CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 3, 4 e 5 (artt. 353-bis, 319 e 319-bis cod. pen., aggravati dalla finalità mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen.)], per i motivi che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel complesso, infondato. 1. E' opportuno premettere che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritamente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.1. Per altro verso, non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, il ricorrente deduce i seguenti motivi. 2. 2.1. Violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla configurazione della circostanza aggravante della finalità agevolatrice. 2.2. Violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla scelta della misura da applicare (non essendosi tenuto conto del fatto che l'indagato è soggetto di età avanzata, ultrasettantenne). 2.3./2.4./2.5. Carenza e comunque illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria (non essendosi, in particolare, tenuto conto del fatto che il ricorrente non era membro della commissione di gara e, nel suo ruolo di RUPI era abitualmente coadiuvato da altro soggetto qualificato). 3. Gli ultimi tre motivi (che, riguardando i gravi indizi di colpevolezza valorizzati dai giudici del merito, vanno logicamente esaminati per primi, e deducono promiscuamente più violazioni di leggi e vizi eterogenei della motivazione) sono in parte non consentiti e comunque privi della necessaria specificità, in parte infondati. 3.1. Il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, con argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, per quanto riguarda il reato di cui al capo 3, pag. 7 ss. dell'ordinanza impugnata; per quanto riguarda le residue imputazioni provvisorie, pag. 12 ss. dell'ordinanza impugnata; inoltre, per quanto specificamente riguarda l'identificazione e la specifica posizione dell'indagato, pag. 26 ss. dell'ordinanza impugnata), senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la sua attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". 3.1.1. Con riguardo al reato di cui al capo 3, il Tribunale, dopo avere specificamente delimitato l'addebito mosso all'indirizzo del Macheda (pag. 8 dell'ordinanza impugnata), e ricostruito le attribuzioni del RUP secondo la articolata normativa di settore (pag. 9 s. dell'ordinanza impugnata), ha incensurabilmente valorizzato, tra le altre, una conversazione intercorsa in data 29/12/2020 tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo esprimeva la sua gratitudine per l'ausilio fornito dal Macheda alle comuni strategie criminali (fornendo "ulteriore conferma della rispondenza del procrastinare nel tempo il meccanismo delle proroghe ad una precisa strategia di agevolare le menzionate imprese").3.1.2. Con riguardo ai reati di cui ai capi 4 e 5, il Tribunale, dopo avere specificamente confutato (pag. 12 ss. dell'ordinanza impugnata) l'obiezione difensiva oggetto anche della odierna doglianza (quanto all'estraneità del Macheda ai fatti contestati per non essere membro della commissione di gara e, nel suo ruolo di RUP, essere abitualmente coadiuvato da altro soggetto qualificato), ha incensurabilmente concluso affermando che "stante la rilevanza dei compiti affidati al RUP, anche in termini di controllo della regolarità del procedimento e di supporto alla commissione di gara, il comportamento del Macheda si palesa contrario ai doveri di ufficio", evidenziando, in particolare, che "risultano accertate dazioni di denaro cospicue, molteplici e dilazionate nel tempo in favore di Macheda, in attuazione di un accordo illecito finalizzato a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA]". A sostegno del fatto che, quale contropartita, il Macheda avesse tenuto una condotta contraria ai doveri di ufficio, sono state incensurabilmente valorizzate non soltanto la "anomala conduzione della gara" (anomala per la ragioni copiosamente indicate dal G.i.p., che lo stesso indagato, sin dal proposto riesame, non ha decisivamente contestato: cfr. pag. 19 dell'ordinanza impugnata), ma anche gli esiti delle conversazioni riportate a pag. 19 ss. dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha anche compiutamente esposto le ragioni per le quali riteneva certa l'identificazione dell'indagato come il "Ciccio" di cui gli interlocutori discorrono (cfr. pag. 26 ss. dell'ordinanza impugnata. 4. Le doglianze riguardanti la configurazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa non sono consentite, perché non dedotte come motivo di riesame (cfr. pag. 37 dell'ordinanza impugnata, con affermazione che l'odierno ricorso non contesta), ed inammissibilmente proposte per la prima volta in questa sede. 5. E', infine, infondato il motivo riguardante la valutazione inerente alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, avendo il Tribunale valorizzato, in particolare, le conversazioni e gli ulteriori elementi riportati a pag. 388 ss. dell'ordinanza impugnata, motivatamente ritenendo la sussistenza di un pericolo di recidiva attuale e concreto di eccezionale rilevanza, poiché il Macheda, "pur essendo un soggetto ultrasettantenne e pensionato, ha continuato a percepire dazioni illecite e conservato fino all'attualità una rete relazionale ed una sfera di influenza all'interno dell'amministrazione sanitaria tale da consentirgli di proseguire nelle condotte illecite anche dopo l'avvenuto pensionamento, risolvendo ogni esigenza degli imprenditori. La prosecuzione dei pagamenti avvenuti in favore dell'odierno indagato viene espressamente motivata dagli associati con la necessità di assicurarsi la sua costante benevolenza e cioè assicurarsi la sua perdurante intercessione con l'amministrazione oltre che il suo appoggio in favore di candidati graditi al gruppo criminale in vista delle elezioni". 6. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di