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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23870/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 10 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha sussunto la condotta dell'imputato nella fattispecie contestata con corretti argomenti giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello e sottolineando, a pagina 7, che dal comportamento dell'imputato e dal tenore delle sue dichiarazioni era evidente il fine primario di danneggiare i beni della società di cui era dipendente e non quello di esercitare un presunto diritto, tanto che non si era presentato chiedendo di essere pagato e minacciando di procedere con violenza in alternativa ma brandendo una mazza in ferro e cominciando da subito a sferrare colpi ovunque; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto il Giudice di appello ha ampiamente declinato plurimi argomenti logici, che il ricorrente si limita a controaffermare, dimostrativi della corretta applicazione della circostanza aggravante della recidiva (si veda, in particolare, pag. 7 sui precedenti dell'imputato, anche per reati relativi al possesso o all'utilizzo di armi, non rilevando la risalenza nel tempo degli stessi, e sull'assenza di segnali di resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; considerate le conclusioni della parte civile costituita, chevh(A sottolineato la natura . meramente reiterativa dei motivi proposti dal ricorrente.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] social, che liquida in complessivi euro 1884,00 , oltre accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 10 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha sussunto la condotta dell'imputato nella fattispecie contestata con corretti argomenti giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello e sottolineando, a pagina 7, che dal comportamento dell'imputato e dal tenore delle sue dichiarazioni era evidente il fine primario di danneggiare i beni della società di cui era dipendente e non quello di esercitare un presunto diritto, tanto che non si era presentato chiedendo di essere pagato e minacciando di procedere con violenza in alternativa ma brandendo una mazza in ferro e cominciando da subito a sferrare colpi ovunque; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto il Giudice di appello ha ampiamente declinato plurimi argomenti logici, che il ricorrente si limita a controaffermare, dimostrativi della corretta applicazione della circostanza aggravante della recidiva (si veda, in particolare, pag. 7 sui precedenti dell'imputato, anche per reati relativi al possesso o all'utilizzo di armi, non rilevando la risalenza nel tempo degli stessi, e sull'assenza di segnali di resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; considerate le conclusioni della parte civile costituita, chevh(A sottolineato la natura . meramente reiterativa dei motivi proposti dal ricorrente. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] social, che liquida in complessivi euro 1884,00 , oltre accessori di
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