CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 22339/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7343/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] solidarietà "[OSCURATO:PERSONA]" s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in V.le XXI Aprile n. 11, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 139/2021 pubblicata in data 04/02/2021, n.r.g. 617/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come operatrice sociosanitaria alle dipendenze della società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” presso la residenza psichiatrica sita nel comune di Malito fino al 19/05/2017, data in cui era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo. In particolare il OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - insussistenza del fatto -conseguenze licenziamento era stato motivato con riferimento alla riduzione di personale resasi necessaria a causa della “intervenuta rimodulazione della retta (giusta DCA n. 15 del 04 febbraio 2016) in combinato disposto con la rideterminazione del budget (DCA n. 138 del 23/12/2016)”, circostanze che avevano determinato “una riduzione dei soggetti cui è prestata assistenza, passati da nn. 10 a nn. 8 unità”. Nella stessa missiva era stata altresì dichiarata una contrazione dei ricavi che imponeva una riduzione dei costi del personale. Nel corso del tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell’art. 7 L. n. 604/1966 la lavoratrice aveva rifiutato una riduzione dell’orario di lavoro a 18 ore settimanali, offerta come alternativa al licenziamento. Nella missiva di comunicazione del recesso datoriale si dava atto di questo rifiuto e dell’impossibilità di un reimpiego, non avendo la società altri servizi e/o attività da fare espletare. [OSCURATO:PERSONA] adìva il Tribunale di Cosenza per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per insussistenza della ragione addotta e la conseguente tutela reintegratoria. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale all’esito della fase sommaria accoglieva la domanda e poi, all’esito dell’opposizione, confermava l’ordinanza e rigettava l’opposizione della società, ritenendo sia che la riduzione del numero dei pazienti, posta a fondamento del licenziamento, fosse stata smentita dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice, sia che la società non avesse provato il repechage né l’insussistenza del requisito dimensionale ai fini della tutela reintegratoria. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla cooperativa. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) anche ammessa la riduzione del budget , comunque questo dato non smentisce l’assunto del Tribunale, posto che nelle schede di presenza dei pazienti anche per i mesi successivi al licenziamento sono indicati pur sempre in numero di dieci, sicché resta smentita l’asserita riduzione dei pazienti da 10 ad 8;b) l’ulteriore ragione addotta, ossia la “contrazione dei ricavi”, non ha trovato conferma alcuna, né nelle allegazioni, né nelle prove offerte; c) i capitoli di prova articolati dalla società hanno ad oggetto solo una minima riduzione del budget regionale, mentre il documento riepilogativo della situazione economica della unità produttiva di Malito al 30/09/2017, allegato al fascicolo della società, attesta che i ricavi per prestazioni di servizi erano a quella data pari ad euro 265.788,18, senza alcuna notazione che ne consenta di apprezzarne l’asserita “contrazione”; d) peraltro, l’asserita necessità di operare una “riduzione dei costi del personale” è smentita dai documenti prodotti dalla lavoratrice, dai quali risulta che a dispetto del numero di 50 dipendenti allegato dalla società nel 2017 essa ne ha avuti 89 nel 2018, 93 nel 2019 e 87 nel 2020; e) dunque le ragioni indicate nella missiva di licenziamento si rivelano insussistenti; f) va infatti considerato che se il datore di lavoro non si sia limitato a indicare il riassetto organizzativo che lo giustifica, ma abbia anche esternato – come nel caso di specie – le motivazioni del riassetto, allora il giudice può verificare la veridicità di quelle motivazioni; g) risulta in tal modo assorbita la questione del repechage ; h) la prova dell’insussistenza del requisito dimensionale ai fini della tutela reintegratoria (sia pure attenuata come riconosciuta dal Tribunale) non è stata data dalla società; i) quest’ultima non ha spiegato, infatti, perché abbia fatto precedere il licenziamento dalla procedura conciliativa di cui all’art. 7 L. n. 604/1966, prevista solo per le imprese di grandi dimensioni; j) il certificato camerale del 23/11/2017 è solo un certificato di iscrizione alla camera di commercio con i dati identificativi dell’impresa, fra i quali non vi è quello relativo al numero dei dipendenti occupati a quella data; k) l’asserzione di avere 50 dipendenti a quella data stride con la visura camerale del 17/12/2020 da cui risulta che nell’anno successivo a quello del licenziamento i dipendenti erano 89;l) va riconosciuta la tutela reintegratoria attesa la manifesta insussistenza del motivo di licenziamento; m)non sussiste l’eccessiva onerosità per l’impresa, che consentirebbe al giudice di non accordare la reintegrazione secondo Cass. n. 10435/2018. 4.- Avverso tale sentenza Centro solidarietà "[OSCURATO:PERSONA]" s.c. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria ; la Iannaccaro ha dichiarato e documentato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. laricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per non avere la Corte territoriale considerato la produzione documentale depositata da essa cooperativa circa il numero di dipendenti. Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. laricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 18, co. 5, e 7, L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale applicato la tutela reintegratoria in assenza dei requisiti di legge quanto all’insussistenza del fatto. Il motivo è infondato. Contrariamente all’assunto della società ricorrente, in materia di licenziamento l’onere della prova incombe sul datore di lavoro (art. 5 L. n 604/1966) e la Corte d’appello, conformemente al Tribunale, ha ritenuto non raggiunta la prova delle ragioni addotte dalla società a sostegno del recesso. Inoltre, ai fini della tutela reintegratoria non è necessaria che l’insussistenza del fatto, addotto a giustificato motivo oggettivo, sia “manifesta”: questo requisito, originariamente previsto dal legislatore, è stato ormai espunto dall’ordinamento a seguito di C. Cost. n. 125/2022. 3.-Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3 e/o 5 L. n. 604/1966, 30 L. n. 183/2010, anche in relazione all’art. 41 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuta non raggiunta la prova del giustificato motivo oggettivo addotto a giustificazione del licenziamento, rappresentato dall’andamento economico negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro. Il motivo è inammissibile, perché sotto la veste della violazione di norme di diritto sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità. Sul piano dell’effettività delle ragioni datoriali addotte, la Corte territoriale ha ampiamente motivato il proprio convincimento, evidenziando che nelle schede di presenza dei pazienti anche per i mesi successivi al licenziamento erano indicati pur sempre in numero di dieci, sicché restava smentita l’asserita riduzione dei pazienti da dieci ad otto e dunque la conseguente necessità di ridurre il personale. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. laricorrente lamenta la violazione del divieto di proposizione di nuove domande e di nuove prove in appello ex artt. 416, co. 3, 437 co. 2, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale utilizzato documentazione prodotta per la prima volta in fase di reclamo dalla Iannaccaro. Il motivo è inammissibile. La prova dell’insussistenza del requisito dimensionale necessario per la tutela reintegratoria grava sul datore di lavoro (Cass. sez. un. n. 141/2006; Cass. n. 9867/2017). Il riferimento compiuto dalla Corte territoriale alla visura camerale prodotta in sede di reclamo dalla lavoratrice è solo un argomento ad abundantiam, che non incide in alcun modo in senso invalidante sulla decisione, poiché quest’ultima è fondata principalmente sull’inadempimento dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro e, quindi, sull’applicazione della regola residuale posta dall’art. 2697 c.c. 5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ma in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d .P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 in favore dello Stato. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/20