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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09542/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Con sentenza resa in data 12 ottobre 2.022 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 29 ottobre 2019, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 sexies e 116 C.d.S., assolvendolo nel resto.

2. L'unico motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al Giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione.

In particolare ha tenuto conto della pericolosa condotta di guida dell'imputato, dell'elevato tasso alcolemico accertato e della sua negativa personalità, considerati i precedenti penali a suo carico.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

La Corte territoriale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato fa personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma, iJ 21 febbraio 2024 Il C nsigliere estensore L re ana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1 -6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 12 ottobre 2.022 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 29 ottobre 2019, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 sexies e 116 C.d.S., assolvendolo nel resto. 2. L'unico motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al Giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione. In particolare ha tenuto conto della pericolosa condotta di guida dell'imputato, dell'elevato tasso alcolemico accertato e della sua negativa personalità, considerati i precedenti penali a suo carico. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La Corte territoriale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato fa personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, iJ 21 febbraio 2024 Il C nsigliere estensore L re ana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1 -6
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