CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5753-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2268/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/12/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5753/2020 Numero sezionale 10194/2021 Numero di raccolta generale 2496/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che : 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 4 febbraio 2020 impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo pubblicata il 6/12/2019, notificata il 23.12.2019, emessa in un giudizio in cui aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti nell’ immobile alla medesima locato per uso commerciale. La ricorrente ha depositato memoria con procura speciale rilasciata a nuovo difensore. Parte intimata non ha formulato difese. 2. Il Tribunale di Agrigento, adito con ricorso introdotto con rito del lavoro, previa CTU, condannava la resistente al risarcimento di € 30.463,75. Con ricorso depositato il 4 ottobre 2018, la resistente appellava la sentenza n. 924/2018, portata alla notifica il 13 agosto 2018 presso il procuratore domiciliatario della resistente rimasta soccombente nel giudizio; giacché il procuratore domiciliatario era risultato temporaneamente assente, veniva lasciato avviso cui seguiva la raccomandata del 20 agosto contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’ atto di appello di cui all’art. 8 L. 890/1982. La Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello della parte qui intimata e rigettava la domanda della ricorrente ritenendo il credito risarcitorio interamente assorbito dal controcredito vantato dalla resistente conduttrice per canoni pagati in eccesso. 3. Il ricorso è affidato a un unico motivo. La parte intimata non ha formulato difese in questa fase. Ric. 2020 n. 05753 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5753/2020 Numero sezionale 10194/2021 Numero di raccolta generale 2496/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Considerato che: 4. Con un unico motivo si denuncia violazione dell’art. 434, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in quanto la Corte d’appello non avrebbe rilevato la tardività della notifica del ricorso in appello rispetto alla data di notifica della sentenza, essendo in tesi spirato il termine di trenta giorni, decorrente dal 1 settembre, una volta decorso il periodo di sospensione feriale. Si deduce che la notifica della sentenza di primo grado sia avvenuta per compiuta giacenza, in quanto avviata il 13 agosto 2018, cui in data 20 agosto 2018 seguiva la immissione dell’avviso nella cassetta postale e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata. 5. Il motivo è fondato. 6. Parte ricorrente non ha eccepito la tardività dell’appello nel giudizio di impugnazione, né il giudice l’ha rilevata d’ufficio. Tuttavia, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui << l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (ratione temporis vigente), è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità; tuttavia, la parte che lamenti il mancato rilievo della tardività, sollecitando il giudice di legittimità a provvedervi nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ha l'onere di indicare gli elementi di fatto al cui riguardo richiede la verifica (nella specie, il ricorso era stato rigettato, essendosi la parte limitata ad affermare come, agli atti processuali, non risultasse provata la tempestività dell'appello, sollecitando, quindi, la Corte a ripercorrere in modo esplorativo l'intero sviluppo dell’ attività procedimentale)>> (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10440 del Ric. 2020 n. 05753 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5753/2020 Numero sezionale 10194/2021 Numero di raccolta generale 2496/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 06/05/2013, Cass. Sez. L, Sentenza n. 12794 del 27/09/2000). 7. Gli oneri di produzione e prova dell’avvenuta notifica della sentenza e del deposito dell’atto di appello, nel caso di specie, risultano assolti, avendo la ricorrente prodotto copia della sentenza di primo grado (notificata il 13 agosto al procuratore costituito e domiciliatario, non reperito sul luogo), i relativi avvisi di avvenuto deposito inviati con raccomandata del 20 agosto, nonché copia dell’atto di appello con relativa attestazione di deposito, avvenuto il 4 ottobre 2018, nella cancelleria presso la Corte d’ appello. 8. La notifica della sentenza si perfeziona, infatti, trascorsi 10 gg dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego da parte del destinatario solo se in data anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’art. 8 , comma 4, della L. 890 del 1982, (Cass. Sez, Tributaria, n. 26088 del 30 dicembre 2015; Cass. Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012). 9. Pertanto, alla data del deposito del ricorso in appello il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione era già spirato, in quanto scadente il 30 settembre, considerando il 1° settembre come data in cui sono iniziati a decorrere nuovamente i termini dopo la sospensione feriale. 10. Conclusivamente il ricorso va accolto; la Corte, pertanto, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l’ inammissibilità dell’ appello di [OSCURATO:PERSONA], ferme le statuizioni della sentenza di primo grado; condanna, per l’effetto, la resistente [OSCURATO:PERSONA] alle spese del secondo Ric. 2020 n. 05753 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5753/2020 Numero sezionale 10194/2021 Numero di raccolta generale 2496/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 grado, liquidate in € 3.310,00 oltre il rimborso forfetario al 15% , e ulteriori oneri di legge, con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto, nonché alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come di seguito . PQM La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’ inammissibilità dell’ appello di [OSCURATO:PERSONA], ferme le statuizioni della sentenza di primo grado; condanna, per l’effetto, la resistente [OSCURATO:PERSONA] alle spese del secondo grado, liquidate in € 3.310,00 oltre al rimborso forfetario al 15% , e ulteriori oneri di legge, nonché a quelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.200,00, oltre € 200, 00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante qui resistente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto nel giudizio di appello. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 05753 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D