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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 16747/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, inerente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cp replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e immuni a manifeste incongruenze logiche nel valutare la gravità del fatto e l'intensità del dolo in termini non compatibili con la causa di non punibilità sollecitata dalla difesa, spendendo in coerenza un giudizio di merito che così reso, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, inerente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cp replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e immuni a manifeste incongruenze logiche nel valutare la gravità del fatto e l'intensità del dolo in termini non compatibili con la causa di non punibilità sollecitata dalla difesa, spendendo in coerenza un giudizio di merito che così reso, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 16747/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris