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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo avverso l'ordinanza in materia di liberazione anticipata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, relativamente al semestre emessa dal 29/4/2020 al 28/10/2020.

L'istante era stato sospeso il 29/5/2020 dall'attività lavorativa poiché aveva risposto male all'agente di polizia penitenziaria, che lo invitava ad attendere il suo turno per recarsi al lavoro, oltre ad essere stato ammonito per un consumo di farmaci.

2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta e della particolare condizione del detenuto, che si era scusato per 'accaduto e trattandosi di violazioni di tipo amministrativo che non potevano essere considerate ai fini della liberazione anticipata.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Deve, in proposito, rilevarsi che tra l'altro il rimedio è assimilato ad un mezzo di impugnazione 2, si deducono in questa sede aspetti di intrinseca genericità, senza sviluppare argomentazioni scandite da critica necessaria per sorreggere un motivo di impugnazione.

Si rimettono alla Corte di legittimità valutazioni di fatto già sottoposte al Giudice di merito e che hanno indiscutibile valenza alternativa rispetto a quanto già ritenuto con un ragionamento immune da censure.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente ; A tonio [OSCURATO:PERSONA] i po CasCt____\ DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo avverso l'ordinanza in materia di liberazione anticipata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, relativamente al semestre emessa dal 29/4/2020 al 28/10/2020. L'istante era stato sospeso il 29/5/2020 dall'attività lavorativa poiché aveva risposto male all'agente di polizia penitenziaria, che lo invitava ad attendere il suo turno per recarsi al lavoro, oltre ad essere stato ammonito per un consumo di farmaci. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta e della particolare condizione del detenuto, che si era scusato per 'accaduto e trattandosi di violazioni di tipo amministrativo che non potevano essere considerate ai fini della liberazione anticipata. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che tra l'altro il rimedio è assimilato ad un mezzo di impugnazione 2, si deducono in questa sede aspetti di intrinseca genericità, senza sviluppare argomentazioni scandite da critica necessaria per sorreggere un motivo di impugnazione. Si rimettono alla Corte di legittimità valutazioni di fatto già sottoposte al Giudice di merito e che hanno indiscutibile valenza alternativa rispetto a quanto già ritenuto con un ragionamento immune da censure. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ; A tonio [OSCURATO:PERSONA] i po CasCt____\ DEPOSITAT
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