Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25545/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 6561/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso -ricorrenti - contro doVALUEs.p.a., quale mandataria e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura il calce alcontroricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione -intimata – N. 6561/20R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia recante il n. 5646 /20 19 e pubblicata in data 18.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il Tribunale di Venezia dichiarò l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Veneziano soc. coop.di due atti di compravendita - tutti stipulati in data 22.12.2019, da potere dei coniugiEnzo Compagno e Franca M a rtellato in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –, nonché di un coevo atto di donazione immobiliare con cui il Compagno aveva donato alla propria moglie il diritto di abitazione sui predetti immobili(già riservato in proprio favore, nell’ambito delle suddette vendite), in quanto lesivi delle ragioni creditoriedella Banca, derivanti da fideiussioni rilasciate dai predetti coniugi a fronte di mutui chirografari erogati dalla stessa Banca in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e 4G [OSCURATO:SOCIETA].;il Tribunale rigettò le domande di accertamento della simulazione assoluta e di nullità dei predetti atti, pure proposta dalla Banca, nonché di ogni altra domanda, benché i coniugi Compagno-Martellato avessero anch’esso chiesto dichiararsi la simulazione; ciò in quanto –a loro dire - i beni erano stati ceduti alla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società all’uopo costituita, nell’ambito di un più ampio accordo illecito, concluso con i coniugi [OSCURATO:PERSONA] (titolari del 95% delle quote della predetta società), il che era dimostrato dal fatto che non vi fosse stato in realtà alcuno scambio di beni contro prezzo.

Proposto gravame dai coniugi Compagno-Martellato, la Corte d’appello di Venezia lo rigettò con sentenza del N. 6561/20R.G. 18.12.2019, confermando la prima decisione; in particolare, il giudice d’appello –nel contraddittorio con la contumace [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, Padova e Rovigo-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva frattanto incorporato la Banca attrice –ha anzitutto ribadito l’insussistenza dei presupposti della simulazione assoluta, stante l’effettiva volontà di tutte le parti coinvolte di disfarsi, da un lato, della titolarità dei diritti immobiliari, e dall’altro di acquisirla, al fine di sottrarrei beni alla garanzia patrimoniale generica ; ha poi negato potersi ipotizzare la mancanza di causae dunque l’illiceità dei contratti; ancora, ha ritenuto non sussistere una vera e propria contestazione circa i presupposti della revocatoriae ha rigettato il gravame sulle istanze istruttorie non ammesse, pure regolando le spese del grado.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso doBank s.p.a., quale procuratrice speciale e mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria dei crediti in questione; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenon ha svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia “violazione art. 2332 c.c. – travisamento dei fatti –erroneità nei presupposti – mancata valutazione delle censure esposte in appello –difetto di motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice del meritoadeguatamente considerato le proprie critiche alla prima decisione, essendo stati prodotti numerosi documenti idonei N. 6561/20R.G. a dimostrare che erano stati effettuati bonifici vicendevoli per ingenerare l’apparenza di un inesistente trasferimento dei beni a terzi a fronte di un pagamento del prezzo mai effettuato, nell’ambito del più generale disegno simulatorio, atto a sottrarre i diritti compravenduti o donati alla garanzia patrimoniale in favore della Banca.La Corte d’appello, al riguardo, avrebbe reso una motivazione carente. 1.2– Con il secondo motivo si denuncia “ violazione art t . 1418 e 1470 c.c. – travisamento dei fatti – erroneità nei presupposti – mancata compiuta valutazione delle circostanze documentali di rito favorevoli ai ricorrenti– difetto di motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per aver il giudice del merito valutato in modo superficiale e frettoloso le puntuali censure esposte con l’appello, omettendo in particolare di valutare una serie di dati istruttori, elencati nel corpo del mezzo, idonei a dimostrareinconfutabilmente, ancora,la sussistenza del complesso piano simulatorio. 1.3– Con il terzo motivo si denuncia “ illegittimità - violazione art. 1418 c.c. – motivazionecarente”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. , per aver la Corte territoriale disatteso le proprie doglianze circa la natura illecita dell’atto di costituzione della società acquirente (e di altrasocietà, concernente analogo contenzioso)e degli atti dispositivi in parola, essendosi anzi affermato che la volontà di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori non integra di per sé causa illecita. 1.4– Con il quarto motivo si denuncia “illegittimità - violazione dell’ art. 2901 c.c. –errato accoglimento della domanda revocatoria - travisamento dei fatti – erroneità presupposti e valutazione degli esiti istruttori – violazione art. 112 N. 6561/20R.G. 5 c.p.c. – omessa pronuncia – nullità della sentenza ”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la Corte lagunare rigettato la domanda revocatoria, stante la simulazione assoluta e dunque la nullità degli atti dispositivi, peraltro viziati da causa illecita.

In ogni caso, la Corte non ha rilevato la palese contraddittorietà della prima decisione, essendo stata utilizzata la medesima argomentazione (la mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], e dunque la mancanza di qualsiasi dichiarazione confessoria circa il preteso accordo simulatorio) da un lato per disattendere la domanda di accertamento della simulazione, e dall’altra per ritenere sussistente il requisito della participatio fraudis, giacché l’amministratore della società predetta era [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata sarebbe dunque nulla, perché la Corte territoriale non avrebbe affatto affrontato la dedotta doglianza. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia “illegittimità - violazione della normativa in tema di assunzione della prova – mancata ammissione istanze istruttorie – illegittima compressione del diritto di difesa dei ricorrenti – motivazione carente”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c., per non aver la Corte d’appello ammesso le proprie istanze istruttorie, tra cui “numerosi capitoli di prova orale…, vari ordini di esibizione e … un’apposita CTU, per valutare la congruità delprezzo degli immobili negli atti di disposizione oggetto di lite”. 1.6– Con il sesto motivo , infine, si denuncia “ violazione art. 92 c. p. c. – errata condanna alle spese – mancata valutazione della soccombenza reciproca – motivazione carente”, per aver la Corte veneta confermato la prima statuizione sullespese di lite, senza considerare il tenore delle questioni trattate e la chiara infondatezza delle tesi avversarie, che avrebbe dovuto condurre ad una N. 6561/20R.G. condanna delle controparti alla rifusione delle spese stesse o, almeno, alla integrale compensazione. 2.1 –Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Per comodità espositiva, si tratteranno cumulativamente i profili comuni a tutti i mezzi proposti , per poi procedere partitamente rispetto a quelli specifici di ciascun mezzo, ove sussistenti, non senza rilevare in via preliminare l’inammissibilità di ogni riferimento e/o censura a profili o questioni esulanti dagli specifici confini di questo giudizio (si vedano i plurimi riferimenti operati in ricorso alla pretesa illegittimità degli atti costitutivi di società diversa da quella qui coinvolta, o di ulteriori atti dispositivi, o ancora a soggetti giuridicinon parti in causa). 3.1 – Anzitutto, tutti i motivi scontano un comune profilo di inammissibilità, derivante dalla natura meritale e aspecifica delle censurecon essi proposte. 3.2.1- N el rigettare il gravame degli odierni ricorrenti, quanto alla questione della simulazione, la Corte lagunare- richiamando e facendo propri gli argomenti della sentenza di primo grado - ha infatti evidenziato che tutti gli elementi fattuali a sostegno del dedotto complessivo piano simulatorio avevano natura bifronte, prestandosi ad essere al contempo valorizzati anche come indizi del motivo che aveva indotto le parti a compiere gli atti dispositivi in questione, ossia “la volontà di sottrarrei detti beni al rischio di un’esecuzione coattiva dei creditori.

Per la declaratoria della simulazione non è sufficiente quanto evidenziato (dagli appellanti, odierniricorrenti, n.d.e.) poiché è necessario che sia anche dimostrato specificamente che l’alienazione è stata soltanto apparente, nel senso che, né l’alienante ha inteso dismetterela titolarità del diritto, né l’altra parte ha inteso acquisirla …” (così la sentenza impugnata, p. 9).

N. 6561/20R.G. 3.2.2- Riguardo alla pretesa nullità per mancanza o illiceità della causa, la Corte del merito ha poi negato che la causa dei contratti in discorso potesse dirsi non sussistente, perché “la volontà di mettere al sicuro i beni immobili sottraendoli all’esecuzione minacciata dai creditori … non coincide con la volontà di non determinare alcun trasferimento effettivo della proprietà dei beni e non priva il negozio di una sua propria causa”.

Ha pure aggiunto che l’intenzione di danneggiare i creditori non può di per sé considerarsi come causa illecita, “non esistendo una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività pregiudizievoli per i terzi…” (così ancora la sentenza d’appello, p. 10). 3.2.3 - Ancora , quan to alla domanda revocatoria, la Corte lagunare ha evidenziato che le relative doglianze poste dai coniugi Compagno-Martellato erano strettamente collegate alla pretesa natura simulatoria degli atti dispositivi, sicché la loro infondatezza discendeva de plano dal rigetto delle doglianze afferenti alla relativa domanda di accertamento, tanto più che non v’era una effettiva contestazione dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. 3.2.4- Infine, riguardo al regolamento delle spese, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale circa la condanna dei coniugi Compagno-Martellato ex art. 91 c.p.c., giacché –anche se la domanda di simulazione e quella risarcitoria erano stat e rigettat e – le complessive doglianze della banca erano state comunque ritenute fondate, con l’accoglimento della domanda revocatoria: la banca, cioè, aveva raggiunto il risultato che si prefiggeva, rendendo a sé inopponibili gli atti dispositivi, mentre i predetti coniugi erano risultati nel complesso soccombenti.

N. 6561/20R.G. 3.3- Ebbene , vale la pena qui ribadire che “ In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020).

E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”.

Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta N. 6561/20R.G. correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 3.4 – Or a , dalla lettura delle censure articolate dai ricorrenti – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, perché neppure contengono il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati(in particolare, quanto agli artt. 2332, 1418, 1470 e 2901 c.c., nonché in tema di ammissione dei mezzi istruttori, ed infine in relazione all’art.92 c.p.c.), né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicandoet in procedendo .

N. 6561/20R.G.

Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame i ricorrenti si lasciano andare a considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dai singoli motiviin esame. 3.5.1 – A ciò può aggiu ngersi, come già anticipato, l’ulteriore profilo di inammissibilità delle censure derivante dalla natura tipicamente meritale delle stesse, avendo inteso i ricorrenti investire, complessivamente (e quantom eno per i primi cinque motivi), le valutazioni del materiale istruttorio tipicamente riservate al giudice del merito, non aggredibili in questa sede di legittimità se non sotto il profilo della tenuta motivazionale (ex plurimis, Cass. n. 20553/2021). 3.5.2 - A tal ultimo proposito, pur ver o essendo che i ricorrenti hanno anche dedotto la sussistenza di plurime carenze motivazionali(almeno, con i primi tre motivi, nonché col quintoe sesto motivo , e per i profili ad essi afferenti ), può senz’altroescludersene la fondatezza, giacché le pertinenti decisioni della Corte lagunare sono senz’altro in linea con il “minimo costituzionale” della motivazione, ex art. 111, comma 6, Cost., nei termini evidenziati, per tutte, da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014: dal sunto della decisione prima riportato, infatti, si evince che il giudice del merito ha chiaramente evidenziato le ragioni a so stegno del rigetto del gravame, in guisa senz’altro intellegibile dalle parti e, per quanto qui specialmente interessa, dagli stessi ricorrenti.

Le relative doglianze, dunque, restano disattese.

N. 6561/20R.G. 4.1 – Venendo adesso alle specifiche aggiuntive questioni proprie dei singoli motivi(il che vale per tutti i mezzi, tranne il terzo), va anzitutto evidenziato che il primo motivo è ulteriormente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché esso è fondato sulla pretesa decisività di documenti, che la Corte d’appello non avrebbe esaminato (contabili bancarie), senza però che sia statoanaliticamente indicato quando essi erano stati prodotti, né quale sia l’attuale loro collocazione. 4.2 –Il secondo motivo reca una aggiuntiva ragione di inammissibilità, giacché la dedotta omessa valutazione degli elementi istruttori – che nella sostanza si traduce nella pretesa violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. –non è conforme ai criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, cui si rinvia per brevità, così la censura risolvendosi (anche per tal verso) in una non consentita sollecitazione alla rivalutazione dellaquaestio facti. 4.3 –Il quarto motivo – in relazione alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. –è invece anche infondato.

Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la Corte lagunare ha senz’altro preso in considerazione il motivo di gravame concernente la presunta contraddittorietà dellamotivazione della prima sentenza, laddove ha da un lato evidenziato che i coniugi Compagno-Martellato neppure avevano contestato i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., e dall’altro s’erano limitati, appunto, a lamentare il fatto che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stato valorizzato a riprova della sussistenza della participatio fraudis, a fini revocatori, ma non anche a riprova della simulazione.

N. 6561/20R.G.

Sul punto, la Corte territoriale ha finalmente ritenuto che la pretesa contraddittorietà erainsussistente, semplicemente perché la qualità soggettiva della Martellato non era stata reputata sufficiente a comprovare “ l’accordo simulatorio, che è cosa diversa dall’accordo tra disponente e acquirentein cui si sostanzia la partecipatio fraudis” (così la sentenza impugnata, p. 10).

La censura in esame, dunque, è pure destituita di fondamento. 4.4 –Il quinto motivo è ulteriormente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non autosufficiente.

I ricorrenti, infatti, non si curano di riportare “i numerosi capitoli di prova orale” articolati, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del mezzo,la potenziale decisività della censura. 4.5 – Infine, i l sesto motivo reca due aggiuntiv e ragion i di inammissibilità, anzitutto perché (a parte l’incomprensibile riferimento alla posizione processuale di Italfondiario, soggetto estraneo al presente giudizio) i ricorrenti non co lgono la ratio decidendi dell’impugnata statuizione.

Infatti,la Corte veneta ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente effettuato il regolamento delle spese, in base alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., evidentemente ritenuta - nel complesso - integralmente riferibile alla posizione processuale dei coniugi Compagno-Martellato, benché fosserostate disattes e la domanda di simulazionee quella risarcitoria avanzate dalla Banca.

Ciò proprio perché, in fin dei conti, la banca aveva pienamente ottenuto il bene della vita anelato, ossia l’inefficacia e l’inopponibilità, nei suoi confronti, degli atti dispositivi in discorso.Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, N. 6561/20R.G. non si è al cospetto di soccombenza reciproca, bensì di soccombenza esclusiva, sicché la censura sollevata col mezzo in esame è certamente eccentrica.

Inoltre, è ben noto che “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità dicompensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”(ex multis, Cass. n. 24502/2017).

Ne discende, dunque ed in ogni caso, l’inammissibilità della censura in esame , perché – a fronte del complessivo esito del giudizio , ed esclusa l’ipotesi dell’attribuzione del carico delle spese sulla parte vittoriosa, qui non sussistente –la decisione del giudice di merito circa la compensazione, in tutto o in parte, è soggetta al suo insindacabile apprezzamento, e non è censurabile in sede di legittimità.Né, tantomeno, il mezzo in esame offre spunti percorribili circa una ipotetica violazione, da parte della Corte veneta,dell’art. 92 c.p.c. – nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 –, laddove esso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”. 5.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti con la controricorrente,seguono la soccombenza e si liquidano come in N. 6561/20R.G. dispositivo; nulla va disposto nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 5 . 6 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 6561/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso -ricorrenti - contro doVALUEs.p.a., quale mandataria e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura il calce alcontroricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione -intimata – N. 6561/20R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia recante il n. 5646 /20 19 e pubblicata in data 18.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],il Tribunale di Venezia dichiarò l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Veneziano soc. coop.di due atti di compravendita - tutti stipulati in data 22.12.2019, da potere dei coniugiEnzo Compagno e Franca M a rtellato in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –, nonché di un coevo atto di donazione immobiliare con cui il Compagno aveva donato alla propria moglie il diritto di abitazione sui predetti immobili(già riservato in proprio favore, nell’ambito delle suddette vendite), in quanto lesivi delle ragioni creditoriedella Banca, derivanti da fideiussioni rilasciate dai predetti coniugi a fronte di mutui chirografari erogati dalla stessa Banca in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e 4G [OSCURATO:SOCIETA].;il Tribunale rigettò le domande di accertamento della simulazione assoluta e di nullità dei predetti atti, pure proposta dalla Banca, nonché di ogni altra domanda, benché i coniugi Compagno-Martellato avessero anch’esso chiesto dichiararsi la simulazione; ciò in quanto –a loro dire - i beni erano stati ceduti alla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società all’uopo costituita, nell’ambito di un più ampio accordo illecito, concluso con i coniugi [OSCURATO:PERSONA] (titolari del 95% delle quote della predetta società), il che era dimostrato dal fatto che non vi fosse stato in realtà alcuno scambio di beni contro prezzo. Proposto gravame dai coniugi Compagno-Martellato, la Corte d’appello di Venezia lo rigettò con sentenza del N. 6561/20R.G. 18.12.2019, confermando la prima decisione; in particolare, il giudice d’appello –nel contraddittorio con la contumace [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, Padova e Rovigo-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva frattanto incorporato la Banca attrice –ha anzitutto ribadito l’insussistenza dei presupposti della simulazione assoluta, stante l’effettiva volontà di tutte le parti coinvolte di disfarsi, da un lato, della titolarità dei diritti immobiliari, e dall’altro di acquisirla, al fine di sottrarrei beni alla garanzia patrimoniale generica ; ha poi negato potersi ipotizzare la mancanza di causae dunque l’illiceità dei contratti; ancora, ha ritenuto non sussistere una vera e propria contestazione circa i presupposti della revocatoriae ha rigettato il gravame sulle istanze istruttorie non ammesse, pure regolando le spese del grado. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso doBank s.p.a., quale procuratrice speciale e mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria dei crediti in questione; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenon ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia “violazione art. 2332 c.c. – travisamento dei fatti –erroneità nei presupposti – mancata valutazione delle censure esposte in appello –difetto di motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice del meritoadeguatamente considerato le proprie critiche alla prima decisione, essendo stati prodotti numerosi documenti idonei N. 6561/20R.G. a dimostrare che erano stati effettuati bonifici vicendevoli per ingenerare l’apparenza di un inesistente trasferimento dei beni a terzi a fronte di un pagamento del prezzo mai effettuato, nell’ambito del più generale disegno simulatorio, atto a sottrarre i diritti compravenduti o donati alla garanzia patrimoniale in favore della Banca.La Corte d’appello, al riguardo, avrebbe reso una motivazione carente. 1.2– Con il secondo motivo si denuncia “ violazione art t . 1418 e 1470 c.c. – travisamento dei fatti – erroneità nei presupposti – mancata compiuta valutazione delle circostanze documentali di rito favorevoli ai ricorrenti– difetto di motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per aver il giudice del merito valutato in modo superficiale e frettoloso le puntuali censure esposte con l’appello, omettendo in particolare di valutare una serie di dati istruttori, elencati nel corpo del mezzo, idonei a dimostrareinconfutabilmente, ancora,la sussistenza del complesso piano simulatorio. 1.3– Con il terzo motivo si denuncia “ illegittimità - violazione art. 1418 c.c. – motivazionecarente”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. , per aver la Corte territoriale disatteso le proprie doglianze circa la natura illecita dell’atto di costituzione della società acquirente (e di altrasocietà, concernente analogo contenzioso)e degli atti dispositivi in parola, essendosi anzi affermato che la volontà di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori non integra di per sé causa illecita. 1.4– Con il quarto motivo si denuncia “illegittimità - violazione dell’ art. 2901 c.c. –errato accoglimento della domanda revocatoria - travisamento dei fatti – erroneità presupposti e valutazione degli esiti istruttori – violazione art. 112 N. 6561/20R.G. 5 c.p.c. – omessa pronuncia – nullità della sentenza ”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver la Corte lagunare rigettato la domanda revocatoria, stante la simulazione assoluta e dunque la nullità degli atti dispositivi, peraltro viziati da causa illecita. In ogni caso, la Corte non ha rilevato la palese contraddittorietà della prima decisione, essendo stata utilizzata la medesima argomentazione (la mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], e dunque la mancanza di qualsiasi dichiarazione confessoria circa il preteso accordo simulatorio) da un lato per disattendere la domanda di accertamento della simulazione, e dall’altra per ritenere sussistente il requisito della participatio fraudis, giacché l’amministratore della società predetta era [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata sarebbe dunque nulla, perché la Corte territoriale non avrebbe affatto affrontato la dedotta doglianza. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia “illegittimità - violazione della normativa in tema di assunzione della prova – mancata ammissione istanze istruttorie – illegittima compressione del diritto di difesa dei ricorrenti – motivazione carente”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c., per non aver la Corte d’appello ammesso le proprie istanze istruttorie, tra cui “numerosi capitoli di prova orale…, vari ordini di esibizione e … un’apposita CTU, per valutare la congruità delprezzo degli immobili negli atti di disposizione oggetto di lite”. 1.6– Con il sesto motivo , infine, si denuncia “ violazione art. 92 c. p. c. – errata condanna alle spese – mancata valutazione della soccombenza reciproca – motivazione carente”, per aver la Corte veneta confermato la prima statuizione sullespese di lite, senza considerare il tenore delle questioni trattate e la chiara infondatezza delle tesi avversarie, che avrebbe dovuto condurre ad una N. 6561/20R.G. condanna delle controparti alla rifusione delle spese stesse o, almeno, alla integrale compensazione. 2.1 –Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Per comodità espositiva, si tratteranno cumulativamente i profili comuni a tutti i mezzi proposti , per poi procedere partitamente rispetto a quelli specifici di ciascun mezzo, ove sussistenti, non senza rilevare in via preliminare l’inammissibilità di ogni riferimento e/o censura a profili o questioni esulanti dagli specifici confini di questo giudizio (si vedano i plurimi riferimenti operati in ricorso alla pretesa illegittimità degli atti costitutivi di società diversa da quella qui coinvolta, o di ulteriori atti dispositivi, o ancora a soggetti giuridicinon parti in causa). 3.1 – Anzitutto, tutti i motivi scontano un comune profilo di inammissibilità, derivante dalla natura meritale e aspecifica delle censurecon essi proposte. 3.2.1- N el rigettare il gravame degli odierni ricorrenti, quanto alla questione della simulazione, la Corte lagunare- richiamando e facendo propri gli argomenti della sentenza di primo grado - ha infatti evidenziato che tutti gli elementi fattuali a sostegno del dedotto complessivo piano simulatorio avevano natura bifronte, prestandosi ad essere al contempo valorizzati anche come indizi del motivo che aveva indotto le parti a compiere gli atti dispositivi in questione, ossia “la volontà di sottrarrei detti beni al rischio di un’esecuzione coattiva dei creditori. Per la declaratoria della simulazione non è sufficiente quanto evidenziato (dagli appellanti, odierniricorrenti, n.d.e.) poiché è necessario che sia anche dimostrato specificamente che l’alienazione è stata soltanto apparente, nel senso che, né l’alienante ha inteso dismetterela titolarità del diritto, né l’altra parte ha inteso acquisirla …” (così la sentenza impugnata, p. 9). N. 6561/20R.G. 3.2.2- Riguardo alla pretesa nullità per mancanza o illiceità della causa, la Corte del merito ha poi negato che la causa dei contratti in discorso potesse dirsi non sussistente, perché “la volontà di mettere al sicuro i beni immobili sottraendoli all’esecuzione minacciata dai creditori … non coincide con la volontà di non determinare alcun trasferimento effettivo della proprietà dei beni e non priva il negozio di una sua propria causa”. Ha pure aggiunto che l’intenzione di danneggiare i creditori non può di per sé considerarsi come causa illecita, “non esistendo una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività pregiudizievoli per i terzi…” (così ancora la sentenza d’appello, p. 10). 3.2.3 - Ancora , quan to alla domanda revocatoria, la Corte lagunare ha evidenziato che le relative doglianze poste dai coniugi Compagno-Martellato erano strettamente collegate alla pretesa natura simulatoria degli atti dispositivi, sicché la loro infondatezza discendeva de plano dal rigetto delle doglianze afferenti alla relativa domanda di accertamento, tanto più che non v’era una effettiva contestazione dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. 3.2.4- Infine, riguardo al regolamento delle spese, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale circa la condanna dei coniugi Compagno-Martellato ex art. 91 c.p.c., giacché –anche se la domanda di simulazione e quella risarcitoria erano stat e rigettat e – le complessive doglianze della banca erano state comunque ritenute fondate, con l’accoglimento della domanda revocatoria: la banca, cioè, aveva raggiunto il risultato che si prefiggeva, rendendo a sé inopponibili gli atti dispositivi, mentre i predetti coniugi erano risultati nel complesso soccombenti. N. 6561/20R.G. 3.3- Ebbene , vale la pena qui ribadire che “ In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta N. 6561/20R.G. correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 3.4 – Or a , dalla lettura delle censure articolate dai ricorrenti – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, perché neppure contengono il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati(in particolare, quanto agli artt. 2332, 1418, 1470 e 2901 c.c., nonché in tema di ammissione dei mezzi istruttori, ed infine in relazione all’art.92 c.p.c.), né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicandoet in procedendo . N. 6561/20R.G. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame i ricorrenti si lasciano andare a considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dai singoli motiviin esame. 3.5.1 – A ciò può aggiu ngersi, come già anticipato, l’ulteriore profilo di inammissibilità delle censure derivante dalla natura tipicamente meritale delle stesse, avendo inteso i ricorrenti investire, complessivamente (e quantom eno per i primi cinque motivi), le valutazioni del materiale istruttorio tipicamente riservate al giudice del merito, non aggredibili in questa sede di legittimità se non sotto il profilo della tenuta motivazionale (ex plurimis, Cass. n. 20553/2021). 3.5.2 - A tal ultimo proposito, pur ver o essendo che i ricorrenti hanno anche dedotto la sussistenza di plurime carenze motivazionali(almeno, con i primi tre motivi, nonché col quintoe sesto motivo , e per i profili ad essi afferenti ), può senz’altroescludersene la fondatezza, giacché le pertinenti decisioni della Corte lagunare sono senz’altro in linea con il “minimo costituzionale” della motivazione, ex art. 111, comma 6, Cost., nei termini evidenziati, per tutte, da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014: dal sunto della decisione prima riportato, infatti, si evince che il giudice del merito ha chiaramente evidenziato le ragioni a so stegno del rigetto del gravame, in guisa senz’altro intellegibile dalle parti e, per quanto qui specialmente interessa, dagli stessi ricorrenti. Le relative doglianze, dunque, restano disattese. N. 6561/20R.G. 4.1 – Venendo adesso alle specifiche aggiuntive questioni proprie dei singoli motivi(il che vale per tutti i mezzi, tranne il terzo), va anzitutto evidenziato che il primo motivo è ulteriormente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché esso è fondato sulla pretesa decisività di documenti, che la Corte d’appello non avrebbe esaminato (contabili bancarie), senza però che sia statoanaliticamente indicato quando essi erano stati prodotti, né quale sia l’attuale loro collocazione. 4.2 –Il secondo motivo reca una aggiuntiva ragione di inammissibilità, giacché la dedotta omessa valutazione degli elementi istruttori – che nella sostanza si traduce nella pretesa violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. –non è conforme ai criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, cui si rinvia per brevità, così la censura risolvendosi (anche per tal verso) in una non consentita sollecitazione alla rivalutazione dellaquaestio facti. 4.3 –Il quarto motivo – in relazione alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. –è invece anche infondato. Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la Corte lagunare ha senz’altro preso in considerazione il motivo di gravame concernente la presunta contraddittorietà dellamotivazione della prima sentenza, laddove ha da un lato evidenziato che i coniugi Compagno-Martellato neppure avevano contestato i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., e dall’altro s’erano limitati, appunto, a lamentare il fatto che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stato valorizzato a riprova della sussistenza della participatio fraudis, a fini revocatori, ma non anche a riprova della simulazione. N. 6561/20R.G. Sul punto, la Corte territoriale ha finalmente ritenuto che la pretesa contraddittorietà erainsussistente, semplicemente perché la qualità soggettiva della Martellato non era stata reputata sufficiente a comprovare “ l’accordo simulatorio, che è cosa diversa dall’accordo tra disponente e acquirentein cui si sostanzia la partecipatio fraudis” (così la sentenza impugnata, p. 10). La censura in esame, dunque, è pure destituita di fondamento. 4.4 –Il quinto motivo è ulteriormente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non autosufficiente. I ricorrenti, infatti, non si curano di riportare “i numerosi capitoli di prova orale” articolati, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del mezzo,la potenziale decisività della censura. 4.5 – Infine, i l sesto motivo reca due aggiuntiv e ragion i di inammissibilità, anzitutto perché (a parte l’incomprensibile riferimento alla posizione processuale di Italfondiario, soggetto estraneo al presente giudizio) i ricorrenti non co lgono la ratio decidendi dell’impugnata statuizione. Infatti,la Corte veneta ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente effettuato il regolamento delle spese, in base alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., evidentemente ritenuta - nel complesso - integralmente riferibile alla posizione processuale dei coniugi Compagno-Martellato, benché fosserostate disattes e la domanda di simulazionee quella risarcitoria avanzate dalla Banca. Ciò proprio perché, in fin dei conti, la banca aveva pienamente ottenuto il bene della vita anelato, ossia l’inefficacia e l’inopponibilità, nei suoi confronti, degli atti dispositivi in discorso.Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, N. 6561/20R.G. non si è al cospetto di soccombenza reciproca, bensì di soccombenza esclusiva, sicché la censura sollevata col mezzo in esame è certamente eccentrica. Inoltre, è ben noto che “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità dicompensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”(ex multis, Cass. n. 24502/2017). Ne discende, dunque ed in ogni caso, l’inammissibilità della censura in esame , perché – a fronte del complessivo esito del giudizio , ed esclusa l’ipotesi dell’attribuzione del carico delle spese sulla parte vittoriosa, qui non sussistente –la decisione del giudice di merito circa la compensazione, in tutto o in parte, è soggetta al suo insindacabile apprezzamento, e non è censurabile in sede di legittimità.Né, tantomeno, il mezzo in esame offre spunti percorribili circa una ipotetica violazione, da parte della Corte veneta,dell’art. 92 c.p.c. – nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 –, laddove esso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”. 5.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti con la controricorrente,seguono la soccombenza e si liquidano come in N. 6561/20R.G. dispositivo; nulla va disposto nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 5 . 6 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor
Sentenza Cassazione n. 25545/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris