CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità del dolo; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché, attraverso la deduzione relativa all'elemento soggettivo del reato, è volto a rappresentare una diversa questione, quella della contestualità tra offesa e compimento dell'atto di ufficio, che, in realtà, attiene all'elemento oggettivo del reato; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.