CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente-controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv.to Gi ampiero Balena, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42in forza di procura in margine al controricorso contenete ricorso incidentale controricorrente– ricorren te incidentale Oggetto:art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 –prova presuntiva avverso la sentenza n. 103/26/16 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, depositata il 20 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia prende origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento TVK01 0100709 , per l’anno 200 9 , e dell’avviso di accertamento n. TVK010103843, per l’anno 2010,con i quali, a seguito delle risultanze di indagine bancarie, era stato determinato, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, a carico di [OSCURATO:PERSONA],il maggior r eddit o complessivo, per le due annualità in contestazione,oltre interessi e sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, riuniti i distinti ricorsi presentati dal contribuente, li accoglieva con sentenza n. 2788/2014 ritenendo assorbente la censura, formulata dal ricorrente, di violazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, per aver l’ U fficio emesso gli avvisi di accertamento in questione prima del decorso del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura della verifica e la data di notifica dell’atto impositivo. 3. L’Ufficio proponeva appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva annullato gli avvisi di accertamento per decadenza dal potere impositivo mentre, nel caso di specie, la previsione di cui all’art. 12 l. n. 212 del 2000 era inapplicabile per non esservi stata alcuna attività di verifica presso i locali del contribuente, essendosi le indaginisvolte presso gli istituti bancari ove erano accessi i conti correnti intestati al contribuente. 3.1. Il contribuente, appellato, non si costituiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia,con la sentenza di cui in epigrafe, dopo aver ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle entrate sulla questione formale e pregiudiziale della tempestività e validità dell’avviso di accertamento, rigettava, nel merito, l’appello dell’Ufficio. 5. L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione tale sentenza affidandosi a due motivi. Col primo motivo di ricorso ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto recante una motivazione meramente parventesulle giustificazioni delle movimentazioni bancarie addotte dal contribuente. Col secondo mezzo , ha denunciato , in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, quarto e quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 51, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ.,là dove la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fornito giustificazione delle operazioni contestate dall’Ufficio. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato. 7. Nelle more del giudizio ilcontribuente ha aderito, con domanda telematica presentata in data 28 maggio 2019 relativamente all’accertamento n. TVK010100709 e n. TVK010103843 , alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. l. 17 dicembre 2018, n. 136 e, conseguentemente, ha presentato istanza di sospensione in prevenzione del processo,ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativae, successivamente , ha depositato la domanda di definizione agevolata e modello F24 di pagamento, in data 27 maggio 2019 , per le due annualità in contestazione.4. Con atto di diniego prot. 12052/2020 , spedito a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento n. 78797382762-3, l’Ufficio ha opposto diniego all ’ istanz a di condono avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TVK010100709, sul rilievo che «la sentenza della CTRn. 103/26/16è oggetto del giudizio penale RGNR 901/17 a carico di [OSCURATO:PERSONA] +21» nel quale sono contestati a diversi soggetti tra cui i Giudici della Commissione tributaria(n.d.r. [OSCURATO:PERSONA] è componente del Collegio della sentenza qui impugnata), i fatti di reato di corruzione in atti giudiziari e di falsità ideologica; su tale premessa in fatto, ha rigettato l’istanza di condono ritenendo che « (…) il val ore della lite indicato nella i stanza di definizione è determinato in base ad una sentenza falsa per la quale l'ufficio all'esito del giudizio penale avrà diritto di richiedere la revocazione, la domanda di definizione deve essere rigettata non essendo certo l'importo dovuto per la definizione»; la comunicazione di avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento al destinatario reca la data del 21 febbraio 2020. Con atto di diniego prot. 12044/2020, spedito a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento n. 78797382770-3, l’Agenzia delle entrate ha formulato atto di diniego anche per l’istanza di condono avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TVK010103843, con comunicazione di avvenuto deposito dell’l’avviso di ricevimento al destinatario del 21 febbraio 2020. 5. A seguito del diniego, l’Agenzia delle entrate ha chiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per mancata impugnazione del condono. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con memoria telematica, ha eccepito la mancata notificazione dell’atto di diniego e ha insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate haallegato agli atti i due provvedimenti di diniego (prot. n. 12052/2020 e prot. n.12044/20) all e istanz e di condono avent i ad oggetto gli avvis i di accertamento n n. TVK010100709 e n. TVK010103843 , documentandone l’avvenuta notifica al contribuente attraverso raccomandate A.R. (n. 78797382770-3 e 78797382762 - 3) dalle quali risulta c he, l’ufficiale postale, stante la “mancanza” del destinatario, dopo aver “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, ha formalizzato la procedura di “Plico depositato presso l’Ufficio” con “spedizione della comunicazione di avvenuto deposito” in data 19 febbraio 2020 e ricevimento di tale comunicazione in data 21 febbraio 2020(v. C.A.D. in atti). A fronte della tempestiva notifica dei due attidi diniego ( il comma 12 dell’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che l’eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020, secondo le modalitàpreviste per gli atti processuali, cioé applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546),non risulta proposto ricorso , nel termine di 60 giorni dalla notifica,da [OSCURATO:PERSONA], il che rende definitivi gli atti di diniego per omessa impugnazione. 2. Non essendosi determinata alcuna estinzione del presente giudizio, deve essereesaminato i l ricors o principal e dell’Agenzia delle entratee quello incidentale (condizionato) del contribuente . 2.1. Occorre, in primo luogo , perimetrare gli esatti confini del presente giudizio. 2.2. La prima statuizione della Commissione tributaria regionale, nella sentenza qui gravata,riguarda la questione della decadenza d a l potere impositivo, a vendo l' A genzia delle entrate , con il suo primo motivo di ricorso in appello, censurato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto applicabile alla fattispeciede quo l'articolo 12 , comma 7,della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Sul punto , il C ollegio di secondo grado così esordisce: «[OSCURATO:PERSONA] non condivide la statuizione del primo giudice che ha annullato l'atto opposto per mancato rispetto del termine di 60 giorni di cui all'articolo 12, comma 7 , della legge 212/2000 atteso che tale comma è correlato al primo comma dello stesso articolo che riguarda accessi ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio delle attività commerciali a conclusione delle quali viene rilasciato pvc di constatazione in relazione al quale il contribuente può, nel termine citato , presentare osservazione e documenti » e , per l’effetto,ha annullato l’impugnata sentenza . 2.3. Ed invero,la Commissione tributaria provinciale di primo grado, con la sentenza n.2788/06/14, aveva accolto i ricorsi riuniti « sulla base dell'assorbente rilievo della violazione dell'articolo 12 comma 7 della legge 212/2000 in quanto tra la data di chiusura delle operazioni di verifica e la data di notifica gli accertamenti non erano trascorsi 60 giorni previsti dalla norma» (v. secondo capoverso di pagina 5 della sentenza, qui impugnata, della CTR). L ' A genzia delle entrate ha proposto appello nei termini innanzi riferiti, senza che ci fosse stata la costituzione dell'appellato contribuente il quale, dunque , non ha proposto in secondo grado alcuna questione meritale. 2.4. La mancata costituzione del contribuente in sede di appello e la conseguente mancata riproposizione delle questioni afferenti alla giustificazione delle movimentazioni bancarie in contestazione, ha evidentemente circoscritto la materia del contendere alla questione formale della validità dell'avviso di accertamento in relazione ai termini del potere impositivo, né, d'altro canto , le sole deduzioni di merito dell'Agenzia delle entrate, in mancanza di appello da parte del contribuente su sentenza a lui favorevole,potevano valere ad allargare in appello -come ad abudantiam ha fatto la CTR - la materia oggetto di controversia. 2.5. E’evidente, dunque , che avendo i secondi giudici pronunciato sulla questione, formale e pregiudiziale , della validità dell'avviso di accertamento, annullando la sentenza impugnata che aveva, invece, dichiarato decaduto l'Ufficio dal potere impositivo, essi hannoesaurito la loropotestas iudicandi , con totale irrilevanza dell'esame del merito da ritenersi compiuto ad abudantiam ( v., Sez. U., Sentenza n. 3840 del 20/02/2007). In tale guisa , una volta che il giudice di appello aveva risoltola questione formale riguardante l'avviso di accertamento , non aveva il potere(potestas iudicandi) di esaminare le questioni di merito che, pertanto, non possono essere esaminateneppure in tale sede. 2.6. Pertanto , essendo divenuto definitivo l’ accerta mento che la CTR ha dichiarato legittimoin quanto tempestivo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere accolto, con cassazione della impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, con rigetto del ricorso originario del contribuente. 3. Il ricorso incidentale condizionato deve essere rigettato. Il giudice di appello ha deciso in conformità ai consolidati principi di questa Corte(Sez. U , 29/07/2013 , n. 18184 ; S ez. U , 09/12/2015 , n. 24823), secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non spetta indistintamente a tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento ma solo ai contribuenti che siano stati raggiunti da accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali e decorre dal rilascio al contribuente della copia del process o verbale di chiusura delle operazioni (ex pluribus, da ultimo, v. Cass., 20/07/2022, n. 22819). 4. Quanto alle spese, si dichiaranointeramente compensate tra le partile spese di lite dei giudizi di merito.Le speserelative al presente giudizio di legittimità , per il principio della soccombenza, si pongono a carico del ricorrente incidentale e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate per quanto esposto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Rigetta il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa interamente le spese di giudizio dei gradi di merito; pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inciden