CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare,avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge per avere ilTribunale di sorveglianza rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento inprova ai servizi sociali adducendo come ragione la mancanza di ammissione dell’addebito.La difesa rileva che il nostro ordinamento penitenziario e la giurisprudenza che lointerpreta non prevedono in alcun modo che, per ottenere i benefici penitenziari, bisognadichiararsi colpevole. Osserva, altresì, che il Tribunale a quo non ha preso in considerazionela condotta della condannata successiva al reato e in particolare il fatto che non abbia piùcommesso reati e non abbia riportato alcun carico pendente nei cinque anni successivi.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione di legge per avere ilTribunale di sorveglianza di Roma ritenuto non idoneo il domicilio, per non essere laricorrente titolare dell’immobile, ma ospite e per essere l’abitazione collocata in una zonanota per l’attività di spaccio.Si evidenzia che l’[OSCURATO:PERSONA] non occupa abusivamente l’immobile, ma è ospitestabilmente insieme alla famiglia nella struttura dal 2014, per una sorta di comodato di fattocon la proprietaria, e che, comunque, non rileva il fatto che la zona fosse nota per lo spaccioa fronte della condotta della condannata successiva al reato.2.3. Col terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per assolutagenericità della stessa. Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficientel'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati perlegge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementipositivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolareall’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generaleprincipio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere,dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenzialee di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattualiobiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendoovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza deipresupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendoprescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa,dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condannain esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positivaevoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento socialeCanterini, Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del17/09/2018, S., Rv. 273985, in cui la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza dinuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmentecondivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contestofamiliare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione); infine, il tribunale disorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto,può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimentodi altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevantecapacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali dielevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). Infine, in tema dimisure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagliorgani deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcunmodo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone larilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolositàdell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari(Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo deiprincipi sopra indicati.Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell’escludere l’affidamento in prova alservizio sociale e la detenzione domiciliare, ha fatto esclusivo riferimento alla pericolositàsociale della condannata, in espiazione di pena per detenzione illecita di 3.000 dosi diMDMA, commessa in Roma il 12 maggio 2020, in relazione alla quale la stessa avrebberiferito di essere stata raggirata dal compagno e non avrebbe assunto pienamente le proprieresponsabilità; nonché all’inidoneità del domicilio per il fatto di essere la suddetta ospite e ditrovarsi detto domicilio comunque nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA], noto per le attività dispaccio.Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali non abbia preso in alcunaconsiderazione la condotta della [OSCURATO:PERSONA] successiva alla commissione del suddetto delitto,risalente ad oltre cinque anni prima, e per le quali debba ritenersi inidoneo un domicilio per ilsolo fatto che la stessa sia ospite, in assenza di ragioni ostative, non potendosi consideraretale il genericissimo riferimento ad un quartiere noto per lo spaccio.2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamentodell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati,al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRomaCosì è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]