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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18534/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere e restituiva gli atti al Pubblico Ministero per gli adempimento di competenza con riguardo alla 71k_ precedente trasmissione, effettuata da tale ufficio, dellla documentazione dell'attività compiuta per l'individuazione ed il sequestro di beni ed attività riferibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato con sentenza divenuta definitiva per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 e, con il medesimo provvedimento, era stato sottoposto alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. di beni e somme di denaro fino alla concorrenza dell'importo di euro 257.410,00.

Poiché non vi era stata, nel corso del procedimento, la misura cautelare del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., l'ufficio del Pubblico Ministero aveva provveduto a delegare alla polizia giudiziaria l'attività di individuazione, stima e apprensione, necessaria per l'esecuzione della confisca.

Nel caso in esame venivano individuati e acquisiti beni immobili per un valore complessivo di euro 88.544,13.

2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il provvedimento del Tribunale di Pesaro appare ricorribile per cassazione poiché crea una situazione di stasi processuale sanabile solo per tale via, non essendo concepibile, nell'attuale sistema, il ricorso allo strumento del conflitto fra un organo giudiziario esplicante attività giurisdizionale e la pubblica accusa.

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di doglianza, la violazione delle seguenti disposizioni: a) dell'art. 655 cod. proc. pen, poiché, secondo quando sostenuto dal ricorrente, la regola generale ivi contenuta non riguarderebbe l'esecuzione delle condanne ad oggetto patrimoniale, posto che dalla lettura degli articoli 660 e 658 cod. proc. pen si dovrebbe dedurre che non sia compito del pubblico ministero eseguire le pene pecuniarie e la misura di sicurezza della confisca; b) dell'art. 735 bis cod. proc. peri., il quale prevede che, nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca, consistente nel pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie; c) dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che sia la cancelleria del giudice dell'esecuzione a provvedere all'esecuzione delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato; d) dell'art.86 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che sia la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo di confisca a provvedere alla vendita o distruzione delle cose confiscate; e) dell'art. 578-bis cod. proc. pen., il quale assimila la confisca in casi particolari di cui alll'art. 240-bis cod. pen. a quella per valore o per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. o di cui ad altre disposizioni di legge, tra cui dovrebbe essere compresa anche la confisca di cui agli artt. 12- bis e 12-ter del d.lgs. n. 74 del 2000; f) dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede la competenza del giudice che ha disposto il sequestro o la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; g) dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., secondo cui la competenza per l'esecuzione della confisca in casi particolari, di cui all'art. 240-bis cod. pen. o di cui ad altre disposizioni di legge che a tale norma facciano rinvio, è del giudice dell'esecuzione; h) dell'art. 13 reg. esecuz. cod. proc. pen., il quale prevede che la cancelleria del giudice possa eseguire la vendita delle cose confiscate; i) degli artt. 150, 151 e 152 del di.P.R. n. 115 del 2002, i quali fanno riferimento alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha in carico il titolo divenuto definitivo; i) della circolare sul Registro F.U.G. n. 41 del 30 luglio 2009, la quale chiarirebbe - sempre secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero - che l'esecuzione del provvedimento che statuisce sulla destinazione delle somme ed altri valori di natura monetaria o finanziaria sia effettuata a cura della cancelleria dell'ufficio presso il quale il provvedimento diviene definitivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con il provvedimento impugnato, si è dichiarato il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al pubblico ministero, rispetto alla trasmissione degli atti dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione con l'indicazione "per l'ulteriore corso di competenza di codesto ufficio".

Trattasi di un provvedimento meramente interlocutorio e, dunque, non impugnabile con ricorso per cassazione, in mancanza di una apposita previsione legislativa in tal senso, non essendo ammesse deroghe rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. 1.2.

Né può affermarsi che il provvedlimento impugnato sia "abnorme", nell'accezione delineata dalla giurisprudenza di legittimità (limitando il riferimento alle sole Sezioni Unite: Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci, dep. 2022, Rv. 282807; Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, R.v. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. 3 U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221), secondo la quale l'abnormità è categoria avente carattere sussidiario, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

In particolare, si afferma che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez.

U, n. 22909 del 2005, Minervini).

Sul punto, Sez.

U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica».

Dunque (Sez.

U, n. 25957 del 2009, Toni), l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale; di qui il corollario che non sarebbe conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per impiegarlo in modo improprio al fine di far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né diversamente rimediabili.

In altri termini, l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

Ne consegue che non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del p.m. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento.

Dall'evidenziato carattere di eccezionalità e residualità discende la necessità di distinguerne l'ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, En quanto l'atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia superabile da una successiva corretta 4 ANs. determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione.

Analoga necessità di demarcazione si coglie rispetto alle ipotesi in cui l'atto contrasti con singole disposizioni processuali, presidiate dalla sanzione della nullità.

Da quanto precede si possono trarre due conclusioni: una più generale, nel senso che l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità è limitato al caso in cui si verifichi una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci, dep. 2022).

1.3. I presupposti per la riconducibilità del provvedimento impugnato alla categoria dell'abnormità, come sopra delineati, sono manifestamente insussistenti nel caso di specie.

Deve, in particolare, rilevarsi che il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione, non ha chiesto a quest'ultimo alcuno specifico adempimento e che, anche con il ricorso per cassazione, la questione di quali siano gli adempimenti incombenti sul giudice dell'esecuzione a fronte della confisca risulta posta in termini meramente teorici.

Del tutto correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato - in via del tutto interlocutoria - il non luogo a provvedere, restituendo gli atti al pubblico ministero, perché quest'ultimo ha l'onere di formulare in sede esecutiva richieste specifiche, non potendosi limitare alla trasmissione del fascicolo, per un non meglio precisato ulteriore corso del procedimento esecutivo.

Proprio la natura interlocutoria del provvedimento in questione esclude anche che contro lo stesso possa essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.4.

Del resto, ai sensi dell'art. 655, comma 1, cod. proc. pen., è il pubblico ministero indicato nell'art. 665 cod. proc. pen. a dovere curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.

E, per quanto qui rileva, in materia di esecuzione della confisca, non è rinvenibile alcuna deroga alla regola generale di cui sopra.

Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base delle disposizioni richiamate dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione, le quali risultano in parte irrilevanti e in parte erroneamente intrepretate.

Più nel dettaglio, il combinato disposto degli artt. 655 e 660 cod. proc. pen. non rileva poiché essi hanno ad oggetto l'esecuzione delle pene pecuniarie, tra le quali non rientra la confisca.

Quanto invece all'art. 658 cod. proc. pen., dalla lei:tura del comma 1, non si può desumere a contrario che il Pubblico Ministero non sia competente ad eseguire la misura di sicurezza della confisca, essendo tale disposizione semplicemente diretta a regolare la trasmissione degli atti al pubblico ministero 5 (AL presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679, che riguardano, appunto, le misure di sicurezza diversa dalla confisca.

La censura relativa alla violazione dell'art. 735-bis cod. proc. pen. è irrilevante poiché, nel caso di specie, non si è in presenza di un provvedimento straniero di confisca a cui dare esecuzione.

Con riferimento, invece, all'art. 181 disp. att. cod. proc. pen. occorre rilevare come lo stesso sia stato abrogato dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Quanto agli artt. 86 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 13 reg. esec. cod. proc. pen., trattasi di disposizioni che riguardano l'amministrazione o la vendita di beni sequestrati, la cui applicazione - a prescindere da ogni altra considerazione - avrebbe richiesto una specifica indicazione di tali incombenti nel caso concreto da parte del pubblico ministero.

Irrilevante è, poi, il riferimento del ricorrente all'art. 578-bis cod. proc. pen. nella parte in cui assimilerebbe la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. a quella per valore o per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. o di cui ad altre disposizioni di legge, "1"a7:, trattandosi di una norma che non attribuisce competenze in materia di confisc giudice dell'esecuzione anziché al pubblico ministero.

Ancora, con riferimento all'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., dalla lettura della norma si rileva come essa riconosca la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente all'ipotesi relativa all'emissione dei provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni legge che a tale norma facciano rinvio, e non alla loro esecuzione.

Quanto, invece, agli artt. 150, 151 e 152 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, i primi due non appaiono rilevanti nel caso di specie, perché relativi al sequestro e non alla confisca, mentre per l'ultimo può richiamarsi quanto già esposto in merito agli artt. 86 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 13 reg. esec. cod. proc. pen. Né può essere presa in considerazione, ai fini del riparto di competenze tra giudice pubblico ministero, la circolare sul [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale della Giustizia Penale n. 41 del 2009, trattandosi di un atto che - a prescindere da ogni rilievo sulla correttezza che dà il ricorrente - è meramente interno all'amministrazione ministeriale ed è privo di efficacia normativa.

2. Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo per oggetto un provvedimento non impugnabile, in quanto dichiara non luogo a provvedere su un'istanza del pubblic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere e restituiva gli atti al Pubblico Ministero per gli adempimento di competenza con riguardo alla 71k_ precedente trasmissione, effettuata da tale ufficio, dellla documentazione dell'attività compiuta per l'individuazione ed il sequestro di beni ed attività riferibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato con sentenza divenuta definitiva per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 e, con il medesimo provvedimento, era stato sottoposto alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. di beni e somme di denaro fino alla concorrenza dell'importo di euro 257.410,00. Poiché non vi era stata, nel corso del procedimento, la misura cautelare del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., l'ufficio del Pubblico Ministero aveva provveduto a delegare alla polizia giudiziaria l'attività di individuazione, stima e apprensione, necessaria per l'esecuzione della confisca. Nel caso in esame venivano individuati e acquisiti beni immobili per un valore complessivo di euro 88.544,13. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il provvedimento del Tribunale di Pesaro appare ricorribile per cassazione poiché crea una situazione di stasi processuale sanabile solo per tale via, non essendo concepibile, nell'attuale sistema, il ricorso allo strumento del conflitto fra un organo giudiziario esplicante attività giurisdizionale e la pubblica accusa. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di doglianza, la violazione delle seguenti disposizioni: a) dell'art. 655 cod. proc. pen, poiché, secondo quando sostenuto dal ricorrente, la regola generale ivi contenuta non riguarderebbe l'esecuzione delle condanne ad oggetto patrimoniale, posto che dalla lettura degli articoli 660 e 658 cod. proc. pen si dovrebbe dedurre che non sia compito del pubblico ministero eseguire le pene pecuniarie e la misura di sicurezza della confisca; b) dell'art. 735 bis cod. proc. peri., il quale prevede che, nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca, consistente nel pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie; c) dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che sia la cancelleria del giudice dell'esecuzione a provvedere all'esecuzione delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato; d) dell'art.86 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che sia la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo di confisca a provvedere alla vendita o distruzione delle cose confiscate; e) dell'art. 578-bis cod. proc. pen., il quale assimila la confisca in casi particolari di cui alll'art. 240-bis cod. pen. a quella per valore o per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. o di cui ad altre disposizioni di legge, tra cui dovrebbe essere compresa anche la confisca di cui agli artt. 12- bis e 12-ter del d.lgs. n. 74 del 2000; f) dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede la competenza del giudice che ha disposto il sequestro o la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; g) dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., secondo cui la competenza per l'esecuzione della confisca in casi particolari, di cui all'art. 240-bis cod. pen. o di cui ad altre disposizioni di legge che a tale norma facciano rinvio, è del giudice dell'esecuzione; h) dell'art. 13 reg. esecuz. cod. proc. pen., il quale prevede che la cancelleria del giudice possa eseguire la vendita delle cose confiscate; i) degli artt. 150, 151 e 152 del di.P.R. n. 115 del 2002, i quali fanno riferimento alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha in carico il titolo divenuto definitivo; i) della circolare sul Registro F.U.G. n. 41 del 30 luglio 2009, la quale chiarirebbe - sempre secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero - che l'esecuzione del provvedimento che statuisce sulla destinazione delle somme ed altri valori di natura monetaria o finanziaria sia effettuata a cura della cancelleria dell'ufficio presso il quale il provvedimento diviene definitivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il provvedimento impugnato, si è dichiarato il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al pubblico ministero, rispetto alla trasmissione degli atti dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione con l'indicazione "per l'ulteriore corso di competenza di codesto ufficio". Trattasi di un provvedimento meramente interlocutorio e, dunque, non impugnabile con ricorso per cassazione, in mancanza di una apposita previsione legislativa in tal senso, non essendo ammesse deroghe rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. 1.2. Né può affermarsi che il provvedlimento impugnato sia "abnorme", nell'accezione delineata dalla giurisprudenza di legittimità (limitando il riferimento alle sole Sezioni Unite: Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci, dep. 2022, Rv. 282807; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, R.v. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. 3 U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221), secondo la quale l'abnormità è categoria avente carattere sussidiario, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. In particolare, si afferma che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). Sul punto, Sez. U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica». Dunque (Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni), l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale; di qui il corollario che non sarebbe conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per impiegarlo in modo improprio al fine di far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né diversamente rimediabili. In altri termini, l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Ne consegue che non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del p.m. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento. Dall'evidenziato carattere di eccezionalità e residualità discende la necessità di distinguerne l'ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, En quanto l'atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia superabile da una successiva corretta 4 ANs. determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Analoga necessità di demarcazione si coglie rispetto alle ipotesi in cui l'atto contrasti con singole disposizioni processuali, presidiate dalla sanzione della nullità. Da quanto precede si possono trarre due conclusioni: una più generale, nel senso che l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità è limitato al caso in cui si verifichi una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci, dep. 2022). 1.3. I presupposti per la riconducibilità del provvedimento impugnato alla categoria dell'abnormità, come sopra delineati, sono manifestamente insussistenti nel caso di specie. Deve, in particolare, rilevarsi che il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione, non ha chiesto a quest'ultimo alcuno specifico adempimento e che, anche con il ricorso per cassazione, la questione di quali siano gli adempimenti incombenti sul giudice dell'esecuzione a fronte della confisca risulta posta in termini meramente teorici. Del tutto correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato - in via del tutto interlocutoria - il non luogo a provvedere, restituendo gli atti al pubblico ministero, perché quest'ultimo ha l'onere di formulare in sede esecutiva richieste specifiche, non potendosi limitare alla trasmissione del fascicolo, per un non meglio precisato ulteriore corso del procedimento esecutivo. Proprio la natura interlocutoria del provvedimento in questione esclude anche che contro lo stesso possa essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.4. Del resto, ai sensi dell'art. 655, comma 1, cod. proc. pen., è il pubblico ministero indicato nell'art. 665 cod. proc. pen. a dovere curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, salvo che sia diversamente disposto dalla legge. E, per quanto qui rileva, in materia di esecuzione della confisca, non è rinvenibile alcuna deroga alla regola generale di cui sopra. Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base delle disposizioni richiamate dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione, le quali risultano in parte irrilevanti e in parte erroneamente intrepretate. Più nel dettaglio, il combinato disposto degli artt. 655 e 660 cod. proc. pen. non rileva poiché essi hanno ad oggetto l'esecuzione delle pene pecuniarie, tra le quali non rientra la confisca. Quanto invece all'art. 658 cod. proc. pen., dalla lei:tura del comma 1, non si può desumere a contrario che il Pubblico Ministero non sia competente ad eseguire la misura di sicurezza della confisca, essendo tale disposizione semplicemente diretta a regolare la trasmissione degli atti al pubblico ministero 5 (AL presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679, che riguardano, appunto, le misure di sicurezza diversa dalla confisca. La censura relativa alla violazione dell'art. 735-bis cod. proc. pen. è irrilevante poiché, nel caso di specie, non si è in presenza di un provvedimento straniero di confisca a cui dare esecuzione. Con riferimento, invece, all'art. 181 disp. att. cod. proc. pen. occorre rilevare come lo stesso sia stato abrogato dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Quanto agli artt. 86 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 13 reg. esec. cod. proc. pen., trattasi di disposizioni che riguardano l'amministrazione o la vendita di beni sequestrati, la cui applicazione - a prescindere da ogni altra considerazione - avrebbe richiesto una specifica indicazione di tali incombenti nel caso concreto da parte del pubblico ministero. Irrilevante è, poi, il riferimento del ricorrente all'art. 578-bis cod. proc. pen. nella parte in cui assimilerebbe la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. a quella per valore o per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. o di cui ad altre disposizioni di legge, "1"a7:, trattandosi di una norma che non attribuisce competenze in materia di confisc giudice dell'esecuzione anziché al pubblico ministero. Ancora, con riferimento all'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., dalla lettura della norma si rileva come essa riconosca la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente all'ipotesi relativa all'emissione dei provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni legge che a tale norma facciano rinvio, e non alla loro esecuzione. Quanto, invece, agli artt. 150, 151 e 152 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, i primi due non appaiono rilevanti nel caso di specie, perché relativi al sequestro e non alla confisca, mentre per l'ultimo può richiamarsi quanto già esposto in merito agli artt. 86 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 13 reg. esec. cod. proc. pen. Né può essere presa in considerazione, ai fini del riparto di competenze tra giudice pubblico ministero, la circolare sul [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale della Giustizia Penale n. 41 del 2009, trattandosi di un atto che - a prescindere da ogni rilievo sulla correttezza che dà il ricorrente - è meramente interno all'amministrazione ministeriale ed è privo di efficacia normativa. 2. Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo per oggetto un provvedimento non impugnabile, in quanto dichiara non luogo a provvedere su un'istanza del pubblic
Sentenza Cassazione n. 18534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris