CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 aprile 1989 avverso la sentenza del 18 settembre 2020 della CORTE DI APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Bologna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo F e ha confermato la sua responsabilità in ordine a due reati di rapina aggravata contestati ai capi A e B della rubrica, consumati il 6 maggio e il 18 maggio 2013 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta quale aumento in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del GUP del Tribunale di Parma del 2 luglio 2014, nella misura di 8 mesi di reclusione e 400 C di multa. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione di legge per l'erroneo calcolo della pena determinato in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal reato contestato al capo F, in quanto la corte di appello dopo avere precisato che la pena inflitta va rideterminata in aumento sulla pena base prevista dalla sentenza del GIP del Tribunale di Parma del 2 luglio 2014, ha determinato la pena base di mesi sei di reclusione per il reato contestato al capo A e di mesi sei di reclusione per il reato contestato al capo B, ridotto di 1/3 per il rito, senza precisare i criteri e i riferimenti utilizzati nella determinazione della pena. Il ricorrente evidenzia come la pena si attesta su quella determinata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e lamenta che il giudice non ha assolto l'onere di motivare la disparità ingiustificata in relazione alla pena pecuniaria. infine deduce che in relazione al reato contestato al capo B l'imputato aveva svolto il ruolo di palo e avrebbe dovuto usufruire di un trattamento sanzionatorio più favorevole. 2.2 Con memoria il ricorrente insiste nei motivi di ricorso e nel carattere marginale del contributo fornito dal Rescigno, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione in suo favore dell'attenuante ex art. 114 cod. proc.pen. 3.11 ricorso è fondato soltanto relativamente alla determinazione della pena pecuniaria, poiché con la sentenza di primo grado l'imputato è stato condannato alla pena complessiva di un anno di reclusione e 400 C di multa, quale aumento rispetto ai fatti giudicati con sentenza definitiva con i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, mentre con la sentenza di appello Rescigno è stato assolto da uno dei tre episodi di rapina. Coerentemente la Corte ha ridotto di 1/3 la pena detentiva stabilita in aumento, ma non ha ridotto di conseguenza anche la pena pecuniaria, che è rimasta determinata nella misura originaria. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che può essere rideterminata nella misura di 266 C, per coerenza con la riduzione di 1/3 già operata sulla pena detentiva. La censura in merito al presunto ruolo secondario assunto dall'imputato nel corso dell'esecuzione della rapina è generica, poiché non si confronta con la motivazione della corte, che ha ritenuto l'apporto dei correi equiparabile. La richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 114 codice procedura penale è stata introdotta solo con i motivi nuovi e non può essere oggetto di esame da parte di questa Corte, poiché estende indebitamente il tema devoluto alla conoscenza del giudice dell'impugnazione. Si tratta comunque di censura manifestamente infondata poiché la Corte ha motivato in ordine al ruolo non marginale e secondario assunto dell'imputato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 266. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e MARIA DANAh [OSCURATO:PERSONA]