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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2018

Cassazione n. 10454/2022

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ORDINANZA sul ricorso 2516/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Poveri "Boccone del Povero", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Imbrecciato n. 103, presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1161/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 30/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con lodo reso il 19/20 dicembre 2012 il Collegio arbitrale, nominato in ordine al contenzioso insorto tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Serve dei Poveri "Boccone del Povero" (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) relativamente al contratto di incarico di consulenza professionale stipulato il 25-11-2010, accertava la risoluzione del predetto contratto, respingeva le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento di quelle riconvenzionali della [OSCURATO:PERSONA], condannava la professionista al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di €12.636,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, a titolo di restituzione di quanto versato in eccedenza a titolo di compenso per l'attività prestata ai sensi dell'art.4 del contratto inter partes. 2.Con sentenza n. 1161/2018 pubblicata il 30-5-2018 la Corte d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui ha condannato la suddetta professionista al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di €12.636,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, compensando per due terzi le spese del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione e ponendo le restanti parti a carico della [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a nove motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente principale denuncia: i) con il primo motivo la nullità del capo di sentenza ex art. 829 comma I n. 4 e 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di merito ha escluso il denunciato vizio di ultrapetizione del lodo arbitrale in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c., perché, ad avviso della ricorrente, non vi era nelle conclusioni delle parti la richiesta di acclarare una giusta causa di recesso e, inoltre, la Corte ha erroneamente ritenuto che agli arbitri sia stata devoluta l'intera questione inerente alla volontà, espressa inequivocabilmente dalla [OSCURATO:PERSONA], di "rescindere il contratto in qualsivoglia modo"; ii) con il secondo motivo la nullità del capo di sentenza ex art. 829 comma I n. 4 e 112 c.p.c. con cui è stato escluso il denunciato vizio di ultrapetizione del lodo arbitrale in relazione all'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., perché sia la domanda subordinata di risoluzione per diffida ad adempiere, sia la domanda di risoluzione giudiziale per grave inadempimento erano sorrette dal mancato adempimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a quanto contenuto nelle note del 12.7.2011 e del 17.10.2011 inviatele dalla [OSCURATO:PERSONA], che, invece, ad avviso della ricorrente, non contengono alcuna richiesta di relazionare sui fatti legati al preliminare di compravendita relativo al terreno sito in Favara (AG) e ricevuto in eredità dalla [OSCURATO:PERSONA]; iii) con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 829 comma 1 n. 4 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso il vizio di ultrapetizione del lodo arbitrale in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., ritenendo erroneamente che tra le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] vi fosse contenuta la richiesta "di rescindere il contratto in qualsivoglia modo", in violazione delle norme processuali che vietano l'ultrapetizione al [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.; iv) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 829, comma I n. 9, c.p.c. e 24 e 111 della Cost. per violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 360. n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto erroneamente sia che il thema dispuntandum relativo alla giusta causa di recesso fosse stato (o potesse essere) introdotto dalla Lupo, sia che l'accertamento della legittimità o meno del diritto di recesso potesse inglobare in sé qualsiasi asserito inadempimento — anche sollevato d'ufficio dal Collegio arbitrale senza neppure sottoporlo alle parti - a prescindere da una precisa contestazione (e consequenziale domanda) della [OSCURATO:PERSONA], facendo, per certi aspetti, confusione tra petitum e causa petendi; v) con il quinto motivo la nullità del capo di sentenza che, con motivazione meramente apparente, ha escluso il vizio di motivazione del capo di lodo arbitrale con cui è stata ritenuta integrata la giusta causa di recesso in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., poiché la Corte di Appello, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente, non avrebbe indicato i passi del lodo da cui evincere la ratto decidendi; vi) con il sesto motivo la nullità del capo di sentenza nella parte in cui, con motivazione meramente apparente, è stato escluso il denunciato vizio di violazione degli artt. 1398 e segg. c.c. del capo di lodo arbitrale che aveva ritenuto integrata la giusta causa di recesso in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per non essere comprensibile il percorso logico giuridico seguito dalla Corte di Appello per ritenere non fondata la denunciata violazione degli artt. 1398 e segg. c.c., nonostante né l'atto di nomina di arbitro del 24.12.2011, né l'atto di ratifica di atto di nomina di arbitro del 13.1.2012 contenessero cenno alcuno alla nota del 17.10.2011 o alla volontà di ratificarne il contenuto, dando seguito alla sua esecuzione; vii) con il settimo motivo la nullità del capo di sentenza che ha escluso il vizio di immutabilità della contestazione del capo di lodo arbitrale relativo alla giusta causa di recesso, per omessa motivazione o motivazione meramente apparente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., essendo state le richieste della [OSCURATO:PERSONA] dirette esclusivamente a verificare la congruità delle sei fatture emesse dall'odierna ricorrente principale rispetto all'attività svolta, e non ad ottenere una relazione sulle singole pratiche seguite; viii) con l'ottavo motivo la nullità del capo di sentenza che ha escluso la denunciata violazione dell'art. 2119 c.c. del capo di lodo arbitrale relativo alla sussistenza della giusta causa di recesso, per motivazione meramente apparente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., non avendo, a parere della Lupo, la Corte di merito argomentato sulla asserita giusta causa di recesso individuata dal lodo arbitrale ed avendo mutato, a sua volta, le ragioni giustificative dello scioglimento del rapporto, individuandole nella perdita di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare, tuttavia, perché ciò sarebbe di una gravità tale da giustificare lo scioglimento del rapporto e non l'applicazione di altra eventuale sanzione; ix) con il nono motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché la Corte d'appello non ha individuato le ragioni oggettive, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, a sostegno del recesso, che non possono essere individuate, come erroneamente ha ritenuto la stessa Corte, esclusivamente nella semplice perdita soggettiva del rapporto fiduciario, senza una "reale negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro". 2.[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso incidentale, denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato la clausola n.4 del contratto, ritenendo che l'importo pattuito fosse da considerarsi al netto della ritenuta d'acconto, mentre, secondo la pratica comune, le somme versate a titolo di ritenuta d'acconto sono quelle accantonate dal professionista in acconto rispetto a quelle che successivamente dovrà versare ed inoltre il tenore della clausola avrebbe dovuto interpretarsi facendo ricorso al criterio letterale, a quello sistematico e al coordinamento tra le varie clausole, considerato altresì che, come da tenore della pattuizione, sull'importo di C 4.000, e non su quello superiore calcolato con l'aggiunta della ritenuta d'acconto (€5.000), era prevista l'ulteriore maggiorazione per spese generali, Iva e CPA, essendo stato, infatti, in tal modo di fatto corrisposto il compenso nel corso del rapporto, ossia mediante applicazione degli oneri accessori sull'importo di €4.000, sicché tale comportamento successivo delle parti rilevava, al fine di ricercare la volontà delle parti; ii) con i motivi secondo e terzo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per non avere la Corte di merito tenuto conto dell'esito finale della causa, nel regolare le spese del giudizio arbitrale e di quello d'impugnazione, ed in particolare dell'integrale rigetto della domanda della Lupo di pagamento delle mensilità dovute fino alla naturale scadenza del contratto (C160.744,50 oltre accessori) e il risarcimento del danno di €150.000, in violazione del principio di causalità, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto disporre la condanna della Lupo al pagamento delle spese del giudizio arbitrale e di quello di impugnazione, mancando, altresì, la motivazione sul punto, oppure essendo la stessa meramente apparente, circa il criterio di valutazione della soccombenza parziale, in violazione del principio di causalità.

3. I primi cinque motivi di ricorso principale, nonché l'ottavo e il nono, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti involgono, sotto distinti ma collegati profili, questioni relative alla giusta causa di recesso, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

3.1. La Corte d'appello, interpretando le domande delle parti sottoposte al Collegio arbitrale, ha affermato che: a) la questione in contestazione riguardava il grave inadempimento della professionista, odierna ricorrente principale, tale da determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale, per avere la stessa Lupo richiamato la lettera racc. a.r. del 17-10-2011 e contestato la sussistenza di profili di suo grave inadempimento (pag. 6 della sentenza, anche per la descrizione del contenuto della suddetta missiva); b) il petitum demandato agli arbitri, come risultante dagli atti difensivi della [OSCURATO:PERSONA], si riferiva all'inadempimento dell'obbligo della professionista di informare adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA] sulle attività svolte, anche in relazione alle vicende relative a contratti preliminari, e la stessa Lupo aveva introdotto il tema della giusta causa (pag. 7 sentenza) e si era ampiamente difesa sul punto; c) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa a quella dell'accertamento del diritto di recesso, le due domande possono proporsi alternativamente e il giudice, ove rigetti la domanda di risoluzione, può esaminare quella di declaratoria di legittimo esercizio del diritto di recesso, come da giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza impugnata (Cass. n.7878/2011).

3.2. Ciò posto, non sussiste il vizio di ultrapetizione (motivi primo, secondo e terzo) sotto nessuno dei profili denunciati.

Le censure sono focalizzate insistentemente sulla "giusta causa di recesso", che, contrariamente a quanto sembra addurre la ricorrente principale, altro non è che una qualificazione giuridica di una fattispecie indubitabilmente implicante l'avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti e che, nella specie, riguarda un inadempimento della professionista di gravità tale da determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale.

In particolare, quanto alla dedotta mancata richiesta di accertamento della giusta causa di recesso (primo motivo), la stessa Lupo espone che la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva accertarsi lo scioglimento del rapporto a seguito del legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 2237 c.c. (pag. 14 ricorso) ed inoltre la questione del grave inadempimento della professionista era stata introdotta da quest'ultima, oltre che, espressamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva motivato proprio in base agli inadempimenti della Lupo la ragione del disposto scioglimento del rapporto professionale.

Occorre precisare che nel contratto d'opera professionale il cliente può recedere liberamente (cosiddetto recesso ad nutum), anche in presenza di un termine finale; l'apposizione del suddetto termine, infatti, non esclude automaticamente la facoltà di recesso, ma vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti (Cass. n.25668/2018 e Cass. n.469/2016), a meno che non si dimostri, ma nulla è stato dedotto in tal senso dalla Lupo, che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, fosse nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha qualificato giuridicamente come parasubordinato ex art. 409 c.p.c. il rapporto di collaborazione di cui trattasi, in considerazione delle concrete connotazioni dello stesso, e detta qualificazione ea stata prospettata dalla stessa ricorrente (pag. 9 della sentenza impugnata).

Inoltre la Corte d'appello ha interpretato e qualificato la domanda della Lupo ed ha accertato e valutato il contenuto sostanziale della sua pretesa al compenso e al risarcimento, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla suddetta parte e dalle precisazioni da ella fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta o per vizio della motivazione (cfr. Cass.13602/2019).

Nella specie, alla stregua di quanto in fra precisato, in base alle chiare affermazioni della sentenza impugnata e a ciò che è dedotto dalla stessa ricorrente (espresso richiamo al legittimo esercizio del recesso e contestazione di gravi inadempimenti, inerenti all'obbligo di informazione sull'attività professionale svolta) detti limiti non sono stati affatto travalicati, e il vizio motivazionale non è stato denunciato con il primo motivo.

Dalle argomentazioni suesposte discende, altresì, che sono del tutto privi di fondamento gli assunti secondo cui sia stato il Collegio arbitrale ad individuare d'ufficio la giusta causa di recesso (terzo motivo) e si sia verificata una violazione del principio del contraddittorio (quarto motivo).

Inoltre alla Lupo sono stati imputati gli inadempimenti, di seguito accertati dal Collegio arbitrale, consistiti nel non avere la professionista portato a termini i contratti che le erano stati affidati e nel non avere la stessa relazionato sull'attività svolta fino a giugno 2011, in base a quanto la stessa ricorrente deduce nel sintetizzare la decisione arbitrale (pag.7 ricorso), sicché non rileva nel senso indicato in ricorso (secondo motivo) la questione relativa al preliminare di compravendita del terreno ricevuto in eredità dalla [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente, dalla motivazione del lodo arbitrale nella parte di interesse e trascritta in ricorso (pag. 8 e 9), nonché in base a quanto esposto nella sentenza impugnata, si evince che l'inadempimento addebitato alla professionista concerneva il generale obbligo di informazione gravante sulla stessa, e ciò non solo relativamente alla pratica del preliminare di cui sopra.

Invece la Lupo si era limitata a fare un semplice elenco delle pratiche eseguite, dichiarandosi disponibile a relazionare sulle attività svolte, così riconoscendo, secondo la valutazione meritale svolta dal Collegio arbitrale sui documenti esaminati e sugli atti del procedimento, di non aver sino ad allora adempiuto all'obbligo di informazione (cfr. pag. 9 ricorso, nella parte in cui si riporta il testo del lodo arbitrale).

3.3. Sempre alla stregua della ricostruzione in fatto e in diritto della fattispecie effettuata dalla Corte di merito di cui si è detto, non è dato affatto ravvisare il denunciato vizio di motivazione apparente (motivi quinto e ottavo), per non avere i giudici d'appello riportato nella sentenza i passi del lodo arbitrale di rilevanza, né individuato le ragioni della perdita di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente assume, anzi, essere diverse da quelle indicate nel lodo arbitrale, né ricorre il vizio di violazione di legge denunciato con il nono motivo, che sarebbe consistito nella mancanza di effettiva individuazione, da parte della Corte d'appello, di ragioni oggettive, e non meramente soggettive quali sono, ad avviso della ricorrente, quelle inerenti al rapporto fiduciario, tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Al riguardo va rimarcato che, come accertato dalla Corte di merito, il rapporto contrattuale inter partes è senza dubbio connotato dall'intuitus personae, considerata la tipologia di attività professionale di cui era incaricata la Lupo, e il riferimento alla natura fiduciaria del rapporto effettuato dalla Corte di merito non introduce affatto una diversa ragione giustificativa del recesso, atteso che, come si è detto, il Collegio arbitrale aveva incentrato l'indagine sul generale obbligo di informazione gravante sulla professionista, e ciò anche in virtù di norme deontologiche.

Il percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata è senz'altro comprensibile e riferito a concreti elementi (Cass.

S.U. 8053/2014), sicché non ricorre il vizio motivazionale sotto tutti i profili denunciati con i motivi di cui trattasi.

4. E' inammissibile la censura di vizio motivazionale svolta con riferimento alla violazione del principio di immutabilità della contestazione (settimo motivo), sia perché in realtà è diretta a sollecitare un improprio riesame della valutazione probatoria effettuata dal Collegio arbitrale dei documenti richiamati (nota del 12-7-2011 e nota del 17-10-2011), sia perché difetta, in parte, di autosufficienza, non essendo riportato in ricorso il testo della nota del 17-10-2011.

Ribadito, ancora una volta, che oggetto del contendere era l'addebito di violazione del generale dovere di informazione in capo alla professionista, quest'ultima, inammissibilmente, prospetta una valutazione del contenuto della nota del 12-7-2011, a cui seguiva la sua risposta del 16-8-2011, anteriore a quella con cui era comunicato lo scioglimento del rapporto (del 17-10-2011, che richiamava la precedente), difforme da quella del Collegio arbitrale, assumendo la ricorrente che non le fosse stato richiesto, con la prima missiva, di relazionare dettagliatamente sull'attività professionale prestata, ma di giustificare la congruità delle fatture emesse.

Secondo l'orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (Cass.n.16553/2020; 17097/2013).5.

Ugualmente inammissibile, sotto più profili, è il sesto motivo, con cui è denunciato il vizio di motivazione apparente in ordine alla ratifica da parte della [OSCURATO:PERSONA] della nota del 17-10-2011 a firma di suor [OSCURATO:PERSONA], non più, in allora, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

La doglianza è espressa con un generico e astratto riferimento alla incomprensibilità del percorso logico giuridico della motivazione sul punto, che è, invece, pienamente comprensibile, non si confronta affatto con il suddetto percorso argomentativo, avendo la Corte di merito affermato che la [OSCURATO:PERSONA], anche nel porre i quesiti al Collegio arbitrale, aveva espressamente fatto propria l'espressione di volontà di suor [OSCURATO:PERSONA], e, infine, contiene il richiamo a documenti (cfr. pag.25 ricorso) di cui non espone compiutamente il contenuto.

6. Passando all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è infondato.

6.1. La Corte d'appello ha valorizzato il tenore letterale della clausola, che è chiaramente riferito all'importo mensile di €4.000 al netto delle ritenute, ed ha anche considerato il contenuto del contratto e l'impegno richiesto alla professionista (numero indeterminato di affari a lei demandati). [OSCURATO:PERSONA] assume che debba aversi riguardo al comportamento successivo delle parti, e richiama le lettere scambiate tra esse (pag.48 controricorso).

6.2. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. 34795/2021).

Non ricorre, nella specie, la denunciata violazione dei criteri ermeneutici, atteso che la ricerca della volontà delle parti è stata effettuata dalla Corte di merito in applicazione dei suesposti principi, ossia integrando il criterio letterale, in ogni caso prioritario secondo la graduazione legale e nel caso concreto coerentemente ritenuto di privilegiata valenza, con quello della funzione del contratto e della "causa concreta".

7. I motivi secondo e terzo sono inammissibili perché volti a censurare un potere discrezionale del giudice di merito sottratto al sindacato di legittimità.

7.1. La Corte territoriale, nel dichiarare nullo il lodo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione della Lupo solo in punto di calcolo del compenso "al netto delle ritenute di legge", ha motivato la statuizione di compensazione parziale, per due terzi, delle spese del giudizio arbitrale e di quello di impugnazione del lodo, facendo applicazione del principio di causalità nella valutazione della soccombenza e dando atto del criterio utilizzato per regolare tra le parti le spese di lite.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.30592/2017; Cass. 14459/2021).

8. In conclusione, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale vanno rigettati e le spese del presente giudizio possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli rispettivamente previsti per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuti (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2516/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Poveri "Boccone del Povero", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Imbrecciato n. 103, presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1161/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 30/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo reso il 19/20 dicembre 2012 il Collegio arbitrale, nominato in ordine al contenzioso insorto tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Serve dei Poveri "Boccone del Povero" (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) relativamente al contratto di incarico di consulenza professionale stipulato il 25-11-2010, accertava la risoluzione del predetto contratto, respingeva le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento di quelle riconvenzionali della [OSCURATO:PERSONA], condannava la professionista al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di €12.636,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, a titolo di restituzione di quanto versato in eccedenza a titolo di compenso per l'attività prestata ai sensi dell'art.4 del contratto inter partes. 2.Con sentenza n. 1161/2018 pubblicata il 30-5-2018 la Corte d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui ha condannato la suddetta professionista al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di €12.636,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, compensando per due terzi le spese del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione e ponendo le restanti parti a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a nove motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente principale denuncia: i) con il primo motivo la nullità del capo di sentenza ex art. 829 comma I n. 4 e 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di merito ha escluso il denunciato vizio di ultrapetizione del lodo arbitrale in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c., perché, ad avviso della ricorrente, non vi era nelle conclusioni delle parti la richiesta di acclarare una giusta causa di recesso e, inoltre, la Corte ha erroneamente ritenuto che agli arbitri sia stata devoluta l'intera questione inerente alla volontà, espressa inequivocabilmente dalla [OSCURATO:PERSONA], di "rescindere il contratto in qualsivoglia modo"; ii) con il secondo motivo la nullità del capo di sentenza ex art. 829 comma I n. 4 e 112 c.p.c. con cui è stato escluso il denunciato vizio di ultrapetizione del lodo arbitrale in relazione all'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., perché sia la domanda subordinata di risoluzione per diffida ad adempiere, sia la domanda di risoluzione giudiziale per grave inadempimento erano sorrette dal mancato adempimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a quanto contenuto nelle note del 12.7.2011 e del 17.10.2011 inviatele dalla [OSCURATO:PERSONA], che, invece, ad avviso della ricorrente, non contengono alcuna richiesta di relazionare sui fatti legati al preliminare di compravendita relativo al terreno sito in Favara (AG) e ricevuto in eredità dalla [OSCURATO:PERSONA]; iii) con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 829 comma 1 n. 4 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso il vizio di ultrapetizione del lodo arbitrale in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., ritenendo erroneamente che tra le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] vi fosse contenuta la richiesta "di rescindere il contratto in qualsivoglia modo", in violazione delle norme processuali che vietano l'ultrapetizione al [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.; iv) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 829, comma I n. 9, c.p.c. e 24 e 111 della Cost. per violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 360. n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto erroneamente sia che il thema dispuntandum relativo alla giusta causa di recesso fosse stato (o potesse essere) introdotto dalla Lupo, sia che l'accertamento della legittimità o meno del diritto di recesso potesse inglobare in sé qualsiasi asserito inadempimento — anche sollevato d'ufficio dal Collegio arbitrale senza neppure sottoporlo alle parti - a prescindere da una precisa contestazione (e consequenziale domanda) della [OSCURATO:PERSONA], facendo, per certi aspetti, confusione tra petitum e causa petendi; v) con il quinto motivo la nullità del capo di sentenza che, con motivazione meramente apparente, ha escluso il vizio di motivazione del capo di lodo arbitrale con cui è stata ritenuta integrata la giusta causa di recesso in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., poiché la Corte di Appello, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente, non avrebbe indicato i passi del lodo da cui evincere la ratto decidendi; vi) con il sesto motivo la nullità del capo di sentenza nella parte in cui, con motivazione meramente apparente, è stato escluso il denunciato vizio di violazione degli artt. 1398 e segg. c.c. del capo di lodo arbitrale che aveva ritenuto integrata la giusta causa di recesso in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per non essere comprensibile il percorso logico giuridico seguito dalla Corte di Appello per ritenere non fondata la denunciata violazione degli artt. 1398 e segg. c.c., nonostante né l'atto di nomina di arbitro del 24.12.2011, né l'atto di ratifica di atto di nomina di arbitro del 13.1.2012 contenessero cenno alcuno alla nota del 17.10.2011 o alla volontà di ratificarne il contenuto, dando seguito alla sua esecuzione; vii) con il settimo motivo la nullità del capo di sentenza che ha escluso il vizio di immutabilità della contestazione del capo di lodo arbitrale relativo alla giusta causa di recesso, per omessa motivazione o motivazione meramente apparente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., essendo state le richieste della [OSCURATO:PERSONA] dirette esclusivamente a verificare la congruità delle sei fatture emesse dall'odierna ricorrente principale rispetto all'attività svolta, e non ad ottenere una relazione sulle singole pratiche seguite; viii) con l'ottavo motivo la nullità del capo di sentenza che ha escluso la denunciata violazione dell'art. 2119 c.c. del capo di lodo arbitrale relativo alla sussistenza della giusta causa di recesso, per motivazione meramente apparente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., non avendo, a parere della Lupo, la Corte di merito argomentato sulla asserita giusta causa di recesso individuata dal lodo arbitrale ed avendo mutato, a sua volta, le ragioni giustificative dello scioglimento del rapporto, individuandole nella perdita di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare, tuttavia, perché ciò sarebbe di una gravità tale da giustificare lo scioglimento del rapporto e non l'applicazione di altra eventuale sanzione; ix) con il nono motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché la Corte d'appello non ha individuato le ragioni oggettive, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, a sostegno del recesso, che non possono essere individuate, come erroneamente ha ritenuto la stessa Corte, esclusivamente nella semplice perdita soggettiva del rapporto fiduciario, senza una "reale negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro". 2.[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso incidentale, denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato la clausola n.4 del contratto, ritenendo che l'importo pattuito fosse da considerarsi al netto della ritenuta d'acconto, mentre, secondo la pratica comune, le somme versate a titolo di ritenuta d'acconto sono quelle accantonate dal professionista in acconto rispetto a quelle che successivamente dovrà versare ed inoltre il tenore della clausola avrebbe dovuto interpretarsi facendo ricorso al criterio letterale, a quello sistematico e al coordinamento tra le varie clausole, considerato altresì che, come da tenore della pattuizione, sull'importo di C 4.000, e non su quello superiore calcolato con l'aggiunta della ritenuta d'acconto (€5.000), era prevista l'ulteriore maggiorazione per spese generali, Iva e CPA, essendo stato, infatti, in tal modo di fatto corrisposto il compenso nel corso del rapporto, ossia mediante applicazione degli oneri accessori sull'importo di €4.000, sicché tale comportamento successivo delle parti rilevava, al fine di ricercare la volontà delle parti; ii) con i motivi secondo e terzo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per non avere la Corte di merito tenuto conto dell'esito finale della causa, nel regolare le spese del giudizio arbitrale e di quello d'impugnazione, ed in particolare dell'integrale rigetto della domanda della Lupo di pagamento delle mensilità dovute fino alla naturale scadenza del contratto (C160.744,50 oltre accessori) e il risarcimento del danno di €150.000, in violazione del principio di causalità, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto disporre la condanna della Lupo al pagamento delle spese del giudizio arbitrale e di quello di impugnazione, mancando, altresì, la motivazione sul punto, oppure essendo la stessa meramente apparente, circa il criterio di valutazione della soccombenza parziale, in violazione del principio di causalità. 3. I primi cinque motivi di ricorso principale, nonché l'ottavo e il nono, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti involgono, sotto distinti ma collegati profili, questioni relative alla giusta causa di recesso, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 3.1. La Corte d'appello, interpretando le domande delle parti sottoposte al Collegio arbitrale, ha affermato che: a) la questione in contestazione riguardava il grave inadempimento della professionista, odierna ricorrente principale, tale da determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale, per avere la stessa Lupo richiamato la lettera racc. a.r. del 17-10-2011 e contestato la sussistenza di profili di suo grave inadempimento (pag. 6 della sentenza, anche per la descrizione del contenuto della suddetta missiva); b) il petitum demandato agli arbitri, come risultante dagli atti difensivi della [OSCURATO:PERSONA], si riferiva all'inadempimento dell'obbligo della professionista di informare adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA] sulle attività svolte, anche in relazione alle vicende relative a contratti preliminari, e la stessa Lupo aveva introdotto il tema della giusta causa (pag. 7 sentenza) e si era ampiamente difesa sul punto; c) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa a quella dell'accertamento del diritto di recesso, le due domande possono proporsi alternativamente e il giudice, ove rigetti la domanda di risoluzione, può esaminare quella di declaratoria di legittimo esercizio del diritto di recesso, come da giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza impugnata (Cass. n.7878/2011). 3.2. Ciò posto, non sussiste il vizio di ultrapetizione (motivi primo, secondo e terzo) sotto nessuno dei profili denunciati. Le censure sono focalizzate insistentemente sulla "giusta causa di recesso", che, contrariamente a quanto sembra addurre la ricorrente principale, altro non è che una qualificazione giuridica di una fattispecie indubitabilmente implicante l'avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti e che, nella specie, riguarda un inadempimento della professionista di gravità tale da determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale. In particolare, quanto alla dedotta mancata richiesta di accertamento della giusta causa di recesso (primo motivo), la stessa Lupo espone che la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva accertarsi lo scioglimento del rapporto a seguito del legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 2237 c.c. (pag. 14 ricorso) ed inoltre la questione del grave inadempimento della professionista era stata introdotta da quest'ultima, oltre che, espressamente, dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva motivato proprio in base agli inadempimenti della Lupo la ragione del disposto scioglimento del rapporto professionale. Occorre precisare che nel contratto d'opera professionale il cliente può recedere liberamente (cosiddetto recesso ad nutum), anche in presenza di un termine finale; l'apposizione del suddetto termine, infatti, non esclude automaticamente la facoltà di recesso, ma vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti (Cass. n.25668/2018 e Cass. n.469/2016), a meno che non si dimostri, ma nulla è stato dedotto in tal senso dalla Lupo, che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, fosse nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. Nel caso di specie, la Corte di merito ha qualificato giuridicamente come parasubordinato ex art. 409 c.p.c. il rapporto di collaborazione di cui trattasi, in considerazione delle concrete connotazioni dello stesso, e detta qualificazione ea stata prospettata dalla stessa ricorrente (pag. 9 della sentenza impugnata). Inoltre la Corte d'appello ha interpretato e qualificato la domanda della Lupo ed ha accertato e valutato il contenuto sostanziale della sua pretesa al compenso e al risarcimento, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla suddetta parte e dalle precisazioni da ella fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta o per vizio della motivazione (cfr. Cass.13602/2019). Nella specie, alla stregua di quanto in fra precisato, in base alle chiare affermazioni della sentenza impugnata e a ciò che è dedotto dalla stessa ricorrente (espresso richiamo al legittimo esercizio del recesso e contestazione di gravi inadempimenti, inerenti all'obbligo di informazione sull'attività professionale svolta) detti limiti non sono stati affatto travalicati, e il vizio motivazionale non è stato denunciato con il primo motivo. Dalle argomentazioni suesposte discende, altresì, che sono del tutto privi di fondamento gli assunti secondo cui sia stato il Collegio arbitrale ad individuare d'ufficio la giusta causa di recesso (terzo motivo) e si sia verificata una violazione del principio del contraddittorio (quarto motivo). Inoltre alla Lupo sono stati imputati gli inadempimenti, di seguito accertati dal Collegio arbitrale, consistiti nel non avere la professionista portato a termini i contratti che le erano stati affidati e nel non avere la stessa relazionato sull'attività svolta fino a giugno 2011, in base a quanto la stessa ricorrente deduce nel sintetizzare la decisione arbitrale (pag.7 ricorso), sicché non rileva nel senso indicato in ricorso (secondo motivo) la questione relativa al preliminare di compravendita del terreno ricevuto in eredità dalla [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, dalla motivazione del lodo arbitrale nella parte di interesse e trascritta in ricorso (pag. 8 e 9), nonché in base a quanto esposto nella sentenza impugnata, si evince che l'inadempimento addebitato alla professionista concerneva il generale obbligo di informazione gravante sulla stessa, e ciò non solo relativamente alla pratica del preliminare di cui sopra. Invece la Lupo si era limitata a fare un semplice elenco delle pratiche eseguite, dichiarandosi disponibile a relazionare sulle attività svolte, così riconoscendo, secondo la valutazione meritale svolta dal Collegio arbitrale sui documenti esaminati e sugli atti del procedimento, di non aver sino ad allora adempiuto all'obbligo di informazione (cfr. pag. 9 ricorso, nella parte in cui si riporta il testo del lodo arbitrale). 3.3. Sempre alla stregua della ricostruzione in fatto e in diritto della fattispecie effettuata dalla Corte di merito di cui si è detto, non è dato affatto ravvisare il denunciato vizio di motivazione apparente (motivi quinto e ottavo), per non avere i giudici d'appello riportato nella sentenza i passi del lodo arbitrale di rilevanza, né individuato le ragioni della perdita di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente assume, anzi, essere diverse da quelle indicate nel lodo arbitrale, né ricorre il vizio di violazione di legge denunciato con il nono motivo, che sarebbe consistito nella mancanza di effettiva individuazione, da parte della Corte d'appello, di ragioni oggettive, e non meramente soggettive quali sono, ad avviso della ricorrente, quelle inerenti al rapporto fiduciario, tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Al riguardo va rimarcato che, come accertato dalla Corte di merito, il rapporto contrattuale inter partes è senza dubbio connotato dall'intuitus personae, considerata la tipologia di attività professionale di cui era incaricata la Lupo, e il riferimento alla natura fiduciaria del rapporto effettuato dalla Corte di merito non introduce affatto una diversa ragione giustificativa del recesso, atteso che, come si è detto, il Collegio arbitrale aveva incentrato l'indagine sul generale obbligo di informazione gravante sulla professionista, e ciò anche in virtù di norme deontologiche. Il percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata è senz'altro comprensibile e riferito a concreti elementi (Cass. S.U. 8053/2014), sicché non ricorre il vizio motivazionale sotto tutti i profili denunciati con i motivi di cui trattasi. 4. E' inammissibile la censura di vizio motivazionale svolta con riferimento alla violazione del principio di immutabilità della contestazione (settimo motivo), sia perché in realtà è diretta a sollecitare un improprio riesame della valutazione probatoria effettuata dal Collegio arbitrale dei documenti richiamati (nota del 12-7-2011 e nota del 17-10-2011), sia perché difetta, in parte, di autosufficienza, non essendo riportato in ricorso il testo della nota del 17-10-2011. Ribadito, ancora una volta, che oggetto del contendere era l'addebito di violazione del generale dovere di informazione in capo alla professionista, quest'ultima, inammissibilmente, prospetta una valutazione del contenuto della nota del 12-7-2011, a cui seguiva la sua risposta del 16-8-2011, anteriore a quella con cui era comunicato lo scioglimento del rapporto (del 17-10-2011, che richiamava la precedente), difforme da quella del Collegio arbitrale, assumendo la ricorrente che non le fosse stato richiesto, con la prima missiva, di relazionare dettagliatamente sull'attività professionale prestata, ma di giustificare la congruità delle fatture emesse. Secondo l'orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (Cass.n.16553/2020; 17097/2013).5. Ugualmente inammissibile, sotto più profili, è il sesto motivo, con cui è denunciato il vizio di motivazione apparente in ordine alla ratifica da parte della [OSCURATO:PERSONA] della nota del 17-10-2011 a firma di suor [OSCURATO:PERSONA], non più, in allora, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza è espressa con un generico e astratto riferimento alla incomprensibilità del percorso logico giuridico della motivazione sul punto, che è, invece, pienamente comprensibile, non si confronta affatto con il suddetto percorso argomentativo, avendo la Corte di merito affermato che la [OSCURATO:PERSONA], anche nel porre i quesiti al Collegio arbitrale, aveva espressamente fatto propria l'espressione di volontà di suor [OSCURATO:PERSONA], e, infine, contiene il richiamo a documenti (cfr. pag.25 ricorso) di cui non espone compiutamente il contenuto. 6. Passando all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è infondato. 6.1. La Corte d'appello ha valorizzato il tenore letterale della clausola, che è chiaramente riferito all'importo mensile di €4.000 al netto delle ritenute, ed ha anche considerato il contenuto del contratto e l'impegno richiesto alla professionista (numero indeterminato di affari a lei demandati). [OSCURATO:PERSONA] assume che debba aversi riguardo al comportamento successivo delle parti, e richiama le lettere scambiate tra esse (pag.48 controricorso). 6.2. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. 34795/2021). Non ricorre, nella specie, la denunciata violazione dei criteri ermeneutici, atteso che la ricerca della volontà delle parti è stata effettuata dalla Corte di merito in applicazione dei suesposti principi, ossia integrando il criterio letterale, in ogni caso prioritario secondo la graduazione legale e nel caso concreto coerentemente ritenuto di privilegiata valenza, con quello della funzione del contratto e della "causa concreta". 7. I motivi secondo e terzo sono inammissibili perché volti a censurare un potere discrezionale del giudice di merito sottratto al sindacato di legittimità. 7.1. La Corte territoriale, nel dichiarare nullo il lodo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione della Lupo solo in punto di calcolo del compenso "al netto delle ritenute di legge", ha motivato la statuizione di compensazione parziale, per due terzi, delle spese del giudizio arbitrale e di quello di impugnazione del lodo, facendo applicazione del principio di causalità nella valutazione della soccombenza e dando atto del criterio utilizzato per regolare tra le parti le spese di lite. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.30592/2017; Cass. 14459/2021). 8. In conclusione, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale vanno rigettati e le spese del presente giudizio possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli rispettivamente previsti per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuti (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre
Sentenza Cassazione n. 10454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris