Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 32000/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13517-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 in persona del Segretario pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 144/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude perché la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 2016 le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnarono dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] il "[OSCURATO:PERSONA]" predisposto dall'Autorità di Bacino del [OSCURATO:PERSONA], nella parte concernente i fondi di proprietà delle società ricorrenti.

Il suddetto Piano aveva incluso i fondi delle società ricorrenti tra quelli esposti ad un più elevato rischio di alluvione, rispetto a quello ritenuto in passato. c.4/

2. A fondamento dell'impugnazione le due società ricorrenti esposero le seguenti circostanze: -) l'Autorità di bacino del fiume Po a marzo del 2016, con due distinte delibere, aveva adottato il piano di gestione del rischio alluvioni di cui all'articolo 65 d.lgs. 152/06; -) in base al suddetto piano i terreni di proprietà delle società ricorrenti, in precedenza classificati tra i terreni esposti ad un rischio "medio" di alluvione, vennero inseriti tra quelli esposti ad un rischio "elevato" di alluvione, e cioè esposti a fenomeni alluvionali con un "Tempo di ritorno" compreso tra 20 e 50 anni; R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 -) la nuova classificazione dei fondi di proprietà della società ricorrenti doveva ritenersi illegittima per tre ragioni, così sintetizzabili: a) il nuovo piano di gestione del rischio alluvioni era stato basato su mappe inadeguate, e non corrispondenti al reale stato dei luoghi; b) le suddette mappe non erano conformi alle prescrizioni imposte dall'articolo 6 d.lgs. 49/10, in quanto non contenevano quattro elementi essenziali: le altezze, le quote idriche, la velocità di deflusso, la portata del; c) infine, il piano di gestione del rischio alluvioni aveva accomunato, quanto ad esposizione al rischio, i fondi delle società ricorrenti a quelli circostanti, trascurando di considerare che i primi erano sopraelevati rispetto ai secondi, e si ergevano al di sopra della presumibile quota di piena per un'altezza variabile da 2,69 a 5,75 metri.

3. Con sentenza 31 dicembre 2020 n. 144 il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso.

Nella motivazione di tale provvedimento il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], dopo avere accennato alla indeterminatezza della domanda, l'ha comunque ritenuta infondata, avendo rilevato che l'Autorità di bacino "non solo procedette ad una valutazione condivisa con le regioni coinvolte, gli enti gestori ed i consorzi di bonifica alla revisione della predetta cartografia ai sensi dell'articolo 6 della direttiva n. 60, ma tenne conto proprio degli elementi conoscitivi già acquisiti ed in continuo aggiornamento, al fine di incorporarvi, in esito ai vari cicli successivi di approfondimento, le tematiche dei cambiamenti climatici gli scenari di rischi residuali".

4. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]..

L'Autorità di bacino e la presidenza del Consiglio dei Ministri non hanno notificato controricorso, ma si sono limitate a depositare un "atto di costituzione" ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno esaminati per primi, per anteriorità logica ai sensi dell'articolo 276, secondo comma, c.p.c., i motivi primo, quarto e quinto.

Con tali motivi, pur formalmente prospettando il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., nella sostanza le società ricorrenti deducono che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rigettato la loro domanda sulla base di una motivazione irrispettosa del "minimo costituzionale", in quanto contraddittoria ed apparente.

La motivazione del provvedimento impugnato, in particolare, sarebbe: a) contraddittoria, perché nello stesso tempo dichiara la domanda "indeterminata" e poi "infondata"; b) apparente, perché a fronte di precise contestazioni sulle ragioni di nullità del provvedimento impugnato, il Tribunale Superiore ha adottato delle mere clausole di stile, giustificato la propria decisione con una autentica tautologia: e cioè dichiarare che il ricorso era infondato perché il provvedimento impugnato era legittimo.

1.1. I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, e sono infondati.

Le società ricorrenti assumono che la motivazione del provvedimento impugnato sia nulla perché insanabilmente contraddittoria, e comunque apparente.

1.2. Una sentenza, però, non può dirsi contraddittoria quando, come nella specie, sia fondata su due rationes decidendi cospiranti nello stesso senso: una attinente all'indeterminatezza, e l'altra più propriamente rivolta al merito, in quanto entrambeconvergono verso la reiezione del gravame.

Infatti, in conseguenza della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., introdotta dall'art. 54, comma 1, lettera (b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, questa Corte ha già stabilito che l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella "insanabile"; e che l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella "insuperabile".

1.3. Nel caso di specie non ricorre né l'una, né l'altra di tali ipotesi.R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 Quanto alla pretesa contraddittorietà della sentenza, questa non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] delle Acque, infatti, in sostanza ha ritenuto che le società ricorrenti hanno mosso al provvedimento impugnato delle contestazioni tecniche concernenti questioni astrattamente opinabili, senza argomentarle in modo esaustivo (così la sentenza impugnata, p. 6, quarto rigo); ha, quindi, aggiunto (p. 8) che le scelte dell'Amministrazioni furono "tecnicamente plausibili" e non "scientificamente dubbie".

E dunque contraddizione non v'è tra l'affermare, da un lato, che il ricorrente non ha "adeguatamente dimostrato" la censura di tipo tecnico mossa all'operato dell'Amministrazione, e il soggiungere, dall'altro, che comunque le scelte dell'Amministrazione sono state "tecnicamente plausibili".

1.4. Nemmeno può dirsi che la sentenza sia nulla per motivazione apparente.

Queste Sezioni Unite, infatti, nel chiarire il senso del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito che per effetto della riforma "è denunclablle in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

"Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", come ripetutamente affermato anche in seguito da queste Sezioni Unite (ex multis, Sez.

U, Ordinanza n. 11453 del 8.4.2022; Sez.

U, Sentenza n. 41989 del 30.12.2021; Sez.

U, Sentenza n. 40543 del 17.12.2021), sta a significare che una motivazione può dirsi "apparente", e comportare la nullità della sentenza, soltanto quando sia "impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità de/suo ragionamento" (così Cass. Sez.

Un. 40543/21, cit.).R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 Non è questo, però, il caso che oggi ci occupa, dal momento che l'iter logico della sentenza impugnata è ben chiaro: l'Amministrazione - si legge in sostanza alle pp. 7-8 del provvedimento qui censurato - ha compiuto le sue valutazioni in base a dati "in continuo aggiornamento", né le ricorrenti dedussero in modo adeguato che tali soluzioni furono tecnicamente implausibili o manifestamente abnormi.

2. Col secondo motivo le ricorrenti, formalmente prospettando la "violazione dell'articolo 111 della Costituzione", deducono che la sentenza impugnata, oltre ad avere una motivazione apparente, avrebbe "violato il principio di parità tra le parti" là dove - secondo la lettura che le ricorrenti dànno della sentenza impugnata - si sarebbe sostituita alla pubblica amministrazione, affermando "in modo apodittico" l'irrilevanza della più elevata quota del piano di campagna dei fondi delle società ricorrenti rispetto a quelli circostanti.

2.1. Nella parte in cui prospetta il vizio di motivazione apparente, il motivo è infondato per le ragioni già esposte in precedenza.

Nella parte restante il motivo è inammissibile per carenza di una chiara e ragionata censura avverso la sentenza impugnata.

Non è dato, infatti, comprendere perché sarebbe stata violata la parità tra le tAi parti, né perché sarebbe stato violato l'articolo 111 della Costituzione, perché la censura rifluisce su profili di merito quali la carenza dell'istruttoria svolta.

3. Col terzo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che esse potranno "costruire a loro cura e spese ulteriori difese dal rischio alluvioni".

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura non una ratio decidendi, ma un'affermazione compiuta ad abundantiam, e priva di decisività nell'economia della sentenza.

R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022

4. Col sesto motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il loro ricorso sarebbe stato carente sotto il profilo assertivo.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, critica due affermazioni (pagina 6, terzo capoverso e 7, primo capoverso) che il Tribunale Superiore ha compiuto a livello astratto (peraltro coerenti con quanto già rilevato e prive di vizi logici), e volte ad evidenziare ulteriormente la non decisività della censura sviluppata e l'implicita inammissibile richiesta al giudice di esprimersi.

Il motivo, in definitiva, impugna due affermazioni astratte e come tali irrilevanti.

5. Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto carente di prova la domanda attorea, nonostante i fatti costitutivi della pretesa da esse dedotti non fossero mai stati contestati dalle amministrazioni resistenti, con conseguente violazione dell'articolo 111 Cost. da parte del Tribunale Superiore, anche sotto il profilo della non contestazione e dell'onere di "dimostrare i fatti".

5.1. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rigettato la domanda perché infondata, con l'argomentazione di cui si è dato conto, e i due motivi ultimi tendono a riproporre censure di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, in quanto la motivazione è, come si è detto, congrua e logica nel valutare l'esito della scelta amministrativa anche sotto il profilo tecnico. 6.

Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13517-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 in persona del Segretario pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 144/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude perché la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Nel 2016 le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnarono dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] il "[OSCURATO:PERSONA]" predisposto dall'Autorità di Bacino del [OSCURATO:PERSONA], nella parte concernente i fondi di proprietà delle società ricorrenti. Il suddetto Piano aveva incluso i fondi delle società ricorrenti tra quelli esposti ad un più elevato rischio di alluvione, rispetto a quello ritenuto in passato. c.4/ 2. A fondamento dell'impugnazione le due società ricorrenti esposero le seguenti circostanze: -) l'Autorità di bacino del fiume Po a marzo del 2016, con due distinte delibere, aveva adottato il piano di gestione del rischio alluvioni di cui all'articolo 65 d.lgs. 152/06; -) in base al suddetto piano i terreni di proprietà delle società ricorrenti, in precedenza classificati tra i terreni esposti ad un rischio "medio" di alluvione, vennero inseriti tra quelli esposti ad un rischio "elevato" di alluvione, e cioè esposti a fenomeni alluvionali con un "Tempo di ritorno" compreso tra 20 e 50 anni; R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 -) la nuova classificazione dei fondi di proprietà della società ricorrenti doveva ritenersi illegittima per tre ragioni, così sintetizzabili: a) il nuovo piano di gestione del rischio alluvioni era stato basato su mappe inadeguate, e non corrispondenti al reale stato dei luoghi; b) le suddette mappe non erano conformi alle prescrizioni imposte dall'articolo 6 d.lgs. 49/10, in quanto non contenevano quattro elementi essenziali: le altezze, le quote idriche, la velocità di deflusso, la portata del; c) infine, il piano di gestione del rischio alluvioni aveva accomunato, quanto ad esposizione al rischio, i fondi delle società ricorrenti a quelli circostanti, trascurando di considerare che i primi erano sopraelevati rispetto ai secondi, e si ergevano al di sopra della presumibile quota di piena per un'altezza variabile da 2,69 a 5,75 metri. 3. Con sentenza 31 dicembre 2020 n. 144 il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso. Nella motivazione di tale provvedimento il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], dopo avere accennato alla indeterminatezza della domanda, l'ha comunque ritenuta infondata, avendo rilevato che l'Autorità di bacino "non solo procedette ad una valutazione condivisa con le regioni coinvolte, gli enti gestori ed i consorzi di bonifica alla revisione della predetta cartografia ai sensi dell'articolo 6 della direttiva n. 60, ma tenne conto proprio degli elementi conoscitivi già acquisiti ed in continuo aggiornamento, al fine di incorporarvi, in esito ai vari cicli successivi di approfondimento, le tematiche dei cambiamenti climatici gli scenari di rischi residuali". 4. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].. L'Autorità di bacino e la presidenza del Consiglio dei Ministri non hanno notificato controricorso, ma si sono limitate a depositare un "atto di costituzione" ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno esaminati per primi, per anteriorità logica ai sensi dell'articolo 276, secondo comma, c.p.c., i motivi primo, quarto e quinto. Con tali motivi, pur formalmente prospettando il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., nella sostanza le società ricorrenti deducono che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rigettato la loro domanda sulla base di una motivazione irrispettosa del "minimo costituzionale", in quanto contraddittoria ed apparente. La motivazione del provvedimento impugnato, in particolare, sarebbe: a) contraddittoria, perché nello stesso tempo dichiara la domanda "indeterminata" e poi "infondata"; b) apparente, perché a fronte di precise contestazioni sulle ragioni di nullità del provvedimento impugnato, il Tribunale Superiore ha adottato delle mere clausole di stile, giustificato la propria decisione con una autentica tautologia: e cioè dichiarare che il ricorso era infondato perché il provvedimento impugnato era legittimo. 1.1. I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, e sono infondati. Le società ricorrenti assumono che la motivazione del provvedimento impugnato sia nulla perché insanabilmente contraddittoria, e comunque apparente. 1.2. Una sentenza, però, non può dirsi contraddittoria quando, come nella specie, sia fondata su due rationes decidendi cospiranti nello stesso senso: una attinente all'indeterminatezza, e l'altra più propriamente rivolta al merito, in quanto entrambeconvergono verso la reiezione del gravame. Infatti, in conseguenza della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., introdotta dall'art. 54, comma 1, lettera (b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, questa Corte ha già stabilito che l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella "insanabile"; e che l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella "insuperabile". 1.3. Nel caso di specie non ricorre né l'una, né l'altra di tali ipotesi.R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 Quanto alla pretesa contraddittorietà della sentenza, questa non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] delle Acque, infatti, in sostanza ha ritenuto che le società ricorrenti hanno mosso al provvedimento impugnato delle contestazioni tecniche concernenti questioni astrattamente opinabili, senza argomentarle in modo esaustivo (così la sentenza impugnata, p. 6, quarto rigo); ha, quindi, aggiunto (p. 8) che le scelte dell'Amministrazioni furono "tecnicamente plausibili" e non "scientificamente dubbie". E dunque contraddizione non v'è tra l'affermare, da un lato, che il ricorrente non ha "adeguatamente dimostrato" la censura di tipo tecnico mossa all'operato dell'Amministrazione, e il soggiungere, dall'altro, che comunque le scelte dell'Amministrazione sono state "tecnicamente plausibili". 1.4. Nemmeno può dirsi che la sentenza sia nulla per motivazione apparente. Queste Sezioni Unite, infatti, nel chiarire il senso del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito che per effetto della riforma "è denunclablle in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). "Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", come ripetutamente affermato anche in seguito da queste Sezioni Unite (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 11453 del 8.4.2022; Sez. U, Sentenza n. 41989 del 30.12.2021; Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17.12.2021), sta a significare che una motivazione può dirsi "apparente", e comportare la nullità della sentenza, soltanto quando sia "impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità de/suo ragionamento" (così Cass. Sez. Un. 40543/21, cit.).R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 Non è questo, però, il caso che oggi ci occupa, dal momento che l'iter logico della sentenza impugnata è ben chiaro: l'Amministrazione - si legge in sostanza alle pp. 7-8 del provvedimento qui censurato - ha compiuto le sue valutazioni in base a dati "in continuo aggiornamento", né le ricorrenti dedussero in modo adeguato che tali soluzioni furono tecnicamente implausibili o manifestamente abnormi. 2. Col secondo motivo le ricorrenti, formalmente prospettando la "violazione dell'articolo 111 della Costituzione", deducono che la sentenza impugnata, oltre ad avere una motivazione apparente, avrebbe "violato il principio di parità tra le parti" là dove - secondo la lettura che le ricorrenti dànno della sentenza impugnata - si sarebbe sostituita alla pubblica amministrazione, affermando "in modo apodittico" l'irrilevanza della più elevata quota del piano di campagna dei fondi delle società ricorrenti rispetto a quelli circostanti. 2.1. Nella parte in cui prospetta il vizio di motivazione apparente, il motivo è infondato per le ragioni già esposte in precedenza. Nella parte restante il motivo è inammissibile per carenza di una chiara e ragionata censura avverso la sentenza impugnata. Non è dato, infatti, comprendere perché sarebbe stata violata la parità tra le tAi parti, né perché sarebbe stato violato l'articolo 111 della Costituzione, perché la censura rifluisce su profili di merito quali la carenza dell'istruttoria svolta. 3. Col terzo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che esse potranno "costruire a loro cura e spese ulteriori difese dal rischio alluvioni". 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura non una ratio decidendi, ma un'affermazione compiuta ad abundantiam, e priva di decisività nell'economia della sentenza. R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 4. Col sesto motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il loro ricorso sarebbe stato carente sotto il profilo assertivo. 4.1. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, critica due affermazioni (pagina 6, terzo capoverso e 7, primo capoverso) che il Tribunale Superiore ha compiuto a livello astratto (peraltro coerenti con quanto già rilevato e prive di vizi logici), e volte ad evidenziare ulteriormente la non decisività della censura sviluppata e l'implicita inammissibile richiesta al giudice di esprimersi. Il motivo, in definitiva, impugna due affermazioni astratte e come tali irrilevanti. 5. Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Con essi le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto carente di prova la domanda attorea, nonostante i fatti costitutivi della pretesa da esse dedotti non fossero mai stati contestati dalle amministrazioni resistenti, con conseguente violazione dell'articolo 111 Cost. da parte del Tribunale Superiore, anche sotto il profilo della non contestazione e dell'onere di "dimostrare i fatti". 5.1. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rigettato la domanda perché infondata, con l'argomentazione di cui si è dato conto, e i due motivi ultimi tendono a riproporre censure di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, in quanto la motivazione è, come si è detto, congrua e logica nel valutare l'esito della scelta amministrativa anche sotto il profilo tecnico. 6. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;R.G.N. 13517/21 Camera di consiglio del 12.7.2022 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se
Sentenza Cassazione n. 32000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris