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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01593/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29377/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] N.59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1032/2020, depositata il 12/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con lettera del 23 febbraio 2012 sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente, con mansioni di addetto al sistema informatico di rilevazione delle presenze in servizio, di avere fatto fittiziamente figurare la propria presenza sul posto di lavoro in diverse giornate dei mesi di novembre e dicembre 2011, secondo quanto emerso in sede di controlli effettuati dalla datrice di lavoro a mezzo di un'agenzia investigativa.

2. il giudice di primo grado respingeva la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello.

3. con sentenza n. 21621/2018 questa Corte cassava con rinvio la decisione di secondo grado in accoglimento del motivo di ricorso con il quale il Crosta aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 300/1970, per avere la Corte di appello ritenuto legittimo che la società datrice di lavoro si fosse avvalsa di un'agenzia investigativa sebbene l'accertamento in tal modo compiuto, riguardando il mancato rispetto dell'orario di lavoro o lo scostamento dallo stesso (e cioè non un illecito aquiliano ma un inadempimento contrattuale), fosse consistito in una vera e propria vigilanza sull'attività lavorativa dei ricorrente;

4. la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha respinto la impugnativa di licenziamento osservando che : a) non era contestato il fatto storico dell'abbandono del posto di lavoro nei giorni indicati nella lettera di contestazione; b) era rimasto indimostrato l'assunto del dipendente di godere di una certa flessibilità nella gestione dell'orario di servizio in quanto a ciò autorizzato dal superiore; c) il fatto accertato era di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente in punto di inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dall'agenzia investigativa sulla prestazione di lavoro del Crosta;

2. con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall'avere il ricorrente negato l'addebito contestatogli; precisa che nello specifico non era configurabile una preclusione scaturente ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ. dalla esistenza di «doppia conforme» posto che il vizio denunziato consisteva in un travisamento della prova, in particolare in punto di disconoscimento della verità dei fatti da parte del Crosta;

3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto allegato e non contestato, da ritenere decisivo, rappresentato dalle ragioni poste dalla datrice di lavoro alla base del licenziamento; nella lettera di contestazione, infatti, l'addebito formulato al dipendente consisteva nell'avere il Crosta, svolgendo mansioni di [OSCURATO:PERSONA] (Sistema di rilevazione delle presenze in servizio), curato l'inserimento a sistema delle proprie presenze facendo fittiziamente figurare la propria presenza sul posto di /) L--, lavoro, percependo la retribuzione per prestazioni non rese; l'accertamento condotto dal giudice del rinvio non era coerente con l'oggetto della contestazione in quanto incentrato sull' allontanamento, nei giorni contestati, dal proprio posto di lavoro in assenza di giustificazione o di autorizzazione;

4. con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per inesatta rilevazione del contenuto della domanda e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiesto accertarsi la legittimità del licenziamento per un motivo diverso da quello sul quale si era pronunciato il giudice d'appello; tale fatto concerneva l'inserimento fittizio della propria presenza e non, come aveva mostrato di ritenere il giudice del rinvio, l'allontanamento dal luogo di lavoro;

5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966 censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato la assoluta mancanza di prova del motivo di licenziamento; argomenta in particolare che l'aggiornamento informatico delle presenze del personale veniva eseguito soltanto entro la metà del mese successivo salvo che a fine anno e che la società datrice non aveva prodotto né i report del ricorrente relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011 né le relative buste paga;

6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 52 e sgg. del c.c.n.l.

Ferrovie dello Stato; censurando la sentenza impugnata sul rilievo che la condotta costituita da inosservanza dell'orario di lavoro non era contemplate fra le fattispecie di licenziamento per giustificato motivo soggettivo dal contratto collettivo;

7. il primo motivo di ricorso è infondato;

7.1. la sentenza impugnata non si pone in contrasto con il principio enunciato dalla sentenza rescindente in quanto l'accertamento alla base della decisione qui impugnata non è stato fondato sugli esiti dei controlli effettuati dall'agenzia investigativa ma sulla mancata contestazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del fatto storico dell'abbandono del proprio posto di lavoro; la sentenza impugnata ha, infatti, rilevato che il lavoratore, nelle proprie difese, non aveva, in sostanza, negato di non essere stato presente nelle giornate di cui alla contestazione per la intera durata dell'orario di lavoro essendosi limitato a rappresentare di godere di una certa flessibilità nell'orario di servizio, circostanza questa che non aveva trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi;8. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

8.1. la denunzia del vizio di motivazione articolata con il motivo in esame non è conforme all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il quale richiede che l'omesso esame concerna un fatto, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 33679/2018, Cass. n. 27415/2018, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); parte ricorrente omette infatti di indicare il fatto storico nel senso sopra precisato, emergente dalla sentenza o dagli atti di causa la cui mancata considerazione aveva determinato con carattere di certezza e non di mera probabilità una diversa soluzione della controversia; tali caratteristiche non sono infatti declinabili in relazione al contenuto delle difese spiegate dall'odierno ricorrente nelle fasi di merito, che non costituiscono propriamente un fatto storico naturalistico nel senso sopra chiarito dovendo ulteriormente rilevarsi che la Corte distrettuale, come emerge dallo storico di lite, ha mostrato di avere ben presente l'effettivo contenuto dell'addebito; la deduzione di travisamento della prova risulta inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione ( Cass. n. 1577/2022, Cass. n. 24395/2020) in relazione alla deduzione di t

9. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la deduzione di omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 5 cod. proc. civ. non è formulata in coerenza con le indicazioni di questa Corte come sopra evidenziate; manca anche in questo caso la specifica indicazione del fatto storico fenomenico il cui esame avrebbe comportato con carattere di certezza e non di mera probabilità un diverso esito della lite; la sentenza impugnata ha mostrato di avere ben presente che l'addebito contestato riguardava l'avere il lavoratore, quale operatore addetto alla rilevazione delle presenze, fatto fittiziamente risultare la propria presenza in servizio; il fatto addebitato, nella sua materialità, si articolava, quindi, in una duplice condotta costituita dalla registrazione della propria presenza nel sistema e dall'allontanamento dal servizio; l'accertamento relativo all'assenza dal servizio da parte del giudice del rinvio, a differenza di quanto opina il ricorrente, si rivela del tutto funzionale alla verifica dell'illecito ascritto ed in particolare alla verifica della non corrispondenza alla realtà delle presenze fatte risultare;

10. il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto nel denunziare la nullità della sentenza per inesatta rilevazione del contenuto della domanda e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, il ricorrente muove dall'insussistente presupposto che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato la legittimità del licenziamento sulla base di un motivo, rappresentato dall'inosservanza dell'orario di lavoro da parte del Crosta, diverso da quello effettivo, costituito dall'avere il Crosta, nello svolgimento delle mansioni implicanti l'inserimento a sistema delle presenze in servizio del personale, fatto fittiziamente risultare la propria presenza; la sentenza impugnata non contiene, infatti, alcuna affermazione in tal senso, né l'errore denunziato è evincibile dall'accertamento operato in sentenza per come concretamente condotto, incentrato essenzialmente sull'allontanamento del Crosta nei giorni contestati, allontanamento ritenuto ammesso dal dipendente medesimo nelle proprie difese;11. il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, per come concretamente articolato, non risulta incentrato sul significato e sulla portata applicativa dell'art. 5 della legge n. 604/1966, ma sostanzialmente inteso a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze di causa con riguardo alle modalità ed ai tempi di aggiornamento informatico delle presenze, sollecitazione inidonea alla valida censura della decisione; invero, a fronte dell'accertamento del giudice di merito circa il realizzarsi della complessiva fattispecie ascritta, parte ricorrente non poteva limitarsi a denunziare la mancanza di prova ma, al fine di incrinare la ricostruzione fattuale alla base della decisione, aveva l'onere di dedurre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo , da evocarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ. , come non avvenuto;

12. il sesto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione; a riguardo è dirimente, infatti, la considerazione che la fattispecie alla base del licenziamento (avere fatto fittiziamente risultare la propria presenza in servizio) non coincide con quella - inosservanza dell'orario di lavoro - che si assume sanzionata dal contratto collettivo con misura conservativa;

13. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29377/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] N.59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1032/2020, depositata il 12/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con lettera del 23 febbraio 2012 sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente, con mansioni di addetto al sistema informatico di rilevazione delle presenze in servizio, di avere fatto fittiziamente figurare la propria presenza sul posto di lavoro in diverse giornate dei mesi di novembre e dicembre 2011, secondo quanto emerso in sede di controlli effettuati dalla datrice di lavoro a mezzo di un'agenzia investigativa. 2. il giudice di primo grado respingeva la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello. 3. con sentenza n. 21621/2018 questa Corte cassava con rinvio la decisione di secondo grado in accoglimento del motivo di ricorso con il quale il Crosta aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 300/1970, per avere la Corte di appello ritenuto legittimo che la società datrice di lavoro si fosse avvalsa di un'agenzia investigativa sebbene l'accertamento in tal modo compiuto, riguardando il mancato rispetto dell'orario di lavoro o lo scostamento dallo stesso (e cioè non un illecito aquiliano ma un inadempimento contrattuale), fosse consistito in una vera e propria vigilanza sull'attività lavorativa dei ricorrente; 4. la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha respinto la impugnativa di licenziamento osservando che : a) non era contestato il fatto storico dell'abbandono del posto di lavoro nei giorni indicati nella lettera di contestazione; b) era rimasto indimostrato l'assunto del dipendente di godere di una certa flessibilità nella gestione dell'orario di servizio in quanto a ciò autorizzato dal superiore; c) il fatto accertato era di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente in punto di inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dall'agenzia investigativa sulla prestazione di lavoro del Crosta; 2. con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall'avere il ricorrente negato l'addebito contestatogli; precisa che nello specifico non era configurabile una preclusione scaturente ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ. dalla esistenza di «doppia conforme» posto che il vizio denunziato consisteva in un travisamento della prova, in particolare in punto di disconoscimento della verità dei fatti da parte del Crosta; 3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto allegato e non contestato, da ritenere decisivo, rappresentato dalle ragioni poste dalla datrice di lavoro alla base del licenziamento; nella lettera di contestazione, infatti, l'addebito formulato al dipendente consisteva nell'avere il Crosta, svolgendo mansioni di [OSCURATO:PERSONA] (Sistema di rilevazione delle presenze in servizio), curato l'inserimento a sistema delle proprie presenze facendo fittiziamente figurare la propria presenza sul posto di /) L--, lavoro, percependo la retribuzione per prestazioni non rese; l'accertamento condotto dal giudice del rinvio non era coerente con l'oggetto della contestazione in quanto incentrato sull' allontanamento, nei giorni contestati, dal proprio posto di lavoro in assenza di giustificazione o di autorizzazione; 4. con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per inesatta rilevazione del contenuto della domanda e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiesto accertarsi la legittimità del licenziamento per un motivo diverso da quello sul quale si era pronunciato il giudice d'appello; tale fatto concerneva l'inserimento fittizio della propria presenza e non, come aveva mostrato di ritenere il giudice del rinvio, l'allontanamento dal luogo di lavoro; 5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966 censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato la assoluta mancanza di prova del motivo di licenziamento; argomenta in particolare che l'aggiornamento informatico delle presenze del personale veniva eseguito soltanto entro la metà del mese successivo salvo che a fine anno e che la società datrice non aveva prodotto né i report del ricorrente relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011 né le relative buste paga; 6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 52 e sgg. del c.c.n.l. Ferrovie dello Stato; censurando la sentenza impugnata sul rilievo che la condotta costituita da inosservanza dell'orario di lavoro non era contemplate fra le fattispecie di licenziamento per giustificato motivo soggettivo dal contratto collettivo; 7. il primo motivo di ricorso è infondato; 7.1. la sentenza impugnata non si pone in contrasto con il principio enunciato dalla sentenza rescindente in quanto l'accertamento alla base della decisione qui impugnata non è stato fondato sugli esiti dei controlli effettuati dall'agenzia investigativa ma sulla mancata contestazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del fatto storico dell'abbandono del proprio posto di lavoro; la sentenza impugnata ha, infatti, rilevato che il lavoratore, nelle proprie difese, non aveva, in sostanza, negato di non essere stato presente nelle giornate di cui alla contestazione per la intera durata dell'orario di lavoro essendosi limitato a rappresentare di godere di una certa flessibilità nell'orario di servizio, circostanza questa che non aveva trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi;8. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 8.1. la denunzia del vizio di motivazione articolata con il motivo in esame non è conforme all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il quale richiede che l'omesso esame concerna un fatto, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 33679/2018, Cass. n. 27415/2018, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); parte ricorrente omette infatti di indicare il fatto storico nel senso sopra precisato, emergente dalla sentenza o dagli atti di causa la cui mancata considerazione aveva determinato con carattere di certezza e non di mera probabilità una diversa soluzione della controversia; tali caratteristiche non sono infatti declinabili in relazione al contenuto delle difese spiegate dall'odierno ricorrente nelle fasi di merito, che non costituiscono propriamente un fatto storico naturalistico nel senso sopra chiarito dovendo ulteriormente rilevarsi che la Corte distrettuale, come emerge dallo storico di lite, ha mostrato di avere ben presente l'effettivo contenuto dell'addebito; la deduzione di travisamento della prova risulta inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione ( Cass. n. 1577/2022, Cass. n. 24395/2020) in relazione alla deduzione di t 9. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la deduzione di omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 5 cod. proc. civ. non è formulata in coerenza con le indicazioni di questa Corte come sopra evidenziate; manca anche in questo caso la specifica indicazione del fatto storico fenomenico il cui esame avrebbe comportato con carattere di certezza e non di mera probabilità un diverso esito della lite; la sentenza impugnata ha mostrato di avere ben presente che l'addebito contestato riguardava l'avere il lavoratore, quale operatore addetto alla rilevazione delle presenze, fatto fittiziamente risultare la propria presenza in servizio; il fatto addebitato, nella sua materialità, si articolava, quindi, in una duplice condotta costituita dalla registrazione della propria presenza nel sistema e dall'allontanamento dal servizio; l'accertamento relativo all'assenza dal servizio da parte del giudice del rinvio, a differenza di quanto opina il ricorrente, si rivela del tutto funzionale alla verifica dell'illecito ascritto ed in particolare alla verifica della non corrispondenza alla realtà delle presenze fatte risultare; 10. il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto nel denunziare la nullità della sentenza per inesatta rilevazione del contenuto della domanda e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, il ricorrente muove dall'insussistente presupposto che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato la legittimità del licenziamento sulla base di un motivo, rappresentato dall'inosservanza dell'orario di lavoro da parte del Crosta, diverso da quello effettivo, costituito dall'avere il Crosta, nello svolgimento delle mansioni implicanti l'inserimento a sistema delle presenze in servizio del personale, fatto fittiziamente risultare la propria presenza; la sentenza impugnata non contiene, infatti, alcuna affermazione in tal senso, né l'errore denunziato è evincibile dall'accertamento operato in sentenza per come concretamente condotto, incentrato essenzialmente sull'allontanamento del Crosta nei giorni contestati, allontanamento ritenuto ammesso dal dipendente medesimo nelle proprie difese;11. il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, per come concretamente articolato, non risulta incentrato sul significato e sulla portata applicativa dell'art. 5 della legge n. 604/1966, ma sostanzialmente inteso a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze di causa con riguardo alle modalità ed ai tempi di aggiornamento informatico delle presenze, sollecitazione inidonea alla valida censura della decisione; invero, a fronte dell'accertamento del giudice di merito circa il realizzarsi della complessiva fattispecie ascritta, parte ricorrente non poteva limitarsi a denunziare la mancanza di prova ma, al fine di incrinare la ricostruzione fattuale alla base della decisione, aveva l'onere di dedurre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo , da evocarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ. , come non avvenuto; 12. il sesto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione; a riguardo è dirimente, infatti, la considerazione che la fattispecie alla base del licenziamento (avere fatto fittiziamente risultare la propria presenza in servizio) non coincide con quella - inosservanza dell'orario di lavoro - che si assume sanzionata dal contratto collettivo con misura conservativa; 13. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore
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