CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; ritenuto che con il ricorso si lamenta la nullità asseritamente intervenuta nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza 21 ottobre 2017, in cui l'imputato era presente o rinunciante a comparire (ma in ogni caso rappresentato dal difensore di fiducia) a dispetto di quanto indicato nel ricorso ove viene qualificato come assente; considerato che con il ricorso non viene nemmeno indicata la violazione di legge o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così