CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10264/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del secondoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria con rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] ordinaria – Presupposti ─ Fattispecie e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.tiLuca Toninelli (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti incidentali– avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , n. 342 /202 1 , depositatail 16 f e bbr aio 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, nel 201 5 , davanti al Tribunale di Verona, Enzo e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi il carattere assolutamente simulato dei contratti con i quali, in date 27 e 28 febbraio 2014, i primi dueavevano venduto alla terza, sorella della moglie del secondo, rispettivamente: i) la proprietà di un immobile in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) per il dichiarato prezzo di € 700.000 ("prima compravendita"); ii) la proprietà di un immobile sito in Fumane (VR) per il dichiarato prezzo di € 1.000.000,00 ("seconda compravendita"); in subordine chiese che i suddetti atti fossero dichiarati inefficac i nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.; ciò a tutela del credito vantato nei confronti dei Fornalè in virtù della fideiussione da essi prestata in data 14 giugno 2010 sino all'importo di € 3.000.000per le obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui entrambi erano soci ed amministratori, essendo la banca receduta dai rapport i di c/c con quest’ultima intrattenut i , i quali registravano saldi passivi a carico della società rispettivamente di € 1.935.894,03 ed€ 2.350.979,52;con sentenza n. 378del 20 febbraio 201 9 il Tribunale rigettò tutte le domande. tale decisione fu appellata dalla banca salvo che nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione della prima compravendita; in accoglimento di tale gravame e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.342/2021, depositata il 16 febbraio 2021: — ha dichiarato la simulazione assoluta della «seconda compravendita» (atto del 28 febbraio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo all’immobile sito inFumane); — ha dichiarato inefficace nei confronti della banca la «prima compravendita» (atto del 27 febbraio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo all’immobile sito in Sant’Ambrogio di Valpolicella); —ha condannato gli appellati alla rifusione, in favore della banca appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a quattro motivi; Enzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatocontroricorso con il quale hanno a loro volta proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi; ad entrambi ha resistito, depositando controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria con rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] per azioni; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; la controricorrente ha depositato memoria; considerato che sonopervenute, a mezzo deposito telematico, in data 12 settembre 2023, dichiarazioni di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale,sottoscritte con firma autografa dalle parti e dal difensore della ricorrente principale e con firma digitale da i procurator i dei ricorrenti incidentali; è altresì pervenuta, il giorno successivo, con le stesse modalità, dichiarazione di accettazione di entrambe le rinunce sottoscritta, con firma digitale, dal procuratore della controricorrente, all’uopo autorizzato con procura speciale; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondocomma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod.proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; stante l’espressa adesione ad entrambe le rinunce non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara il giudizioestinto per rinunzia . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della