CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 27483/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndagini Preliminari delTribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Bologna, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, conla sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su concorde richiesta delle parti aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e otto mesi di reclusionee di euro 20.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato diillecita detenzione di sostanza stupefacente previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 febbraio 2025.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,censurando la sentenza con unico motivo per violazione dell’art. 85 bis T.U. Stup.in relazione all’art. 240 bis cod. pen., nonché per mancanza di motivazione inordine alla disposta confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro,essendosi il giudice limitato alla mera indicazione delle disposizioni di leggeapplicate.La difesa evidenzia, in particolare, come, nel disporre la confisca della sommadi denaro sequestrata, la sentenza non abbia espresso alcuna valutazione in ordineai relativi presupposti, pur gravando sul giudice l’obbligo di motivare sia inrelazione alle ragioni per cui eventuali giustificazioni addotte circa la provenienzadel denaro o dei beni oggetto di confisca non siano state ritenute attendibili, sia inordine alla sussistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e ilreddito dell’imputato ovvero la sua effettiva attività economica.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca del denaro ex art.240 bis cod. pen.4. Il ricorso è ammissibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020,Savin, Rv. 279348 – 01) e fondato.Va premesso che correttamente il giudice di merito ha fatto riferimento alladisposizione dell’art. 240 bis cod. pen. in quanto in relazione al reato di illecitadetenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilitàdell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano lecondizioni previste da tale norma, applicabile in ragione del rinvio operato dall'art.85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo consentita la confisca del denaroai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, T.U. Stup.,applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendoil necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzioneper cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato,Rv. 283248 - 01).5. Dall’esame della sentenza impugnata si evince, tuttavia, che ilprovvedimento risulta privo di qualsivoglia motivazione a sostegno di talestatuizione, laddove il provvedimento di confisca c.d. allargata richiede che sianoindicate le ragioni a sostegno dell’ablazione, costituite dal fatto che l’imputato nonha giustificato la provenienza della somma di denaro e dalla sproporzione trapossidenze dell'imputato e redditi leciti. Deve, dunque, considerarsi illegittima laconfisca disposta con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. senzamotivare in ordine alla mancanza di giustificazioni circa la provenienza del beneconfiscato nonché in ordine alla sussistenza di una sproporzione tra il valoreeconomico di tale bene e il reddito dichiarato dall'imputato, in quanto lamotivazione sommaria propria del rito speciale non può automaticamenteestendersi alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca (Sez. 1, n. 17092del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 – 01; Sez. 4, n. 43943 del 22/09/2005, OrenzeCatipon, Rv. 232733 – 01).6. Deve, pertanto, disporsi l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio alTribunale di Bologna per nuovo esame. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna,in diversa persona fisica.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]