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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 33625/2026

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nti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal del Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 13 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a provvedimento di D.A.Spo. -ai sensi dell'art. 6

I. 401/89- del 20 novembre 2024 con correlato obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria trenta minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo delle partite disputate dalla squadra di calcio della A.S.

Roma per la durata di anni cinque.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo con cui, premessa la rigorosa osservanza delle prescrizioni ormai da due anni e lo svolgimento di regolare attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo determinato in provincia di Cagliari (con la correlata difficoltà di spostamento) come dedotti nella primigenia istanza con cui l'odierno ricorrente aveva invocato la revoca dell'obbligo di presentazione, denuncia, ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art 6

I. 401/89 e correlata assenza di motivazione.

2.1. Il comma 5 dell'art. 6 della

I. 401/89 prevede l'eventualità della revoca o della modifica di divieto ed obbligo qualora siano venute meno o si siano modificate le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere l'irrevocabilità dell'obbligo di presentazione solo per via della censita recidiva amministrativa ([OSCURATO:PERSONA] è destinatario di un precedente D.A.Spo. ex art. 6

I. 401/89 per la durata di tre anni).

La sentenza n. 185 del 2015 della Corte Costituzionale ha censurato l'obbligatorietà della recidiva penale ex art 99 comma 5 cod.pen. per contrarietà agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Il medesimo principio è valido per la recidiva amministrativa.

2.3. In ogni caso l'obbligo previsto all'art. 6, comma 5, terzo periodo (secondo cui «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni») si riferisce ai poteri del Questore, e non al [OSCURATO:PERSONA], che, ai fini della adozione del proprio provvedimento, deve operare un controllo non meramente formale, e valutare la permanenza dei presupposti della misura.

2.3. E' irrilevante ai presenti fini che il ricorrente non abbia attivato il rimedio di cui all'art., 6, comma 8-bis,

I. 401/89, non costituente adempimento preliminare rispetto alla istanza di revoca (l'iter amministrativo è subordinato al previo decorso di tre anni dall'adozione del provvedimento, potendo, invece, l'istanza di revoca o modifica esser proposta al [OSCURATO:PERSONA] in qualsiasi momento).

22.4. Nessuna motivazione il [OSCURATO:PERSONA] ha reso in ordine alle argomentazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. L'articolo 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989 n. 401, stabilisce che la prescrizione di cui al comma 2 (ossia quella che impone l'obbligo di presentazione) è revocata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 2.1 Quanto all'ammissibilità della doglianza, va in premessa evidenziato che il più recente indirizzo di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, superando l'opposto e più risalente orientamento (in senso contrario si era espressa, ad esempio, Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'angelo, Rv. 243261 - 01), ritiene che «competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo» (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267199 - 01).

3. Il motivo dedotto è, come detto, nel complesso anche fondato.

3.1. Si ritiene, in via preliminare, di confermare l'indirizzo (Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, cit.) secondo cui «l'obbligo in parola, per la sua sostanziale annoverabilità fra le misure di prevenzione, trova regolamentazione, oltre che nell'art. 6, comma 5, legge 401 del 1989, anche nell'art. 11 d.lgs. 159 del 2011, con la conseguenza che la revoca o modifica presuppongono la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità (Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018, Belligerante, Rv. 274306)».

Ne consegue la formale conseguente investitura del giudice delle indagini preliminari, competente a valutare le conseguenze delle sopravvenienze fattuali ai fini della revoca della misura di prevenzione, che costituiva il petitum dell'istanza.

3.2. Si rileva che il difensore aveva supportato la richiesta di revoca con la allegazione del comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], sempre corretto e rispettoso, da 3oltre due anni, di divieto e prescrizioni, dello svolgimento di regolare attività lavorativa in Cagliari, in forza di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, della domiciliazione in provincia di Cagliari , con la correlata oggettiva difficoltà di spostamento e, dunque, con la conseguente più difficoltosa violazione del divieto di accedere alle partite a cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è funzionale.

3.3. Si osserva che, nel decidere, il Giudicante ha richiamato il disposto del terzo periodo del quinto comma dell'art. 6 ,

I. 401/89, quanto alla durata del divieto e della prescrizione, indicata, nel minimo, in caso di 'recidiva amministrativa', in anni cinque, pari a quella applicata a carico del ricorrente, per tale motivo ritenendola immodificabile, nonché richiamando pronunce di questa Corte che reiteratamente hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 e comma 5,

I. 401/89 in relazione al più gravoso disposto in termini di durata della misura.

3.4. Fermo restando che il procedimento di revoca o sostituzione non trova nella legge 401/1989 ulteriore regolamentazione, e che -come anticipato- questa Corte, per la sostanziale annoverabilità del D.A.SPO fra le misure di prevenzione, e per la natura formalmente amministrativa del procedimento, ha ritenuto di fare riferimento, al fine di colmare le lacune normative della legge istitutiva, alla disciplina dettata per queste ultime, costituita dalla legge 1423/1956, pressoché integralmente sostituita dal d.lgs 159/2011 (v'è peraltro l'espresso riferimento, contenuto nell'art. 4 lett. i) del suddetto decreto, fra i destinatari delle medesime disposizioni, alle «persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401»), si rammenta che proprio l'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo, recita che «il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato».

Il presupposto legittimante la revoca o la modifica è costituito, come avvalorato dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, da fatti nuovi, in tale accezione riconnprendendosi sia gli elementi sopravvenuti, sia quelli preesistenti al giudicato ma non esaminati nell'ambito del quadro circostanziale sussistente al momento dell'emissione del provvedimento genetico, non potendo per contro costituirne oggetto la richiesta di una nuova valutazione di elementi già apprezzati che finirebbe per travolgere la preclusione derivante dalla acquisita definitività, sia 4pure rebus sic stantibus, della misura a suo tempo disposta con la convalida (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 - dep. 09/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175).

La prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve perciò presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Audinno, Rv. 257334).

3.5. La motivazione resa dal provvedimento impugnato non risulta rispettosa del disposto di legge, come interpretato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, nonché del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, secondo cui la valutazione della cd. recidiva amministrativa impone, comunque, una valutazione discrezionale, nè congrua rispetto alla verifica, vieppiù necessaria, della persistenza del corredo fattuale posto a fondamento della primigenia convalida del decreto questorile, per difetto di rivalutazione delle esigenze di pericolosità, alla luce dei fatti nuovi - sostanzialmente l'attività lavorativa svolta in forza di contratto stipulato a tempo indeterminato con prestazione da eseguirsi in Sardegna, e con necessario trasferimento della residenza in provincia di Cagliari, da cui la oggettiva difficoltà di spostamento e dunque anche di violazione del divieto a presidio del quale l'obbligo di presentazione come originariamente disposto è asservito, ma, anche, la rispettosa condotta tenuta per oltre due anni decorrenti dalla adozione della misura- dedotti con l'istanza.

3.6. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio, secondo le coordinate sopra esplicitate, al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma .

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal del Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a provvedimento di D.A.Spo. -ai sensi dell'art. 6 I. 401/89- del 20 novembre 2024 con correlato obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria trenta minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo delle partite disputate dalla squadra di calcio della A.S. Roma per la durata di anni cinque. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo con cui, premessa la rigorosa osservanza delle prescrizioni ormai da due anni e lo svolgimento di regolare attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo determinato in provincia di Cagliari (con la correlata difficoltà di spostamento) come dedotti nella primigenia istanza con cui l'odierno ricorrente aveva invocato la revoca dell'obbligo di presentazione, denuncia, ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art 6 I. 401/89 e correlata assenza di motivazione. 2.1. Il comma 5 dell'art. 6 della I. 401/89 prevede l'eventualità della revoca o della modifica di divieto ed obbligo qualora siano venute meno o si siano modificate le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere l'irrevocabilità dell'obbligo di presentazione solo per via della censita recidiva amministrativa ([OSCURATO:PERSONA] è destinatario di un precedente D.A.Spo. ex art. 6 I. 401/89 per la durata di tre anni). La sentenza n. 185 del 2015 della Corte Costituzionale ha censurato l'obbligatorietà della recidiva penale ex art 99 comma 5 cod.pen. per contrarietà agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il medesimo principio è valido per la recidiva amministrativa. 2.3. In ogni caso l'obbligo previsto all'art. 6, comma 5, terzo periodo (secondo cui «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni») si riferisce ai poteri del Questore, e non al [OSCURATO:PERSONA], che, ai fini della adozione del proprio provvedimento, deve operare un controllo non meramente formale, e valutare la permanenza dei presupposti della misura. 2.3. E' irrilevante ai presenti fini che il ricorrente non abbia attivato il rimedio di cui all'art., 6, comma 8-bis, I. 401/89, non costituente adempimento preliminare rispetto alla istanza di revoca (l'iter amministrativo è subordinato al previo decorso di tre anni dall'adozione del provvedimento, potendo, invece, l'istanza di revoca o modifica esser proposta al [OSCURATO:PERSONA] in qualsiasi momento). 22.4. Nessuna motivazione il [OSCURATO:PERSONA] ha reso in ordine alle argomentazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. L'articolo 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989 n. 401, stabilisce che la prescrizione di cui al comma 2 (ossia quella che impone l'obbligo di presentazione) è revocata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 2.1 Quanto all'ammissibilità della doglianza, va in premessa evidenziato che il più recente indirizzo di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, superando l'opposto e più risalente orientamento (in senso contrario si era espressa, ad esempio, Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'angelo, Rv. 243261 - 01), ritiene che «competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo» (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267199 - 01). 3. Il motivo dedotto è, come detto, nel complesso anche fondato. 3.1. Si ritiene, in via preliminare, di confermare l'indirizzo (Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, cit.) secondo cui «l'obbligo in parola, per la sua sostanziale annoverabilità fra le misure di prevenzione, trova regolamentazione, oltre che nell'art. 6, comma 5, legge 401 del 1989, anche nell'art. 11 d.lgs. 159 del 2011, con la conseguenza che la revoca o modifica presuppongono la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità (Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018, Belligerante, Rv. 274306)». Ne consegue la formale conseguente investitura del giudice delle indagini preliminari, competente a valutare le conseguenze delle sopravvenienze fattuali ai fini della revoca della misura di prevenzione, che costituiva il petitum dell'istanza. 3.2. Si rileva che il difensore aveva supportato la richiesta di revoca con la allegazione del comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], sempre corretto e rispettoso, da 3oltre due anni, di divieto e prescrizioni, dello svolgimento di regolare attività lavorativa in Cagliari, in forza di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, della domiciliazione in provincia di Cagliari , con la correlata oggettiva difficoltà di spostamento e, dunque, con la conseguente più difficoltosa violazione del divieto di accedere alle partite a cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è funzionale. 3.3. Si osserva che, nel decidere, il Giudicante ha richiamato il disposto del terzo periodo del quinto comma dell'art. 6 , I. 401/89, quanto alla durata del divieto e della prescrizione, indicata, nel minimo, in caso di 'recidiva amministrativa', in anni cinque, pari a quella applicata a carico del ricorrente, per tale motivo ritenendola immodificabile, nonché richiamando pronunce di questa Corte che reiteratamente hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 e comma 5, I. 401/89 in relazione al più gravoso disposto in termini di durata della misura. 3.4. Fermo restando che il procedimento di revoca o sostituzione non trova nella legge 401/1989 ulteriore regolamentazione, e che -come anticipato- questa Corte, per la sostanziale annoverabilità del D.A.SPO fra le misure di prevenzione, e per la natura formalmente amministrativa del procedimento, ha ritenuto di fare riferimento, al fine di colmare le lacune normative della legge istitutiva, alla disciplina dettata per queste ultime, costituita dalla legge 1423/1956, pressoché integralmente sostituita dal d.lgs 159/2011 (v'è peraltro l'espresso riferimento, contenuto nell'art. 4 lett. i) del suddetto decreto, fra i destinatari delle medesime disposizioni, alle «persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401»), si rammenta che proprio l'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo, recita che «il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato». Il presupposto legittimante la revoca o la modifica è costituito, come avvalorato dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, da fatti nuovi, in tale accezione riconnprendendosi sia gli elementi sopravvenuti, sia quelli preesistenti al giudicato ma non esaminati nell'ambito del quadro circostanziale sussistente al momento dell'emissione del provvedimento genetico, non potendo per contro costituirne oggetto la richiesta di una nuova valutazione di elementi già apprezzati che finirebbe per travolgere la preclusione derivante dalla acquisita definitività, sia 4pure rebus sic stantibus, della misura a suo tempo disposta con la convalida (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 - dep. 09/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175). La prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve perciò presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Audinno, Rv. 257334). 3.5. La motivazione resa dal provvedimento impugnato non risulta rispettosa del disposto di legge, come interpretato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, nonché del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, secondo cui la valutazione della cd. recidiva amministrativa impone, comunque, una valutazione discrezionale, nè congrua rispetto alla verifica, vieppiù necessaria, della persistenza del corredo fattuale posto a fondamento della primigenia convalida del decreto questorile, per difetto di rivalutazione delle esigenze di pericolosità, alla luce dei fatti nuovi - sostanzialmente l'attività lavorativa svolta in forza di contratto stipulato a tempo indeterminato con prestazione da eseguirsi in Sardegna, e con necessario trasferimento della residenza in provincia di Cagliari, da cui la oggettiva difficoltà di spostamento e dunque anche di violazione del divieto a presidio del quale l'obbligo di presentazione come originariamente disposto è asservito, ma, anche, la rispettosa condotta tenuta per oltre due anni decorrenti dalla adozione della misura- dedotti con l'istanza. 3.6. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio, secondo le coordinate sopra esplicitate, al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma . P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris