fondata l'avvenuta riqualificazione giuridica del fatto. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio, che tenga conto dei suindicati principi. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tr