CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13553-2017 proposto da: E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 avverso la sentenza n. 2195/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 1078/2022Numero di raccolta generale 19037/2022 PALERMO, depositata il 24/11/2016; Data pubblicazione 13/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 26.11.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Cefalù, invocando lo spostamento del palo di sostegno delle condutture elettriche esistente nel fondo di loro proprietà. Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto. Con sentenza n. 206/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando lo spostamento del traliccio nella posizione indicata dal C.T.U. e compensava parzialmente le spese. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 2195/2016, resa nella resistenza degli originari attori, che spiegavano appello incidentale sul governo delle spese, rigettava entrambe le impugnazioni. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 del T.U. n. 1775 del 1993, 1056 e 1067 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’imposizione della servitù di elettrodotto non F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 implica alcuna perdita rilevante per il godimento della proprietà o il Numero sezionale 1078/2022Numero di raccolta generale 19037/2022 possesso del fondo servente; né, per converso, il proprietario del Data pubblicazione 13/06/2022 detto fondo può in alcun modo diminuire l’esercizio della servitù o renderlo più incomodo, a norma di quanto previsto dall’art. 122 del T.U. n. 1775 del 1993. Di conseguenza, sarebbe erronea la sentenza, con la quale è stato disposto lo spostamento di un traliccio esistente nella sua attuale collocazione da oltre 45 anni; spostamento per la cui realizzazione, inoltre, si dovrebbe installare un by-pass con ben quattro tralicci, con conseguente eccessiva gravosità dell’intervento. La censura è infondata. La Corte di Appello afferma che, in materia di elettrodotto, la normativa speciale di cui al T.U. n. 1775 del 1993 prevale sui principi generali posti dalle disposizioni del codice civile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e precisa che l’art. 122 del detto T.U. prevede il diritto del proprietario del fondo di eseguire qualsiasi innovazione su di esso, ancorchè ciò implichi la rimozione o la diversa collocazione delle condutture e degli appoggi della linea elettrica, senza alcun diritto del gestore ad un indennizzo (cfr. pag. 4 della sentenza). Ne deriva l’assoluta irrilevanza, tanto del fatto che il traliccio di cui si discute fosse collocato nella sua attuale posizione da oltre 45 anni, quanto della circostanza che, per modificare la linea, sia necessario installare un numero di tralicci superiore a quello attuale (4 in luogo di 1). Il proprietario del fondo asservito, infatti, ha la facoltà di chiedere al gestore della linea di eseguire gli interventi necessari per spostare i pali di sostegno in diversa collocazione, più idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di proprietà e godimento del fondo servente, senza diritto del gestore ad alcuna compensazione o indennizzo. La conferma di quanto precede si ricava dal tenore letterale delle disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell’art. 122 del T.U. n. 1775 del 1993. Il primo comma, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 Numero sezionale 1078/2022 infatti, prevede che “L'imposizione della servitù di elettrodotto Numero di raccolta generale 19037/2022Data pubblicazione 13/06/2022non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente”. Il terzo comma stabilisce che “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù”. Il quarto comma, invece, ammette che “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”. Ai sensi del quinto comma, “In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”. Ed infine, secondo il sesto ed ultimo comma, “Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”. L’art. 122, dunque, costituisce una norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze: 1) del gestore, di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica mediante la rete; 2) dell’utente finale, di ottenere un servizio di distribuzione dell'energia elettrica adeguato alle sue esigenze; 3) del proprietario del fondo su cui grava la servitù di elettrodotto, di esercitare il proprio diritto dominicale e di godimento sul bene nella forma più comoda, senza pregiudizio per le esigenze sottese alla servitù predetta. In tale contesto va inquadrato l’uso della parola “Tuttavia” posta in apertura del quarto comma della norma in esame, che dimostra l’intenzione del legislatore di non privare il proprietario del fondo servente della facoltà di usare liberamente del proprio fondo, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 Numero sezionale 1078/2022 anche qualora ciò comporti la rimozione o lo spostamento Numero di raccolta generale 19037/2022Data pubblicazione 13/06/2022 dell’elettrodotto, salvo l’obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica. Nello stesso senso va letta anche la disposizione dell’ultimo comma, che consente – per converso– all’utente finale del servizio di distribuzione di chiedere lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, in tal caso dietro dimostrazione che ciò costituisca per lui notevole vantaggio, senza danno per il fondo servente. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione delle norme del P.R.G. vigente nel Comune di Castelbuono e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe condiviso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza spiegare i motivi della sua decisione e disattendendo i rilievi critici mossi dal consulente di parte, i quali erano, in particolar modo, finalizzati ad ottenere una ulteriore C.T.U. geomorfologica sui luoghi di causa. La censura è fondata. La Corte di Appello, dopo aver condiviso le conclusioni del C.T.U., esamina la relazione di parte allegata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affermando che i rilievi in essa contenuti “… non appaiono, tuttavia, idonei a contrastare le conclusioni che il CTU del giudizio di primo grado, con approfondita, dettagliata e condivisibile motivazione, ha espresso nella propria relazione. Ed invero, nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione della particella 196, più volte richiamata dall’appellante e a dire dello stesso caratterizzata da pericolosità geologica, posto che il tracciato ordinato dal Tribunale, sulla scorta delle condivisibili conclusioni esplicitate nella CTU, interessa esclusivamente le particelle 254, 488, 974 e 195. Contrariamente, poi, a quanto esposto nella consulenza di parte il CTU, pur avendo valutato le condizioni geologiche del sito, ha ritenuto realizzabile l’edificazione del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 Numero sezionale 1078/2022 sostegno anche nella particella 254, ovvero l’unica che in minima Numero di raccolta generale 19037/2022Data pubblicazione 13/06/2022 parte ricade nella zona 3, previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo. Né, infine, l’esistenza di una servitù di acquedotto nelle particelle 195 e 488 costituisce un concreto impedimento alla realizzazione del by-pass, atteso che l’estensione delle predette particelle consente senz’altro, così come dedotto dal CTU con motivazione convincente, la realizzazione delle opere funzionali all’esercizio della servitù, rispettando la porzione di terreno asservita all’acquedotto. In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorità amministrative, o al più nella fase esecutiva, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. che dettano le modalità con cui procedere all’esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia, che è corretta e ben motivata” (cfr. pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata). Le osservazioni del C.T.P. della società ricorrente erano dunque relative alla fattibilità del percorso alternativo della linea elettrica suggerito dall’ausiliario: percorso che, per stessa ammissione della Corte di Appello, interessa particelle che, almeno in parte, ricadono in zona di inedificabilità assoluta (zona 3) ed in area già interessata da preesistente servitù di acquedotto. La Corte distrettuale ha ritenuto il primo aspetto ininfluente, sulla base del fatto che il nuovo percorso interesserebbe la particella 254, ricadente in zona 3, soltanto “in minima parte” e del rilievo che il consulente d’ufficio aveva “… ritenuto realizzabile l’edificazione del sostegno … previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo”. In realtà, nè la prima, nè la seconda affermazione, risultano coerenti con il senso delle osservazioni tecniche che erano state mosse dal C.T.P. dell’odierna società ricorrente all’elaborato peritale. Ed invero, deve osservarsi che se esiste un vincolo di inedificabilità assoluta di una F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 Numero sezionale 1078/2022 determinata area, posto dalla normativa locale nella zona 3 (divietNumero di raccolta generale 19037/2022Data pubblicazione 13/06/2022o pure riportato nel certificato di destinazione urbanistica richiamato nelle note tecniche di parte trascritte in ricorso), l’edificazione su di essa è preclusa, senza che possa rilevare nè, per un verso, il fatto che essa interessi l’area in minima parte, nè, per altro verso, che il C.T.U. la ritenga comunque possibile, sia pure con accorgimenti specifici. L’esistenza di una preclusione assoluta a livello normativo, infatti, non consente di indagare sulla praticabilità di ipotetiche eccezioni al precetto. Il secondo aspetto, concernente l’esistenza di una precedente servitù di acquedotto e la compatibilità, rispetto ad essa, dell’imposizione di una nuova servitù di elettrodotto, è invece stato affrontato dalla Corte territoriale con riguardo al solo profilo dell’estensione delle particelle 195 e 488, ma non anche con riferimento al divieto assoluto di edificazione nascente dalla preesistenza della servitù di acquedotto. Anche in questo caso, la circostanza che, in concreto, l’area sia di dimensioni sufficienti a consentire l’imposizione di entrambi i vincoli reali di cui anzidetto, non è rilevante ai fini della valutazione della possibilità, in astratto, di imporre una servitù di elettrodotto su particella già gravata da preesistente servitù di acquedotto. Le osservazioni che il C.T.P. della società odierna ricorrente aveva mosso all’elaborato del consulente tecnico, dunque, sono state esaminate dal giudice di seconde cure solo in apparenza. In realtà, la Corte di merito ha interpretato in modo eccessivamente riduttivo le predette osservazioni, trascurando, peraltro, gli aspetti essenziali che il consulente di parte aveva sollevato, allo scopo di sollecitare un ulteriore approfondimento tecnico in ordine alla fattibilità dell’intervento di spostamento della linea elettrica. Sotto questo profilo, è opportuno evidenziare che la disamina affidata dal giudice di merito involge in primo luogo la praticabilità, in termini astratti, del percorso alternativo, in funzione della natura e del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 regime giuridico delle aree da esso interessate, alla luce delle Numero sezionale 1078/2022Numero di raccolta generale 19037/2022 norme generali e locali vigenti; ed in secondo luogo, Data pubblicazione 13/06/2022 l’individuazione delle modalità esecutive e degli accorgimenti tecnici con i quali il nuovo percorso debba, in concreto, essere realizzato. Sotto quest’ultimo profilo, non è condivisibile – anzi, si rivela giuridicamente errata - l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorità amministrative, o al più nella fase esecutiva, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. che dettano le modalità con cui procedere all’esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia …”. Proprio perché –come chiarito in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso– l’art. 122 del T.U. n. 1773 del 1993 si ispira all’esigenza di contemperare in modo equilibrato le concorrenti esigenze del gestore, dell’utente finale del servizio di distribuzione dell’elettricità e del proprietario del fondo gravato dalla servitù di elettrodotto, il giudice di merito, ove sia chiamato a delibare una controversia avente ad oggetto la richiesta di trasferimento della linea in altra collocazione, deve necessariamente individuare una soluzione che sia tecnicamente e giuridicamente praticabile, al fine di scongiurare il rischio che, in sede esecutiva, possano sorgere insormontabili difficoltà realizzative tali da impedire l’esecuzione della sentenza o comunque mettere in pericolo la continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica. Dette difficoltà, dunque, devono essere considerate, ed affrontate, nell’ambito del giudizio di cognizione, ed in modo particolare nel contraddittorio tecnico tra le parti, dal quale il giudice di merito deve trarre elementi sufficienti a determinare, in modo certo, la fattibilità, o meno, di un percorso della linea elettrica alternativo a quello esistente. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 13553/2017 Numero sezionale 1078/2022 Il terzo motivo, con il quale la società ricorrente lamenta Numero di raccolta generale 19037/2022Data pubblicazione 13/06/2022 l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta in sede di merito, è evidentemente assorbito dall’accoglimento della seconda censura. In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6