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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 26602/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7887-2018 proposto da: P B [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da se stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 27/12/2017; Ric. 2018 n. 07887sez.

S2 - ud. 07 -02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una «comunicazione» di intervenuta transazione e la copia dell’accordo; - per principio consolidato, la produzione di documenti che provino la transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, sopravvenuti nel corso del giudizio di legittimità, è consentita nelle forme dell’art.372 cod.proc.civ. in quanto concernenti una causa di inammissibilità del ricorso, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito della impugnazione; - la transazione e la memoria che ne rappresentano la sopravvenienza non risultano tuttavia notificate a controparte ricorrente; P.Q.M. dispone la notifica alla società ricorrente, a cura dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della intervenuta transazione e della memoria, rinviando a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7887-2018 proposto da: P B [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da se stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 27/12/2017; Ric. 2018 n. 07887sez. S2 - ud. 07 -02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una «comunicazione» di intervenuta transazione e la copia dell’accordo; - per principio consolidato, la produzione di documenti che provino la transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, sopravvenuti nel corso del giudizio di legittimità, è consentita nelle forme dell’art.372 cod.proc.civ. in quanto concernenti una causa di inammissibilità del ricorso, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito della impugnazione; - la transazione e la memoria che ne rappresentano la sopravvenienza non risultano tuttavia notificate a controparte ricorrente; P.Q.M. dispone la notifica alla società ricorrente, a cura dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della intervenuta transazione e della memoria, rinviando a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Sentenza Cassazione n. 26602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris