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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08028/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26857/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 108/2013depositata il 12/04/2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Immacolata ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato, per imposta di registro ed ipocatastale, sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8978/06 che aveva disposto la divisione di massa ereditaria (assegnazione e conguagli) tra le ricorrenti ed i loro fratelli;

2. l’agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. secondo quanto è dato desumere dalla produzione in atti (“comunicazione di somme dovute” ad opera dell’ ADER in data 6 ottobre 2023) la ricorrente coobbligata [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio, ha aderito alla c.d.

“rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, con riguardo allacartella di pagamento n. 06820190045056863004 (afferente l’avviso di liquidazione opposto), mediante piano di rateazione al novembre 2027;

2. risulta che le ricorrenti hanno prodotto la quietanza relativa al pagamento della prima rata, formulando istanza di sospensione del giudizio in questione, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022;

3. il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che nelle more del perfezionamento dell’adesione, il giudizio è sospeso dal giudice, sicchè appare opportuno, allo stato degli atti, rinviare la causa a nuovo ruolo fin visto l’esito della procedura di definizione.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 6 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26857/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 108/2013depositata il 12/04/2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Immacolata ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato, per imposta di registro ed ipocatastale, sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8978/06 che aveva disposto la divisione di massa ereditaria (assegnazione e conguagli) tra le ricorrenti ed i loro fratelli; 2. l’agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto è dato desumere dalla produzione in atti (“comunicazione di somme dovute” ad opera dell’ ADER in data 6 ottobre 2023) la ricorrente coobbligata [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio, ha aderito alla c.d. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, con riguardo allacartella di pagamento n. 06820190045056863004 (afferente l’avviso di liquidazione opposto), mediante piano di rateazione al novembre 2027; 2. risulta che le ricorrenti hanno prodotto la quietanza relativa al pagamento della prima rata, formulando istanza di sospensione del giudizio in questione, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022; 3. il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che nelle more del perfezionamento dell’adesione, il giudizio è sospeso dal giudice, sicchè appare opportuno, allo stato degli atti, rinviare la causa a nuovo ruolo fin visto l’esito della procedura di definizione. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 6 d
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