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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 02214/2022

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Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE – CON- [OSCURATO:PERSONA] – AS- [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 21147/2019 SENTENZA sul ricorso n. 21147/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]- ria, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Errico - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria civile del- la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nio e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pi- cozzi Luigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di Ma- stropietro Maria - intimati - avverso la sentenza n. 1584/2019 della CORTE d'APPELLO di NA- POLI, depositata il 08/04/2019; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 04/11/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quan- to segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza, n. 1584 del 08/04/2019, della Corte di Appello di Napoli, sez. specializzata agraria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata agraria, in punto di cessazione del contratto di affitto e condanna al rilascio in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente l’opposizione a precetto su titolo agrario è stata dichiarata improponibile in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione, e al contempo è stata accolta la riconvenzionale dell’intimante il precetto, [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia di con- danna al rilascio al termine dell’annata in corso (2017, sulla sca- denza solo accertata nel titolo giudiziale precedente e riferita al 06/05/2012), con rigetto della domanda di rinnovazione al 2027 e di quella per miglioramenti (esclusa l’idoneità della prova per man- canza di riferimenti temporali e di allegazione del consistito miglio- ramento della capacità produttiva). [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Angelo, Aniello, Antonio, Gaetana, Luigi, Maria e [OSCURATO:PERSONA]- zi, tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.

Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l'udienza pubblica di di- scussione del 4 novembre 2021 [tenuta, con riferimento a detto ri- corso, non essendovi stata richiesta di discussione orale, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 2 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con ec- cezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall’art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105].

Entrambe le parti hanno depositato memoria in via telematica e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo motivo reca censura di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e segnatamente di violazione e falsa applica- zione dell’art. 46 della l. n. 203 del 03/05/1982, ed afferma che non era improponibile l’opposizione a precetto per carenza di titolo esecutivo.

Il secondo mezzo è proposto per art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e denuncia vizio di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sul motivo di appello in tema di propo- nibilità e procedibilità, perché il tentativo di conciliazione, comun- que, era stato espletato.

Il terzo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ed afferma che il giudizio di merito ha omesso l’esame del verbale negativo di conciliazione.

Il quarto mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 203 del 1982, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi e dei principi sull’interpretazione degli atti processuali e segnatamente delle sentenze, in quanto la sentenza precedente della Corte di Appello di Napoli n. 952 del 2009 non conteneva al- cun accertamento della scadenza del contratto agrario al 06/05/2012.

Il quinto motivo, e ultimo, motivo, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., denuncia violazione e Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 3 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 falsa applicazione degli artt. 61, 115, 230, 244 cod. proc. civ. e 2697-2722 cod. civ., per essere stata esclusa l’idoneità dei capitoli di prova sulle date di realizzazione e l’oggetto dei miglioramenti e per non essere stata compulsata la rilevata consulenza tecnica di parte sugli stessi. [OSCURATO:PERSONA] deve, d’ufficio, in via preliminare, e assorbente, rile- var4 che il ricorso, che nella specie è cd. nativo digitale, non reca asseverazione di conformità della copia analogica all’originale con firma autografa del difensore del ricorrente.

La detta carenza sarebbe sanata se vi fosse stata la costituzio- ne di tutte le parti nei cui confronti esso è stato proposto, ossia, ol- tre che di [OSCURATO:PERSONA], anche degli eredi tutti di [OSCURATO:PERSONA]- pietro, identificati in Angelo, Aniello, Antonio, Gaetana, Luigi, Maria e [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, come sopra prospettato, sono ri- masti intimati.

Sul punto deve, pertanto, necessariamente farsi applicazione della giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U n. 22438 del 24/09/2018 Rv. 650462 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo il seguente (espressamente ivi enunciato) principio di diritto: “Il deposito in cancelleria, nel termi- ne di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non ab- bia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Vice- versa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 4 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero di- sconosca la conformità all'originale della copia analogica non auten- ticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incor- rere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.».

Il ricorso deve, pertanto, nel verificarsi della sopradescritta mancata attestazione in forma autografa dell’atto nativo digitale, e della pure mancata successiva produzione documentale, ammissibi- le ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., essere dichiarato improcedi- bile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenu- to conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al paga- mento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 5 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE – CON- [OSCURATO:PERSONA] – AS- [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 21147/2019 SENTENZA sul ricorso n. 21147/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]- ria, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Errico - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria civile del- la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nio e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pi- cozzi Luigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di Ma- stropietro Maria - intimati - avverso la sentenza n. 1584/2019 della CORTE d'APPELLO di NA- POLI, depositata il 08/04/2019; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 04/11/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quan- to segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza, n. 1584 del 08/04/2019, della Corte di Appello di Napoli, sez. specializzata agraria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata agraria, in punto di cessazione del contratto di affitto e condanna al rilascio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente l’opposizione a precetto su titolo agrario è stata dichiarata improponibile in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione, e al contempo è stata accolta la riconvenzionale dell’intimante il precetto, [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia di con- danna al rilascio al termine dell’annata in corso (2017, sulla sca- denza solo accertata nel titolo giudiziale precedente e riferita al 06/05/2012), con rigetto della domanda di rinnovazione al 2027 e di quella per miglioramenti (esclusa l’idoneità della prova per man- canza di riferimenti temporali e di allegazione del consistito miglio- ramento della capacità produttiva). [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Angelo, Aniello, Antonio, Gaetana, Luigi, Maria e [OSCURATO:PERSONA]- zi, tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l'udienza pubblica di di- scussione del 4 novembre 2021 [tenuta, con riferimento a detto ri- corso, non essendovi stata richiesta di discussione orale, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 2 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con ec- cezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall’art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105]. Entrambe le parti hanno depositato memoria in via telematica e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello. Il primo motivo reca censura di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e segnatamente di violazione e falsa applica- zione dell’art. 46 della l. n. 203 del 03/05/1982, ed afferma che non era improponibile l’opposizione a precetto per carenza di titolo esecutivo. Il secondo mezzo è proposto per art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e denuncia vizio di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sul motivo di appello in tema di propo- nibilità e procedibilità, perché il tentativo di conciliazione, comun- que, era stato espletato. Il terzo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ed afferma che il giudizio di merito ha omesso l’esame del verbale negativo di conciliazione. Il quarto mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 203 del 1982, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi e dei principi sull’interpretazione degli atti processuali e segnatamente delle sentenze, in quanto la sentenza precedente della Corte di Appello di Napoli n. 952 del 2009 non conteneva al- cun accertamento della scadenza del contratto agrario al 06/05/2012. Il quinto motivo, e ultimo, motivo, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., denuncia violazione e Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 3 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 falsa applicazione degli artt. 61, 115, 230, 244 cod. proc. civ. e 2697-2722 cod. civ., per essere stata esclusa l’idoneità dei capitoli di prova sulle date di realizzazione e l’oggetto dei miglioramenti e per non essere stata compulsata la rilevata consulenza tecnica di parte sugli stessi. [OSCURATO:PERSONA] deve, d’ufficio, in via preliminare, e assorbente, rile- var4 che il ricorso, che nella specie è cd. nativo digitale, non reca asseverazione di conformità della copia analogica all’originale con firma autografa del difensore del ricorrente. La detta carenza sarebbe sanata se vi fosse stata la costituzio- ne di tutte le parti nei cui confronti esso è stato proposto, ossia, ol- tre che di [OSCURATO:PERSONA], anche degli eredi tutti di [OSCURATO:PERSONA]- pietro, identificati in Angelo, Aniello, Antonio, Gaetana, Luigi, Maria e [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, come sopra prospettato, sono ri- masti intimati. Sul punto deve, pertanto, necessariamente farsi applicazione della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 22438 del 24/09/2018 Rv. 650462 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo il seguente (espressamente ivi enunciato) principio di diritto: “Il deposito in cancelleria, nel termi- ne di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non ab- bia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Vice- versa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 4 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero di- sconosca la conformità all'originale della copia analogica non auten- ticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incor- rere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.». Il ricorso deve, pertanto, nel verificarsi della sopradescritta mancata attestazione in forma autografa dell’atto nativo digitale, e della pure mancata successiva produzione documentale, ammissibi- le ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., essere dichiarato improcedi- bile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenu- to conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al paga- mento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 04/11/2021 PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 R.G.N. 21147/2019; estensore: C. Valle 5 Numero registro generale 21147/2019 Numero sezionale 2646/2021 Numero di raccolta generale 2214/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P
Sentenza Cassazione n. 02214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris