Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 32265/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5569/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO - VENEZIA n. 780/2017depositata il 12/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sull’anno di imposta 200 8 la società [OSCURATO:SOCIETA] v eniva ripresa a tassazionein ragione di accertate operazioni fittizie poste in essere assieme ad altre società riferibili ad un medesimo gruppo di persone fisiche.

Per l'effetto, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, la ripresa a tassazione si ribaltava , pro quota e in misura corrispondente alla partecipazione al capitale sociale, anche nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], socio al 51% della prefata società Granzsrl.

Il contribuente adiva il giudice di prossimità, dove trovava parziale apprezzamento delle proprie ragioni, soprattutto sulla scorta di un atto di autotutela con cui venivarideterminata la ripresa a tassazione nei confronti della società.

Interponeva appello l'Ufficio, protestando non trattarsi di atto di autotutela, ma di semplice rideterminazione di calcolo del dovuto per evitare duplicazioni,in quanto era stato erroneamente inserito nella ripresa a tassazione anche il reddito ritualmente esposto dalla società.

Avverso la sentenza resa dalla CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo, mentre è rimasto intimato il contribuente.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Come l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 39, comma 1 bis , del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell'articolo 295 del medesimo codice di rito civile.

Nella sostanza si lamenta che il giudice di appello abbia dato atto della connessione, ancorché non litisconsortile, del giudizio della società con il giudizio riguardante il socio, ma abbia rilevato l'impossibilità della riunione stante l'intervenuto fallimento della società.

Tuttavia, invece di disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale riguardante la società, tempestivamente riassunto nei confronti del fallimento dal patrono erariale, ha definito il giudizio pregiudicato con l'accoglimento solo parziale delle ragioni del Fisco, argomentando sull’intervenuto annullamento - ma non definitivo - d i parte della ripresa tassazione nei confronti della società, per statuire il corrispondente parziale annullamento,in proporzione, della ripresa tassazione nei confronti anche del socio.

In buona sostanza, sarebbe stato violato il dovere di sospensionedel giudizio “a valle”, in attesa della definizionedella ripresa a tassazione nei confronti della società.

Il motivo non può essere accolto.

Se è pur vero che è stato affermato che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta - nella specie riferito ad utili extracontabili - costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass.

V, n. 2214/2011), non di meno, già con pronuncia n. 752/2021 si è distinto il profilo della società da quello del socio.

Ed infatti, di recente l’orientamento di questa Corte in materia è stato affinato, affermando che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata(cfr. Cass.

T, n. 7952/2024).

Di taleprincipio ha fatto buon governo la sentenza qui in scrutinio, donde ilricorso è infondato e deve essere rigettato .

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5569/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO - VENEZIA n. 780/2017depositata il 12/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sull’anno di imposta 200 8 la società [OSCURATO:SOCIETA] v eniva ripresa a tassazionein ragione di accertate operazioni fittizie poste in essere assieme ad altre società riferibili ad un medesimo gruppo di persone fisiche. Per l'effetto, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, la ripresa a tassazione si ribaltava , pro quota e in misura corrispondente alla partecipazione al capitale sociale, anche nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], socio al 51% della prefata società Granzsrl. Il contribuente adiva il giudice di prossimità, dove trovava parziale apprezzamento delle proprie ragioni, soprattutto sulla scorta di un atto di autotutela con cui venivarideterminata la ripresa a tassazione nei confronti della società. Interponeva appello l'Ufficio, protestando non trattarsi di atto di autotutela, ma di semplice rideterminazione di calcolo del dovuto per evitare duplicazioni,in quanto era stato erroneamente inserito nella ripresa a tassazione anche il reddito ritualmente esposto dalla società. Avverso la sentenza resa dalla CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo, mentre è rimasto intimato il contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Come l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 39, comma 1 bis , del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell'articolo 295 del medesimo codice di rito civile. Nella sostanza si lamenta che il giudice di appello abbia dato atto della connessione, ancorché non litisconsortile, del giudizio della società con il giudizio riguardante il socio, ma abbia rilevato l'impossibilità della riunione stante l'intervenuto fallimento della società. Tuttavia, invece di disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale riguardante la società, tempestivamente riassunto nei confronti del fallimento dal patrono erariale, ha definito il giudizio pregiudicato con l'accoglimento solo parziale delle ragioni del Fisco, argomentando sull’intervenuto annullamento - ma non definitivo - d i parte della ripresa tassazione nei confronti della società, per statuire il corrispondente parziale annullamento,in proporzione, della ripresa tassazione nei confronti anche del socio. In buona sostanza, sarebbe stato violato il dovere di sospensionedel giudizio “a valle”, in attesa della definizionedella ripresa a tassazione nei confronti della società. Il motivo non può essere accolto. Se è pur vero che è stato affermato che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta - nella specie riferito ad utili extracontabili - costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. V, n. 2214/2011), non di meno, già con pronuncia n. 752/2021 si è distinto il profilo della società da quello del socio. Ed infatti, di recente l’orientamento di questa Corte in materia è stato affinato, affermando che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata(cfr. Cass. T, n. 7952/2024). Di taleprincipio ha fatto buon governo la sentenza qui in scrutinio, donde ilricorso è infondato e deve essere rigettato . Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -qua
Sentenza Cassazione n. 32265/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris