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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37442/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., alla pena di mesi nove di reclusione e di euro 300 di multa.

2. L'imputato, per il tramite del difensore, interpone ricorso per cassazione deducendo:

2.1. la violazione degli articoli 512 e 512-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del presupposti per la lettura delle dichiarazioni rese dai testi.

In particolare, si rileva che non si sarebbe dovuto procedere alla loro lettura perché non si era accertato con certezza la irreperibilità dei denuncianti, escussi a sommarie informazioni, entrambi di nazionalità straniera, non potendosi ritenere esaustive al riguardo le ricerche anagrafiche svolte a seguito della relata negativa di notificazione ( l'Onescu invero risultava sconosciuto all'indirizzo indicato agli agenti di polizia giudiziaria mentre la compagna Vasileva, pur risultando residente nel domicilio indicato, non veniva raggiunta dalla citazione in quanto assente al momento della notificazione ); ciò nonostante alcun ulteriore tentativo veniva esperito e venivano invece disposte per entrambi le ricerche al D.a.p. con esito negativo, alle quali conseguiva la dichiarazione di irreperibilità; talchè non si può a rigore nel caso di specie escludere l'ipotesi della volontaria irreperibilità.

In ogni caso difettano nel caso in esame gli altri elementi di prova necessari allorquando si tratta di dichiarazioni assunte al di fuori del contraddittorio.

Indi si citano al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27918 del 25.11.2010 e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 6 par. 3 lett. d della convenzione;

2.2. sotto Il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio si deduce, poi, la violazione di legge con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 133, 62-bis cod. pen., perchè la pena non è stata ridotta entro il limite minimo edittale pur trattandosi di imputato infra ventunenne e del tutto incensurato (circostanza che avrebbe dovuto consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di legge );

2.3. alcuna argomentazione viene inoltre addotta in sentenza a sostegno del diniego della attenuante della lieve entità del danno; il modesto valore commerciale della res sottratta imponeva di considerare lieve il pregiudizio arrecato, né tale tenuità può escludersi esclusivamente alla luce della condizione di cittadino straniero della vittima. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Va, in primo luogo, ricordato il pacifico orientamento espresso da questa Corte a mente del quale, in tema di letture dibattimentali, la sopravvenuta irreperibilità del teste, consente l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'atto in cui le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare erano state trasfuse, e la relativa utilizzabilità a fini probatori, integrando essa un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze sopravvenute imprevedibili.

Più precisamente è stato affermato in questa Sede, a Sezioni Unite, che ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ( Sez.

U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 22547001 ).

Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile è dunque necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso ( Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010 (dep. 14/07/2011 ) Rv. 250198 - 01; nonché Sez. 1, n. 46010 del 23/10/14, D'Agostino, Rv. 261265, e da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 13522 del 18/01/2017 Ud. (dep. 20/03/2017 ) Rv. 269397 - 01 che hanno ribadito che l'impossibilità di natura oggettiva - fatta eccezione ovviamente dell'ipotesi in cui sia l'effetto di provata condotta illecita - non può dipendere esclusivamente dalla volontaria sottrazione del testimone al dibattimento ).

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi riconducendo la causa della sopravvenuta impossibilità di escutersi i testi alla sopravvenuta irreperibilità degli stessi nei luoghi ove risultavano residenti ( e non a una temporanea assenza ), accertata anche attraverso le successive verifiche presso il D.a.p. e il competente Comune di residenza oltre che presso l'ultimo domicilio noto, ovvero al novero delle circostanze oggettive ed imprevedibili, precisando che la valutazione che tale apprezzamento richiede deve essere operata ex ente.

Ed osserva che infatti non era certamente prevedibile nella fase delle indagini preliminari che la persona offesa potesse successivamente allontanarsi diventando non più reperibile perché, pur trattandosi di straniera, la stessa risiedeva regolarmente in Italia con il proprio nucleo familiare.

La Corte ha altresì dato atto degli accurati tentativi posti in essere per rintracciare i testi, non circoscritti alle ricerche indicate dalla difesa, rimasti però senza esito, e soprattutto ha precisato come il richiamo dell'articolo 512-bis fosse da ritenersi inconferente risultando piuttosto la fattispecie acquisitiva in scrutinio riconducibile all'art. 512 cod. pen..

Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito risulta infine che le dichiarazioni dei testi si riscontrano a vicenda, risultando le circostanze indicate confermate da entrambi i denuncianti; la stessa Vasileva procedeva poi al riconoscimento de visu dell'imputato ( previamente individuato attraverso il numero di targa del ciclomotore su cui viaggiavano gli autori del furto fornito dai testi ).

3.2. Anche le deduzioni svolte col secondo motivo sono in realtà del tutto aspecifiche, avendo la corte territoriale, quanto alle censure quoad poenam, evidenziato che la pena, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, è congrua, in quanto adeguatamente commisurata rispetto alla negativa personalità dell'imputato, la cui pericolosità sociale - come è dato leggere nella pronuncia impugnata - emerge con chiarezza già dalla considerazione delle modalità esecutive del fatto per il quale si è proceduto, oltre che appropriata rispetto alla gravità e alla offensività del fatto stesso ( e ciò di là dal fatto che essa non è peraltro per nulla ispirata a criteri di particolare severità ). 3.3.Di alcun pregio è infine anche la censura che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avendo anche in tal caso la corte territoriale già evidenziato, in conformità a principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa costa, che la eventuale sostenibilità economica del danno da parte della persona offesa sia del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola e che ciò che al contrario rileva è piuttosto il valore complessivo del pregiudizio arrecato mediante l'azione criminosa che nella concreta fattispecie in scrutinio non può essere in alcun modo considerato minimale o del tutto irrilevante.

Questa Corte, in particolare, si è più volte espressa al riguardo, affermando che per la configurazione dell'attenuante invocata non si deve avere riguardo solo al valore venale del corpo del reato, ovvero del bene sottratto, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta posta in essere, in termini effettivi o potenziali ( cfr., tra tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950 - 01 ).

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 - 01; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 - 01 ), laddove il ricorso, al riguardo, è del tutto generico, mancando ogni riferimento, se non in termini vaghi, al valore del bene sottratto (comunque consistente in un telefono cellulare di una marca nota).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., alla pena di mesi nove di reclusione e di euro 300 di multa. 2. L'imputato, per il tramite del difensore, interpone ricorso per cassazione deducendo: 2.1. la violazione degli articoli 512 e 512-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del presupposti per la lettura delle dichiarazioni rese dai testi. In particolare, si rileva che non si sarebbe dovuto procedere alla loro lettura perché non si era accertato con certezza la irreperibilità dei denuncianti, escussi a sommarie informazioni, entrambi di nazionalità straniera, non potendosi ritenere esaustive al riguardo le ricerche anagrafiche svolte a seguito della relata negativa di notificazione ( l'Onescu invero risultava sconosciuto all'indirizzo indicato agli agenti di polizia giudiziaria mentre la compagna Vasileva, pur risultando residente nel domicilio indicato, non veniva raggiunta dalla citazione in quanto assente al momento della notificazione ); ciò nonostante alcun ulteriore tentativo veniva esperito e venivano invece disposte per entrambi le ricerche al D.a.p. con esito negativo, alle quali conseguiva la dichiarazione di irreperibilità; talchè non si può a rigore nel caso di specie escludere l'ipotesi della volontaria irreperibilità. In ogni caso difettano nel caso in esame gli altri elementi di prova necessari allorquando si tratta di dichiarazioni assunte al di fuori del contraddittorio. Indi si citano al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27918 del 25.11.2010 e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 6 par. 3 lett. d della convenzione; 2.2. sotto Il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio si deduce, poi, la violazione di legge con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 133, 62-bis cod. pen., perchè la pena non è stata ridotta entro il limite minimo edittale pur trattandosi di imputato infra ventunenne e del tutto incensurato (circostanza che avrebbe dovuto consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di legge ); 2.3. alcuna argomentazione viene inoltre addotta in sentenza a sostegno del diniego della attenuante della lieve entità del danno; il modesto valore commerciale della res sottratta imponeva di considerare lieve il pregiudizio arrecato, né tale tenuità può escludersi esclusivamente alla luce della condizione di cittadino straniero della vittima. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Va, in primo luogo, ricordato il pacifico orientamento espresso da questa Corte a mente del quale, in tema di letture dibattimentali, la sopravvenuta irreperibilità del teste, consente l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'atto in cui le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare erano state trasfuse, e la relativa utilizzabilità a fini probatori, integrando essa un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze sopravvenute imprevedibili. Più precisamente è stato affermato in questa Sede, a Sezioni Unite, che ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ( Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 22547001 ). Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile è dunque necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso ( Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 (dep. 14/07/2011 ) Rv. 250198 - 01; nonché Sez. 1, n. 46010 del 23/10/14, D'Agostino, Rv. 261265, e da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 13522 del 18/01/2017 Ud. (dep. 20/03/2017 ) Rv. 269397 - 01 che hanno ribadito che l'impossibilità di natura oggettiva - fatta eccezione ovviamente dell'ipotesi in cui sia l'effetto di provata condotta illecita - non può dipendere esclusivamente dalla volontaria sottrazione del testimone al dibattimento ). La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi riconducendo la causa della sopravvenuta impossibilità di escutersi i testi alla sopravvenuta irreperibilità degli stessi nei luoghi ove risultavano residenti ( e non a una temporanea assenza ), accertata anche attraverso le successive verifiche presso il D.a.p. e il competente Comune di residenza oltre che presso l'ultimo domicilio noto, ovvero al novero delle circostanze oggettive ed imprevedibili, precisando che la valutazione che tale apprezzamento richiede deve essere operata ex ente. Ed osserva che infatti non era certamente prevedibile nella fase delle indagini preliminari che la persona offesa potesse successivamente allontanarsi diventando non più reperibile perché, pur trattandosi di straniera, la stessa risiedeva regolarmente in Italia con il proprio nucleo familiare. La Corte ha altresì dato atto degli accurati tentativi posti in essere per rintracciare i testi, non circoscritti alle ricerche indicate dalla difesa, rimasti però senza esito, e soprattutto ha precisato come il richiamo dell'articolo 512-bis fosse da ritenersi inconferente risultando piuttosto la fattispecie acquisitiva in scrutinio riconducibile all'art. 512 cod. pen.. Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito risulta infine che le dichiarazioni dei testi si riscontrano a vicenda, risultando le circostanze indicate confermate da entrambi i denuncianti; la stessa Vasileva procedeva poi al riconoscimento de visu dell'imputato ( previamente individuato attraverso il numero di targa del ciclomotore su cui viaggiavano gli autori del furto fornito dai testi ). 3.2. Anche le deduzioni svolte col secondo motivo sono in realtà del tutto aspecifiche, avendo la corte territoriale, quanto alle censure quoad poenam, evidenziato che la pena, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, è congrua, in quanto adeguatamente commisurata rispetto alla negativa personalità dell'imputato, la cui pericolosità sociale - come è dato leggere nella pronuncia impugnata - emerge con chiarezza già dalla considerazione delle modalità esecutive del fatto per il quale si è proceduto, oltre che appropriata rispetto alla gravità e alla offensività del fatto stesso ( e ciò di là dal fatto che essa non è peraltro per nulla ispirata a criteri di particolare severità ). 3.3.Di alcun pregio è infine anche la censura che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avendo anche in tal caso la corte territoriale già evidenziato, in conformità a principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa costa, che la eventuale sostenibilità economica del danno da parte della persona offesa sia del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola e che ciò che al contrario rileva è piuttosto il valore complessivo del pregiudizio arrecato mediante l'azione criminosa che nella concreta fattispecie in scrutinio non può essere in alcun modo considerato minimale o del tutto irrilevante. Questa Corte, in particolare, si è più volte espressa al riguardo, affermando che per la configurazione dell'attenuante invocata non si deve avere riguardo solo al valore venale del corpo del reato, ovvero del bene sottratto, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta posta in essere, in termini effettivi o potenziali ( cfr., tra tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950 - 01 ). In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 - 01; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 - 01 ), laddove il ricorso, al riguardo, è del tutto generico, mancando ogni riferimento, se non in termini vaghi, al valore del bene sottratto (comunque consistente in un telefono cellulare di una marca nota). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 i