CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova rigettava l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'istante, il difensore di fiducia dell'imputato aveva chiesto il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento a comparire; il giudice aveva rinviato il dibattimento senza dare avviso al difensore che non aveva potuto conoscere la data dell'udienza di rinvio. Secondo la Corte territoriale, l'istituto della restituzione nel termine non trovava applicazione poiché il processo era stato celebrato con il rito dell'assenza. In ogni caso, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza in quanto il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento e aveva proceduto all'istruttoria dibattimentale, rinviando ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. L'istanza era stata presentata dal difensore dell'imputato che aveva invocato l'impossibilità di rispettare il termine dell'impugnazione della sentenza per causa di forza maggiore, rappresentata dalla mancata comunicazione del rinvio dell'udienza. Tale omessa comunicazione aveva impedito la partecipazione del difensore al processo. Inoltre, il difensore aveva diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza alla luce dell'illegittimità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento e della mancanza di avviso al difensore di fiducia ai sensi degli artt. 420 ter commi 1 e 5 cod. proc. pen. 3. L'avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente fonda l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione sulla mancata comunicazione al difensore del rinvio dell'udienza da 1 51« parte del Tribunale di Genova, con conseguente impossibilità per il legale di conoscere la data dell'udienza nella quale venne pronunciata la sentenza di condanna. Tuttavia, come osserva la Corte territoriale, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore era stata rigettata dal Tribunale, che aveva proceduto all'istruttoria dibattimentale, rinviando il processo per la discussione: la comunicazione di cui all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. è prevista soltanto nel caso in cui il legittimo impedimento del difensore viene riconosciuto, non nel caso contrario. Si è, quindi, affermato che, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio per legittimo impedimento del difensore e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15814 del 05/03/2015, Gaietti, Rv. 263148). 2. La pretesa del ricorrente di contestare in questa sede la legittimità dell'ordinanza con cui il giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore è inammissibile: non solo perché le ordinanze rese nel corso del giudizio possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza, ma anche in conseguenza dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza del Tribunale, che sana ogni nullità, anche assoluta. 3. Ciò premesso, risulta evidente l'insussistenza della causa di forza maggiore invocata dal ricorrente: poiché nessun avviso era dovuto al difensore di fiducia dell'imputato in conseguenza del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, il professionista avrebbe dovuto prendere autonomamente conoscenza della fissazione della nuova udienza. La giurisprudenza di legittimità insegna ripetutamente che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660). 2 5.t 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso