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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 09939/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte di appello di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per diversi delitti (rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione e porto di arma), riducendo la pena ad anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 2733,33 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativi entrambi al trattamento sanzionatorio.

Il primo relativo al discostamento della pena minima senza adeguato apporto argomentativo e il secondo in ordine agli aumenti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato.

2. La sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 46021 del 7/11/2024), che aveva rilevato l'erronea individuazione della base di computo della pena imputabile al reato più grave e l'erroneo incremento di pena per la recidiva senza individuare ulteriori profili di illegittimità della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha valutato la natura professionale e seriale delle rapine commesse dall'imputato, richiamando l'art. 133 cod. pen., ha inoltre dato conto di aver assunto come riferimento sanzionatorio la forbice di pena fissata dalla sentenza rescindente in relazione all'art. 628, comma terzo, cod. pen. e di avere applicato per il reato tentato una riduzione nella misura minima consentita dall'art. 56 cod. pen., individuando poi i singoli aumenti fissati per ciascuna imputazione, correlati all'evidente diversa gravità degli stessi.

Su tali basi il giudizio espresso dalla sentenza impugnata risulta pienamente rispondente alle direttive impartite dalla sentenza rescindente e nel contempo si colloca all'interno di una cornice della quale è stato dato conto, nel quadro di una modulazione del trattamento sanzionatorio correlato all'evidente maggior gravità dei delitti di rapina tentata e alla specificazione dei singoli aumenti dipendenti dalla corrispondente natura dei diversi reati, a fronte di un unitario giudizio personologico, peraltro già riveniente dalle precedenti fasi di giudizio e non fatto oggetto di censure nella sentenza rescindente.I motivi di ricorso non si confrontano con tale quadro e formulano rilievi astratti incentrati sull'applicabilità dei principi desumibili dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), senza tuttavia esaminare criticamente e partitamente il canone di calcolo della pena alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e dunque senza spiegare le ragioni cui la Corte avrebbe omesso di uniformarsi ai principi consolidati.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 febbraio 2026 La Consigliera estensora 1,7re/yidente [OSCURATO:PERSONA] Ricciarelli , < /y/( v/ ( P- /CA - ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per diversi delitti (rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione e porto di arma), riducendo la pena ad anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 2733,33 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativi entrambi al trattamento sanzionatorio. Il primo relativo al discostamento della pena minima senza adeguato apporto argomentativo e il secondo in ordine agli aumenti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 46021 del 7/11/2024), che aveva rilevato l'erronea individuazione della base di computo della pena imputabile al reato più grave e l'erroneo incremento di pena per la recidiva senza individuare ulteriori profili di illegittimità della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha valutato la natura professionale e seriale delle rapine commesse dall'imputato, richiamando l'art. 133 cod. pen., ha inoltre dato conto di aver assunto come riferimento sanzionatorio la forbice di pena fissata dalla sentenza rescindente in relazione all'art. 628, comma terzo, cod. pen. e di avere applicato per il reato tentato una riduzione nella misura minima consentita dall'art. 56 cod. pen., individuando poi i singoli aumenti fissati per ciascuna imputazione, correlati all'evidente diversa gravità degli stessi. Su tali basi il giudizio espresso dalla sentenza impugnata risulta pienamente rispondente alle direttive impartite dalla sentenza rescindente e nel contempo si colloca all'interno di una cornice della quale è stato dato conto, nel quadro di una modulazione del trattamento sanzionatorio correlato all'evidente maggior gravità dei delitti di rapina tentata e alla specificazione dei singoli aumenti dipendenti dalla corrispondente natura dei diversi reati, a fronte di un unitario giudizio personologico, peraltro già riveniente dalle precedenti fasi di giudizio e non fatto oggetto di censure nella sentenza rescindente.I motivi di ricorso non si confrontano con tale quadro e formulano rilievi astratti incentrati sull'applicabilità dei principi desumibili dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), senza tuttavia esaminare criticamente e partitamente il canone di calcolo della pena alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e dunque senza spiegare le ragioni cui la Corte avrebbe omesso di uniformarsi ai principi consolidati. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 febbraio 2026 La Consigliera estensora 1,7re/yidente [OSCURATO:PERSONA] Ricciarelli , < /y/( v/ ( P- /CA - ,
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