CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di diffamazione a lei ascritto, con le conseguenti statuizioni civili; considerato che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - che denunciano la violazione della legge penale, rispettivamente in ragione del mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica, della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in relazione alla condanna al risarcimento del danno - non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n.28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e l'impugnazione; e i motivi in esame, al di là dell'asserita violazione di legge, in realtà denunciano unicamente il vizio della motivazione posta alla base della condanna dell'imputata poiché hanno assunto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n.• 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), peraltro, devolvendo irritualmente un alternativo apprezzamento del compendio probatorio; inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale, in maniera congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha escluso l'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. ritenendo - il che è dirimente - l'espressione utilizzata un gratuito attacco personale, relativo in particolare alla professionalità della persona offesa (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279084 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista da quest'ultima norma, non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.M