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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26966/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16577/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, P.zza [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 330/2017 , depositata il 12/05/2017.

CONTRATTI Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], (in seguito: “[OSCURATO:SOCIETA]”) citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] (in seguito: “Tena”), dinanzi al Tribunale di Terni, per sentire accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta, proprietaria di un impianto di termovalorizzazione, e nechiedeva la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 814.066,08.

In particolare, l’attrice allegava: (i) di avere svolto a favore della convenuta attività di consulenza tecnica e di promozione commerciale e di avere diritto a un compenso pari a euro 16.190,83; (ii) di avere stipulato con Tena, nel 2002, due contratti, della durata di otto anni ciascuno, aventi ad oggetto rispettivamente il conferimento e lo smaltimento di rifiuti da fibra tessile grezza e dell’industria cartaria (c.d. pulper), con inizio di esecuzione nel novembre del 2002; (iii) che Tena non aveva rispettato gli accordi contrattuali in ordine alle quantità di rifiuti da conferire, nel senso che aveva ridotto arbitrariamente i quantitativi e aveva sospeso immotivatamente i conferimenti; (iv) che tale inadempimento contrattuale della convenuta aveva arrecato all’attrice un danno da lucro cessante meritevole di tutela risarcitoria;

2. Tena, costituendosi in giudizio, contestava la domanda e ne invocava il rigetto; in via riconvenzionale, avanza va una pretesa di euro 46.095,80, a titolo di “saldo per gli avvenuti conferimenti e smaltimenti di pulper e fibre relativi ai periodi 2003-2004”; chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia (impropria) un terzo, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, nel primo atto difensivo, contestavala domanda di manleva e ne chie deva il rigetto;

3. il Tribunale di Terni, con sentenza n. 2/2015, condannava Tena al pagamento di euro 16.190,83, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno, liquidato nella misura di euro 30.000,00, oltre accessori; condannavaEcofly a pagare a Tena l’importo di euro 46.095,80, oltre accessori; respingeva la domanda di Tena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; compensava integralmente le spese processuali tra [OSCURATO:SOCIETA] e Tena, e condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali a favore del terzo chiamato in causa;

4. interposto appello da parte di Eclofly, la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva all’appellante ulteriori euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno; compensava, tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e Impianti per l’Ambiente, [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], i tre quinti delle spe se dei gradi di merito, determinando gli esborsi in euro 3.664,00 e il compenso in euro 13.869,00, per entrambi i gradi di giudizio, e condannava Acea alla refusione delle spese residue, pari a euro 1.465,60, per spese, e a euro 5.547,60, per compenso, oltre accessori;

5. per la Corte d’appello, a proposito dei quantitativi di rifiuti da smaltire e delle comunicazioni delle quantità previste, il contratto relativo allo smaltimento di rifiuti da fibra tessile prevedeva che [OSCURATO:SOCIETA] fornisse 180 tonnellate al mese (al prezzo di smaltimento di euro 30), ed il contratto relativo al conferimento dei rifiuti dell’industria cartaria (pulper) prevedeva che [OSCURATO:SOCIETA] fornisse 500 tonnellate al mese (al prezzo di smaltimento di euro 30,98).

Per inciso, rimarca la sentenza, il margine di guadagno per [OSCURATO:SOCIETA] era dato dalla differenza tra questi costi di smaltimento e quelli che la stessa società praticava ai produttori di rifiuti da fibra tessile e alle cartiere con i quali aveva concluso altri accordi contrattuali.

Dal coordinamento delle clausole (artt. 3 e 8) dei contratti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e Tena si desumeva che quest’ultima era obbligata a ricevere i quantitativi di combustibile (o rifiuti) pattuiti, ma aveva facoltà di rivedere tali quantità, salvo darne un certo preavviso al fornitore.

L’inottemperanza di Tena all’obbligo di preavviso, dimostrata in giudizio, quale profilo d’inadempimento trascurato dal tribunale di Terni, giustificava il riconoscimento all’attrice di un’ulteriore voce risarcitoria, liquidata in via equitativa in euro 10.000,00, in aggiunta all’importo di euro 30.000,00 già determinato dal primo giudice.

Sotto altro profilo, sul tema dei fermi tecnici e delle sospensioni del servizio, doveva essere confermata la sentenza impugnata, secondo cui i fermi tecnici programmati non integravano alcun inadempimento, al contrario delle sospensioni del servizio (senza motivo o a causa della costruzione di una tettoia da parte della società proprietaria del termovalorizzatore), per le quali (come suaccennato) la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto un risarcimento di euro 30.000,00.

La corte perugina ha disatteso il motivo di appello relativo al rifiuto da parte di Tena di ricevere i carichi, dato che il rifiuto degli accessi e del materiale combustibile non conforme alle specifiche tecniche (con particolare riferimento alla revoca dell’accesso al termovalorizzatore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) rientra negli obblighi previsti dalla normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

A proposito della cessazione dei conferimenti e della risoluzione del contratto, la sentenza d’appello prende in considerazione il fax del 27/07/2004 con il quale Tena comunica a [OSCURATO:SOCIETA] che “a partire dal 02 agosto 2004 fino a nuova comunicazione non sarà possibile conferire a [OSCURATO:PERSONA] pulper e fibra tessile”, che secondo la prospettazione dell’appellante dimostrerebbe il comportamento ostruzionistico di Tena, ed afferma che la proprietaria del termovalorizzatore aveva mandato quel fax allo scopo di sospendere sine die i conferimenti, senza alcuna motivazione, probabilmente a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto contrattuale.

Soggiunge che, nei mesi successivi e fino a novembre 2004, erano avvenuti gli ultimi conferimenti, il che avvalorava l’ipotesi di una risoluzione consensuale di ciascun contratto, per fatti concludenti.

A giudizio della corte d’appello, comunque, anche interpretando il fax del 27/07/2004 come atto di recesso di Tena, sarebbe in ogni caso stato rispettato l’obbligo di preavviso di novanta giorni posto che la cessazione definitiva dei conferimenti risaliva al mese di novembre 2004.

La corte distrettuale, infine, nega che [OSCURATO:SOCIETA] abbia provato il danno conseguente alla risoluzione anticipata del rapporto sia in ragione del fatto che detta risoluzione rispondeva alla convergente volontà delle parti, sia a causa della mancanza di prova dell’interruzione dei rapporti da [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi clienti produttori dirifiuti;

6. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con sei motivi, per la cassazione del la sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, illustrato con una memoria; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Art. 360 comma 1 n. 5 anche in relazione agli artt. 1375, 1218 e 1223 cc – motivazione incoerente ed illogica circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Sulla quantificaz ione del riconosciuto danno da violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell’esecuzione del contratto sub specie di omessa comunicazione delle correzioni dei quantitativi»], si censura la sentenza impugnata che ha liquidato, in via equitativa, nella misura di euro 10.000,00 il danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA] per l’inadempimento da parte di Tena dell’obbligo contrattuale di comunicare con un determinato preavviso alla fornitrice il tonnellaggio del combustibile che avrebbe accettato per lo smaltimento, senza considerare che il risarcimento doveva essere parametrato ai quantitativi che Tena avrebbe dovuto smaltire e che non aveva smaltito dopo avere comunicato a [OSCURATO:SOCIETA], intempestivamente, che avrebbe accettato quantitativi inferiori;

2. con il secondo motivo [«2) Art. 360 comma 1 n. 4 – nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in relazione agli artt. 132 comma 2 n. 4 cpc, 118 commi 1 e 2 disp. att. cpc –omessa motivazione – Sulla carenza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione del danno da mancata comunicazione dei fermi tecnici e delle sospensioni del servizio e specificamente sulla non condivisibilità della quantificazione operata dal ctu»], si censura la sentenza impugnata che si discosta, senza spiegarne la ragione, dalla quantificazione del danno da mancata comunicazione dei fermi tecnici e delle sospensioni dei servizi risultante dalla c.t.u.;

3. con il terzo motivo [«3) Art. 360 comma 1 n. 5 anche in relazione agli artt. 115 cpc e 116cpc e agli artt. 1375, 1218 e 1223 cc – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Sul rifiuto di ricevere carichi da parte dei Tena, in particolare la revoca dell’accesso al [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna motivazione e sull’asserita acquiescenza di [OSCURATO:SOCIETA]»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare il motivo di appello con il quale [OSCURATO:SOCIETA] contestava l’asserto del tribunale di Terni secondo cui quest’ultima avrebbe prestato acquiescenza all’immotivata revoca, da parte di Tena, degli accessi all’impianto dei carichi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA];

4. con il quarto motivo [«4) Art. 360 comma 1 n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Sulla interpretazione della cessazione dei due differenti contratti tra [OSCURATO:SOCIETA] e Tena (fibra tessile e pulper) e carente motivazione sul mutuo consenso, anche in relazione alle contestazioni [OSCURATO:SOCIETA] in atti»], si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che - in seguito al fax di Tena del 27/07/2004 che comunicava che dal 02/08/2004 non sarebbe più stato possibile conferire fibra tessile e pulper, senza dare altra spiegazione – il rapporto tra le parti si sarebbe risolto per “mutuo consenso”, trascurando, da un lato, che la cessazione del contratto avente ad oggetto la fibra tessile era avvenuta senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione da parte di Tena; dall’altro, con riferimento al pulper, i cui conferimenti proseguirono sporadicamente, che non erano configurabili un recesso, un preavviso e nemmeno una risoluzione consensuale, come attestato dalle richieste di chiarimenti e dalle contestazioni che [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivolto a controparte;

5. con il quinto motivo [«5) Art. 360 comma 1 n. 3 anche in relazione agli artt. 115 e 116 cpc e agli artt. 1218, 1223 e 2697 cc – violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Sul danno risarcibile e sulla risarcibilità del mancato guadagno anche in relazione al periodo successivo alla cessazione dei conferimenti e fino allo spirare del termine contrattuale.

Errata interpretazione dell’art.1223 cc in ordine a nesso di causalità e giudizio probabilistico»], si assume che, per il periodo 2002-2004, la corte d’appello quantifica in maniera erronea, in via equitativa, complessivamente in euro 40.000,00 il risarcimento per omessa comunicazione della sospensione (euro 30.000,00) e per omessa comunicazione dei quantitativi (euro 10.000,00) che, secondo la prospettazione della ricorrente, integrano due voci di danno emergente.

Dopodiché la ricorrente censura la sentenza che, a causa della carente ricostruzione della fattispecie concreta (art. 2697, cod. civ.), ed anche in violazione dell’art. 1223, cod. civ., nega il risarcimento del danno da lucro cessante, correlato alla circostanza che Tena aveva unilateralmente impedito qualsiasi conferimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo 2005-2010, senza dare prova che l’inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218, cod. civ.);

6. con il sesto motivo [«6) Art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 – violazione e falsa applicazione del dm 55 del 10/03/2014 artt. 2 e 4 anche in relazione all’art. 36 Cost. nonché vizio di motivazione»], si censura la sentenza impugnata che, per lo scaglione fino a euro 52.000,00, individuabile presuntivamente in base al decisum, ha quantificato i compensi dei due gradi di merito in euro 13.869,00, mentre, tenuto conto della complessità della controversia, delle diverse fasi del giudizio e del numero di parti con posizioni processuali differenti, avrebbe dovuto liquidare un importo “ben più elevato”;

7. osserva, preliminarmente, il collegio che è fondata l’eccezione di rito sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA] per mancanza di una procura speciale alle liti, conferita dalla parte al proprio difensore per il giudizio di legittimità successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello;

7.1. quest’ultima decisione è stata , infatti, pubblicata il 12/05/2017 e, pertanto, la parte avrebbe dovuto rilasciare al proprio difensore la procura speciale per il ricorso per cassazione successivamente a tale data.

Nella specie, invece- lo si afferma nel l o stesso incipit del ricorso per cassazione - la procura è stata rilasciata il 5/02/2015 in calce all’atto di citazione in appello (come corrispondente al l’atto di “conferimento di mandato” allegato materialmente al ricorso nella presente sede di legittimità).

Orbene , costituisceorientamento costante di questa Corte (Cass. 30/07/2012, n. 13558, in continuità rispetto a Cass. Sez.

U., 13/07/2000, n. 488; in termini, tra le altre, v.

Cass. 01/07/2020, n. 13263 ; Cass.13/01/2023, n. 938) che « [a] i sensi dell ’ art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di meritoin primo grado, ancorché formalmente conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio».

Lo stesso principio vale anche per il caso in cui la procura sia stata rilasciata solo in calce o a margine dell’atto di appello, con riferimento generico all’attribuzione della rappresentanza e difesa in ogni stato e grado del presente procedimento, anche in fase esecutiva, senza che sia stata, successivamente alla pubblicazione della pronuncia di secondo grado, conferita apposita procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.

Questa Corte (Cass. 27/08/2020, n. 17901; in senso conforme, Cass. 10/02/2023, n. 4234), infatti, ha – in rel azione a quanto appena precisato- anche chiarito che «[l]a procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa»;

8. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

9. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, per compenso, oltre a euro 200,00, per esborsi, al 15 per cento per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16577/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, P.zza [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 330/2017 , depositata il 12/05/2017. CONTRATTI Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], (in seguito: “[OSCURATO:SOCIETA]”) citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] (in seguito: “Tena”), dinanzi al Tribunale di Terni, per sentire accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta, proprietaria di un impianto di termovalorizzazione, e nechiedeva la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 814.066,08. In particolare, l’attrice allegava: (i) di avere svolto a favore della convenuta attività di consulenza tecnica e di promozione commerciale e di avere diritto a un compenso pari a euro 16.190,83; (ii) di avere stipulato con Tena, nel 2002, due contratti, della durata di otto anni ciascuno, aventi ad oggetto rispettivamente il conferimento e lo smaltimento di rifiuti da fibra tessile grezza e dell’industria cartaria (c.d. pulper), con inizio di esecuzione nel novembre del 2002; (iii) che Tena non aveva rispettato gli accordi contrattuali in ordine alle quantità di rifiuti da conferire, nel senso che aveva ridotto arbitrariamente i quantitativi e aveva sospeso immotivatamente i conferimenti; (iv) che tale inadempimento contrattuale della convenuta aveva arrecato all’attrice un danno da lucro cessante meritevole di tutela risarcitoria; 2. Tena, costituendosi in giudizio, contestava la domanda e ne invocava il rigetto; in via riconvenzionale, avanza va una pretesa di euro 46.095,80, a titolo di “saldo per gli avvenuti conferimenti e smaltimenti di pulper e fibre relativi ai periodi 2003-2004”; chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia (impropria) un terzo, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, nel primo atto difensivo, contestavala domanda di manleva e ne chie deva il rigetto; 3. il Tribunale di Terni, con sentenza n. 2/2015, condannava Tena al pagamento di euro 16.190,83, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno, liquidato nella misura di euro 30.000,00, oltre accessori; condannavaEcofly a pagare a Tena l’importo di euro 46.095,80, oltre accessori; respingeva la domanda di Tena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; compensava integralmente le spese processuali tra [OSCURATO:SOCIETA] e Tena, e condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali a favore del terzo chiamato in causa; 4. interposto appello da parte di Eclofly, la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva all’appellante ulteriori euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno; compensava, tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e Impianti per l’Ambiente, [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], i tre quinti delle spe se dei gradi di merito, determinando gli esborsi in euro 3.664,00 e il compenso in euro 13.869,00, per entrambi i gradi di giudizio, e condannava Acea alla refusione delle spese residue, pari a euro 1.465,60, per spese, e a euro 5.547,60, per compenso, oltre accessori; 5. per la Corte d’appello, a proposito dei quantitativi di rifiuti da smaltire e delle comunicazioni delle quantità previste, il contratto relativo allo smaltimento di rifiuti da fibra tessile prevedeva che [OSCURATO:SOCIETA] fornisse 180 tonnellate al mese (al prezzo di smaltimento di euro 30), ed il contratto relativo al conferimento dei rifiuti dell’industria cartaria (pulper) prevedeva che [OSCURATO:SOCIETA] fornisse 500 tonnellate al mese (al prezzo di smaltimento di euro 30,98). Per inciso, rimarca la sentenza, il margine di guadagno per [OSCURATO:SOCIETA] era dato dalla differenza tra questi costi di smaltimento e quelli che la stessa società praticava ai produttori di rifiuti da fibra tessile e alle cartiere con i quali aveva concluso altri accordi contrattuali. Dal coordinamento delle clausole (artt. 3 e 8) dei contratti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e Tena si desumeva che quest’ultima era obbligata a ricevere i quantitativi di combustibile (o rifiuti) pattuiti, ma aveva facoltà di rivedere tali quantità, salvo darne un certo preavviso al fornitore. L’inottemperanza di Tena all’obbligo di preavviso, dimostrata in giudizio, quale profilo d’inadempimento trascurato dal tribunale di Terni, giustificava il riconoscimento all’attrice di un’ulteriore voce risarcitoria, liquidata in via equitativa in euro 10.000,00, in aggiunta all’importo di euro 30.000,00 già determinato dal primo giudice. Sotto altro profilo, sul tema dei fermi tecnici e delle sospensioni del servizio, doveva essere confermata la sentenza impugnata, secondo cui i fermi tecnici programmati non integravano alcun inadempimento, al contrario delle sospensioni del servizio (senza motivo o a causa della costruzione di una tettoia da parte della società proprietaria del termovalorizzatore), per le quali (come suaccennato) la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto un risarcimento di euro 30.000,00. La corte perugina ha disatteso il motivo di appello relativo al rifiuto da parte di Tena di ricevere i carichi, dato che il rifiuto degli accessi e del materiale combustibile non conforme alle specifiche tecniche (con particolare riferimento alla revoca dell’accesso al termovalorizzatore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) rientra negli obblighi previsti dalla normativa in tema di smaltimento dei rifiuti. A proposito della cessazione dei conferimenti e della risoluzione del contratto, la sentenza d’appello prende in considerazione il fax del 27/07/2004 con il quale Tena comunica a [OSCURATO:SOCIETA] che “a partire dal 02 agosto 2004 fino a nuova comunicazione non sarà possibile conferire a [OSCURATO:PERSONA] pulper e fibra tessile”, che secondo la prospettazione dell’appellante dimostrerebbe il comportamento ostruzionistico di Tena, ed afferma che la proprietaria del termovalorizzatore aveva mandato quel fax allo scopo di sospendere sine die i conferimenti, senza alcuna motivazione, probabilmente a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto contrattuale. Soggiunge che, nei mesi successivi e fino a novembre 2004, erano avvenuti gli ultimi conferimenti, il che avvalorava l’ipotesi di una risoluzione consensuale di ciascun contratto, per fatti concludenti. A giudizio della corte d’appello, comunque, anche interpretando il fax del 27/07/2004 come atto di recesso di Tena, sarebbe in ogni caso stato rispettato l’obbligo di preavviso di novanta giorni posto che la cessazione definitiva dei conferimenti risaliva al mese di novembre 2004. La corte distrettuale, infine, nega che [OSCURATO:SOCIETA] abbia provato il danno conseguente alla risoluzione anticipata del rapporto sia in ragione del fatto che detta risoluzione rispondeva alla convergente volontà delle parti, sia a causa della mancanza di prova dell’interruzione dei rapporti da [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi clienti produttori dirifiuti; 6. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con sei motivi, per la cassazione del la sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, illustrato con una memoria; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Art. 360 comma 1 n. 5 anche in relazione agli artt. 1375, 1218 e 1223 cc – motivazione incoerente ed illogica circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Sulla quantificaz ione del riconosciuto danno da violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell’esecuzione del contratto sub specie di omessa comunicazione delle correzioni dei quantitativi»], si censura la sentenza impugnata che ha liquidato, in via equitativa, nella misura di euro 10.000,00 il danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA] per l’inadempimento da parte di Tena dell’obbligo contrattuale di comunicare con un determinato preavviso alla fornitrice il tonnellaggio del combustibile che avrebbe accettato per lo smaltimento, senza considerare che il risarcimento doveva essere parametrato ai quantitativi che Tena avrebbe dovuto smaltire e che non aveva smaltito dopo avere comunicato a [OSCURATO:SOCIETA], intempestivamente, che avrebbe accettato quantitativi inferiori; 2. con il secondo motivo [«2) Art. 360 comma 1 n. 4 – nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in relazione agli artt. 132 comma 2 n. 4 cpc, 118 commi 1 e 2 disp. att. cpc –omessa motivazione – Sulla carenza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione del danno da mancata comunicazione dei fermi tecnici e delle sospensioni del servizio e specificamente sulla non condivisibilità della quantificazione operata dal ctu»], si censura la sentenza impugnata che si discosta, senza spiegarne la ragione, dalla quantificazione del danno da mancata comunicazione dei fermi tecnici e delle sospensioni dei servizi risultante dalla c.t.u.; 3. con il terzo motivo [«3) Art. 360 comma 1 n. 5 anche in relazione agli artt. 115 cpc e 116cpc e agli artt. 1375, 1218 e 1223 cc – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Sul rifiuto di ricevere carichi da parte dei Tena, in particolare la revoca dell’accesso al [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna motivazione e sull’asserita acquiescenza di [OSCURATO:SOCIETA]»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare il motivo di appello con il quale [OSCURATO:SOCIETA] contestava l’asserto del tribunale di Terni secondo cui quest’ultima avrebbe prestato acquiescenza all’immotivata revoca, da parte di Tena, degli accessi all’impianto dei carichi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]; 4. con il quarto motivo [«4) Art. 360 comma 1 n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Sulla interpretazione della cessazione dei due differenti contratti tra [OSCURATO:SOCIETA] e Tena (fibra tessile e pulper) e carente motivazione sul mutuo consenso, anche in relazione alle contestazioni [OSCURATO:SOCIETA] in atti»], si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che - in seguito al fax di Tena del 27/07/2004 che comunicava che dal 02/08/2004 non sarebbe più stato possibile conferire fibra tessile e pulper, senza dare altra spiegazione – il rapporto tra le parti si sarebbe risolto per “mutuo consenso”, trascurando, da un lato, che la cessazione del contratto avente ad oggetto la fibra tessile era avvenuta senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione da parte di Tena; dall’altro, con riferimento al pulper, i cui conferimenti proseguirono sporadicamente, che non erano configurabili un recesso, un preavviso e nemmeno una risoluzione consensuale, come attestato dalle richieste di chiarimenti e dalle contestazioni che [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivolto a controparte; 5. con il quinto motivo [«5) Art. 360 comma 1 n. 3 anche in relazione agli artt. 115 e 116 cpc e agli artt. 1218, 1223 e 2697 cc – violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Sul danno risarcibile e sulla risarcibilità del mancato guadagno anche in relazione al periodo successivo alla cessazione dei conferimenti e fino allo spirare del termine contrattuale. Errata interpretazione dell’art.1223 cc in ordine a nesso di causalità e giudizio probabilistico»], si assume che, per il periodo 2002-2004, la corte d’appello quantifica in maniera erronea, in via equitativa, complessivamente in euro 40.000,00 il risarcimento per omessa comunicazione della sospensione (euro 30.000,00) e per omessa comunicazione dei quantitativi (euro 10.000,00) che, secondo la prospettazione della ricorrente, integrano due voci di danno emergente. Dopodiché la ricorrente censura la sentenza che, a causa della carente ricostruzione della fattispecie concreta (art. 2697, cod. civ.), ed anche in violazione dell’art. 1223, cod. civ., nega il risarcimento del danno da lucro cessante, correlato alla circostanza che Tena aveva unilateralmente impedito qualsiasi conferimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo 2005-2010, senza dare prova che l’inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218, cod. civ.); 6. con il sesto motivo [«6) Art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 – violazione e falsa applicazione del dm 55 del 10/03/2014 artt. 2 e 4 anche in relazione all’art. 36 Cost. nonché vizio di motivazione»], si censura la sentenza impugnata che, per lo scaglione fino a euro 52.000,00, individuabile presuntivamente in base al decisum, ha quantificato i compensi dei due gradi di merito in euro 13.869,00, mentre, tenuto conto della complessità della controversia, delle diverse fasi del giudizio e del numero di parti con posizioni processuali differenti, avrebbe dovuto liquidare un importo “ben più elevato”; 7. osserva, preliminarmente, il collegio che è fondata l’eccezione di rito sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA] per mancanza di una procura speciale alle liti, conferita dalla parte al proprio difensore per il giudizio di legittimità successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello; 7.1. quest’ultima decisione è stata , infatti, pubblicata il 12/05/2017 e, pertanto, la parte avrebbe dovuto rilasciare al proprio difensore la procura speciale per il ricorso per cassazione successivamente a tale data. Nella specie, invece- lo si afferma nel l o stesso incipit del ricorso per cassazione - la procura è stata rilasciata il 5/02/2015 in calce all’atto di citazione in appello (come corrispondente al l’atto di “conferimento di mandato” allegato materialmente al ricorso nella presente sede di legittimità). Orbene , costituisceorientamento costante di questa Corte (Cass. 30/07/2012, n. 13558, in continuità rispetto a Cass. Sez. U., 13/07/2000, n. 488; in termini, tra le altre, v. Cass. 01/07/2020, n. 13263 ; Cass.13/01/2023, n. 938) che « [a] i sensi dell ’ art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di meritoin primo grado, ancorché formalmente conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio». Lo stesso principio vale anche per il caso in cui la procura sia stata rilasciata solo in calce o a margine dell’atto di appello, con riferimento generico all’attribuzione della rappresentanza e difesa in ogni stato e grado del presente procedimento, anche in fase esecutiva, senza che sia stata, successivamente alla pubblicazione della pronuncia di secondo grado, conferita apposita procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. Questa Corte (Cass. 27/08/2020, n. 17901; in senso conforme, Cass. 10/02/2023, n. 4234), infatti, ha – in rel azione a quanto appena precisato- anche chiarito che «[l]a procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa»; 8. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 9. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 10. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, per compenso, oltre a euro 200,00, per esborsi, al 15 per cento per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 26966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris