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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29658/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21544-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 16/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il04/02/2021; Ric. 2021 n. 21544 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 16 del 2021 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:SOCIETA] sociale Onlus dal maggio 2004 al dicembre 2007.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, con riguardo alla domanda di sussistenza del vincolo di subordinazione, ha ritenuto che l’atto di appello, proposto dal Perfetti, aveva impugnato solamente una delle due rationes decidendi, ossia la declaratoria di insussistenza – nel periodo dedotto -di un rapporto di lavoro tra le parti, ma nessuna censura aveva proposto in relazione alla esclusione, da parte del giudice di primo grado, degli indici della subordinazione; in relazione alla domanda di riconoscimento della qualifica superiore richiesta per il successivo periodo regolarizzato dalla cooperativa (ossia a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte territoriale ha rilevato la mancata impugnazione, nel motivo di appello, della dichiarata carenza di allegazioni attoree, ed ha aggiunto che, in ogni caso, le deposizioni testimoniali escludevano lo svolgimento, in maniera prevalente, delle mansioni di autista; infine, con riguardo al disimpegno di lavoro straordinario, rilevata la carenza di censure in ordine alla dichiarata insufficienza di allegazioni attoree, ha rilevato che, in ogni caso, l’appello era, sul punto, apodittico, ingiustificato e generico. 3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo; la Cooperativa resiste con controricorso; Ric. 2021 n. 21544 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3-

4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo - ai sensi dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., n. 3 -è dedotta la violazione dell'art. 342 cod.proc.civ. per non avere la sentenza impugnata rispettato il principio del tantum devolutum quantum appellatum.

Nello specifico, parte ricorrente deduce che la stessa aveva inteso impugnare, in sede di appello, ogni punto della sentenza di primo grado, deducendo (con il richiamo delle deposizioni testimoniali acquisite) che le direttive venivano impartite al lavoratore direttamente dalla sede legale di Ancona della società o dal preposto di zona, e la Corte territoriale ha errato nell’escludere che il profilo della subordinazione non fosse implicitamente connesso alla sussistenza di un rapporto di lavoro.

Del pari, l’affermazione dellaCorte territoriale è, con riguardo al superiore inquadramento e al lavoro straordinario richiesti, aberrante e contra legem, avendo, il lavoratore insistito, nell’atto di appello, nell’accoglimento delle proprie richieste ed avendo, i testimoni escussi, confermato sia l’inquadramento professionale superiore sia lo svolgimento di lavoro eccedente l’ordinario.

2. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.

3. Il ricorrente imputa al giudice di appello di aver violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum, ma la censura non è sviluppata nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'art. 366 cod.proc.civ., nn. 4 e 6.

4. La giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. n. 20924 del 2019), infatti, è consolidata nell'affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, come quelli prospettati, rispetto ai quali la Corte è giudice del "fatto processuale", l'esercizio del potere/dovere di Ric. 2021 n. 21544 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -4- esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077 del 2012).

5. La parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base degli errori denunciati e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fond atezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 del 2010).

6. Nella specie, ai fini della valutazione del motivo afferente ai limiti entro i quali il giudice d'appello avrebbe potuto pronunciare, era necessaria la riproduzione, in ricorso, dell'atto di appello, nelle parti essenziali a reggere le critiche che, invece, difettano nella fattispecie.

7. Inoltre, le argomentazioni concernenti la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’invocato rapporto di lavoro subordinato sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass.

S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., norma che consente –a seguito della novella del 2012 – di denuncia re in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal Ric. 2021 n. 21544 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -5- confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21544-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 16/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il04/02/2021; Ric. 2021 n. 21544 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 16 del 2021 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:SOCIETA] sociale Onlus dal maggio 2004 al dicembre 2007. 2. La Corte territoriale, per quel che interessa, con riguardo alla domanda di sussistenza del vincolo di subordinazione, ha ritenuto che l’atto di appello, proposto dal Perfetti, aveva impugnato solamente una delle due rationes decidendi, ossia la declaratoria di insussistenza – nel periodo dedotto -di un rapporto di lavoro tra le parti, ma nessuna censura aveva proposto in relazione alla esclusione, da parte del giudice di primo grado, degli indici della subordinazione; in relazione alla domanda di riconoscimento della qualifica superiore richiesta per il successivo periodo regolarizzato dalla cooperativa (ossia a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte territoriale ha rilevato la mancata impugnazione, nel motivo di appello, della dichiarata carenza di allegazioni attoree, ed ha aggiunto che, in ogni caso, le deposizioni testimoniali escludevano lo svolgimento, in maniera prevalente, delle mansioni di autista; infine, con riguardo al disimpegno di lavoro straordinario, rilevata la carenza di censure in ordine alla dichiarata insufficienza di allegazioni attoree, ha rilevato che, in ogni caso, l’appello era, sul punto, apodittico, ingiustificato e generico. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo; la Cooperativa resiste con controricorso; Ric. 2021 n. 21544 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo - ai sensi dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., n. 3 -è dedotta la violazione dell'art. 342 cod.proc.civ. per non avere la sentenza impugnata rispettato il principio del tantum devolutum quantum appellatum. Nello specifico, parte ricorrente deduce che la stessa aveva inteso impugnare, in sede di appello, ogni punto della sentenza di primo grado, deducendo (con il richiamo delle deposizioni testimoniali acquisite) che le direttive venivano impartite al lavoratore direttamente dalla sede legale di Ancona della società o dal preposto di zona, e la Corte territoriale ha errato nell’escludere che il profilo della subordinazione non fosse implicitamente connesso alla sussistenza di un rapporto di lavoro. Del pari, l’affermazione dellaCorte territoriale è, con riguardo al superiore inquadramento e al lavoro straordinario richiesti, aberrante e contra legem, avendo, il lavoratore insistito, nell’atto di appello, nell’accoglimento delle proprie richieste ed avendo, i testimoni escussi, confermato sia l’inquadramento professionale superiore sia lo svolgimento di lavoro eccedente l’ordinario. 2. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi. 3. Il ricorrente imputa al giudice di appello di aver violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum, ma la censura non è sviluppata nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'art. 366 cod.proc.civ., nn. 4 e 6. 4. La giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. n. 20924 del 2019), infatti, è consolidata nell'affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, come quelli prospettati, rispetto ai quali la Corte è giudice del "fatto processuale", l'esercizio del potere/dovere di Ric. 2021 n. 21544 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077 del 2012). 5. La parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base degli errori denunciati e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fond atezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 del 2010). 6. Nella specie, ai fini della valutazione del motivo afferente ai limiti entro i quali il giudice d'appello avrebbe potuto pronunciare, era necessaria la riproduzione, in ricorso, dell'atto di appello, nelle parti essenziali a reggere le critiche che, invece, difettano nella fattispecie. 7. Inoltre, le argomentazioni concernenti la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’invocato rapporto di lavoro subordinato sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., norma che consente –a seguito della novella del 2012 – di denuncia re in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal Ric. 2021 n. 21544 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede. 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 9. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess
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