CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 10931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18421-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 avverso la sentenza n. 1083/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 492/2022Numero di raccolta generale 10931/2022 BRESCIA, depositata il 09/11/2016; Data pubblicazione 05/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 1.10.2004 la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Brescia, invocando la condanna della convenuta al saldo della somma di € 38.135,17 dovuta a fronte della compravendita di un terreno e della realizzazione, sullo stesso, di una villetta. L’attrice deduceva che tra le parti erano stati stipulati il 16.9.1998 due distinti contratti, e segnatamente un preliminare di compravendita del terreno, ed un appalto, avente ad oggetto la realizzazione, sul predetto terreno, di una villetta; che il 17.11.1998 era stato stipulato il rogito di compravendita del terreno, con soprastante fabbricato in corso di costruzione; che, sul corrispettivo complessivamente pattuito per la realizzazione della villetta, pari ad € 154.937,07 (lire 300.000.000) residuava un saldo pari alla somma di cui alla domanda. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo l’esistenza di vizi e difetti della costruzione, la tardiva esecuzione dell’appalto, la mancata esecuzione di alcune opere, del collaudo finale e dell’accatastamento, ed invocando l’applicazione, in danno della società attrice, della penale contrattualmente prevista per il ritardo nella consegna dell’opera. Invocava, dunque, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento della somma di € 44.574,22 da compensarsi con l’eventuale residuo credito spettante alla predetta società attrice. Con sentenza n. 106/2013 il Tribunale condannava l’attrice al pagamento, in favore della Bonavita, della somma di € 8.384,66 oltre accessori, compensando parzialmente le spese di lite. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 Numero sezionale 492/2022 Interponeva appello avverso detta decisione l’originaria attrice Numero di raccolta generale 10931/2022Data pubblicazione 05/04/2022 e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 1083/2016, resa nella resistenza della Bonavita, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1472 c.c. e l’erronea individuazione del credito spettante all’impresa venditrice-appaltatrice, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che l’importo pattuito per l’esecuzione dei lavori di edificazione della villetta era pari a lire 300.000.000 (€ 154.937,07). Il calcolo fatto dal Giudice di merito, che parte dal diverso valore di lire 221.674.200, sarebbe dunque erroneo. Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello dà atto che il prezzo era stato concordato in lire 300.000.000 ma indica anche che, con espressa pattuizione, i contraenti avevano stabilito che la parte promissaria acquirente si era riservata la facoltà di realizzare e fornire direttamente parte delle lavorazioni previste, decurtandone il valore dall’importo complessivo da riconoscere alla società venditrice-appaltatrice. Di conseguenza, la Corte di Appello ha ritenuto corretto il dato numerico dal quale era partito il Tribunale (lire 221.674.200) risultante dalla sottrazione, dall’importo previsto in contratto, pari a lire 300.000.000, proprio del valore delle opere eseguite o fornite direttamente dalla Bonavita (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). La censura non attinge in modo adeguato tale specifico passaggio della motivazione, ma si limita a proporre una lettura F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 Numero sezionale 492/2022 alternativa del fatto, senza considerare che la decisionNumero di raccolta generale 10931/2022e della Corte Data pubblicazione 05/04/2022 territoriale si fonda sull’applicazione della clausola di cui all’art. 20 del contratto preliminare sottoscritto tra le parti: clausola che la società odierna ricorrente, nella prospettazione della censura in esame, ha completamente omesso di considerare. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1472 e 2697 c.c., nonché l’omessa valutazione delle prove orali escusse nel corso del giudizio di merito, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto provato un ritardo nella consegna della villetta, imputabile alla società ricorrente, senza dar rilievo alle dichiarazioni dei testimoni, che avevano dichiarato che la villetta era stata invece completata già alla fine del 1999. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., nonché dell’art. 14 del contratto sottoscritto tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori era dipesa dalle varianti richieste dalla committente, la cui esistenza era stata confermata anche dal C.T.U., che ne aveva determinato il valore complessivo in lire 46.472.350. Il secondo e terzo motivo, suscettibili di esame congiunto, sono a loro volta inammissibili. La Corte di Appello ha sostanzialmente confermato la motivazione del Tribunale, che aveva a sua volta ritenuto che, nonostante l’esistenza di lavori extra-contratto, il ritardo nella consegna delle opere non poteva ritenersi giustificato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Secondo quanto emerso in istruttoria, infatti, la villetta non era stata ancora rifinita alla data del 2.5.2001, nonostante il termine fissato dal contratto fosse il 15.11.1999. Anche considerando la data del 2.5.2001 quale data di ultimazione delle opere, dunque, secondo la Corte di Appello sussiste un ritardo non F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 giustificato, ammontante, rispettivamente, a 540 giorni, rispetto alla Numero sezionale 492/2022Numero di raccolta generale 10931/2022 data del 15.11.1999 originariamente prevista, e a 207 giorni rispetto Data pubblicazione 05/04/2022 a quella, successiva, derivante dall’applicazione della proroga di sei mesi del termine di consegna, prevista contrattualmente, e del successivo termine di 30 giorni che la committente aveva assegnato alla società ricorrente con la lettera di messa in mora inviata a quest’ultima. La parte ricorrente, nel contestare la ricostruzione del fatto svolta dalla Corte di Appello, propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni dei testimoni, senza considerare il principio per cui il motivo di ricorso non può ridursi ad una istanza di revisione del giudizio di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile censurare, in sede di legittimità, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Numero sezionale 492/2022Numero di raccolta generale 10931/2022 Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Data pubblicazione 05/04/2022 la parte ricorrente introduce la tematica dell’interpretazione della natura del contratto, sostenendo che quest’ultimo non avrebbe dovuto essere inquadrato sub specie di appalto, bensì di vendita a corpo di cosa futura. In sostanza, la società ricorrente contrappone all’interpretazione fornita dal giudice di merito una differente ed alternativa lettura del dato negoziale, senza tuttavia considerare che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Inoltre, è la stessa parte ricorrente, nella premessa in fatto contenuta a pag. 3 del ricorso, ad allegare che “In data 16.9.98 la [OSCURATO:SOCIETA], poi trasformatasi in Imm.re [OSCURATO:PERSONA] srl (venditrice), stipulava con [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) due F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 Numero sezionale 492/2022 contratti: 1) promessa di vendita immobiliare, avente ad oggetto un Numero di raccolta generale 10931/2022Data pubblicazione 05/04/2022 terreno edificabile in Comune di Castenedolo (doc.2); 2) preliminare di compravendita di casa bifamiliare da costruirsi sul citato terreno (doc.3)”. Una volta trasferita la proprietà del terreno, in funzione del primo dei due contratti di cui anzidetto, la ricostruzione del secondo in termini di appalto, e non di vendita di cosa futura, appare del tutto plausibile, posta la centralità, nell’economia del negozio, dell’obbligazione di facere, rappresentata dalla realizzazione della villetta. Né si configura alcun rapporto dialettico, all’interno della seconda pattuizione, tra la predetta obbligazione di facere e quella di dare, poiché quest’ultima è già assicurata dalla stipulazione della prima convenzione, avente ad oggetto –appunto– il trasferimento della proprietà dell’area sulla quale l’immobile deve sorgere. Da ultimo, è opportuno osservare che in virtù del principio generale dell’accessione, previsto dall’art. 934 c.c., la proprietà del manufatto appartiene al proprietario del terreno sul quale esso insiste: non avrebbe dunque alcun senso pratico ipotizzare che le parti, dopo aver trasferito con il primo accordo la proprietà del terreno, abbiano inteso, con la seconda convenzione, pattuire la compravendita dell’immobile da realizzare su di esso, poiché quest’ultimo, per il solo fatto di essere eretto sul suolo della Bonavita, apparteneva a quest’ultima. E’ dunque, in ultima analisi, la stessa prospettazione in fatto offerta dalla parte ricorrente ad escludere la configurabilità della seconda pattuizione –avente ad oggetto la realizzazione della villetta– come vendita di cosa futura. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18421/2017 Numero sezionale 492/2022 PQM Numero di raccolta generale 10931/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso Data pubblicazione 05/04/2022 e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 3 marzo 2022. Il Presidente (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e