CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 29008/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30506-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 9 INT 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - 1,g2,4 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 16809/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM; [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha subito danni in conseguenza di un incidente stradale provocato da un veicolo antagonista assicurato con la [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], ed ha ceduto parte del credito al risarcimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] a corrispettivo del noleggio di una vettura che quest'ultima società ha messo a disposizione del danneggiato per il tempo in cui costui è rimasto privo del proprio veicolo.Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto solo parte dell'ammontare dovuto al danneggiato, la [OSCURATO:SOCIETA] ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace, per ottenere il pagamento della somma di credito ceduto in suo favore (648, 00 euro), oltre spese e danni ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rigettato la domanda assumendo che si era in presenza di un illegittimo frazionamento del credito, ravvisando cioè tale frazionamento, nella circostanza che non tutto il credito era stato ceduto dal danneggiato, ma solo una sua frazione, e che essendo il frazionamento del credito una operazione negoziale illegittima, non potesse invocarsene tutela. 2.- La AC Solution ha proposto appello avverso tale decisione, evidenziando che non di frazionamento del credito si era trattato ma di cessione parziale del credito, che è cosa ben diversa. Ma il Tribunale in secondo grado ha ritenuto inammissibile l'impugnazione, in quanto, trattandosi di causa di valore inferiore a 1100 euro, il Giudice di pace aveva pronunciato secondo equità, il che rendeva non soggetta ad appello la sua pronuncia, salvo che la parte appellante non avesse indicato tra i motivi di impugnazione la violazione di principi regolatori della materia, denuncia, in un certo senso svolta, secondo il tribunale, ma tardivamente, solo con la comparsa conclusionale. 3.-11 ricorso basato su un motivo. V'è controricorso della [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa). 4. - La trattazione del ricorso aveva luogo ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ma, all'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2020 (in vista della quale le parti depositavano memoria), con ordinanza n. 2641 del 4 febbraio 2021, la Sesta Sezione-3 ha rimesso il ricorso a questa Sezione. 5.- [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.- La ratio della decisione impugnata. La sentenza impugnata parte dal presupposto che, essendo la decisione del Giudice di pace resa in una controversia di valore inferiore a 1100 euro, è dunque decisa secondo equità (113 c.p.c.), ed in quanto tale non appellabile (339 c.p.c.), salvo che l'appellante non faccia valere la violazione, da parte del Giudice di Pace, dei principi regolatori della materia; la [OSCURATO:SOCIETA] lo avrebbe, si, fatto, ma tardivamente, in quanto solo con la comparsa conclusionale ha individuato i principi regolatori (della materia) violati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. A questa conclusione il Tribunale è giunto dopo aver escluso che la domanda inziale potesse intendersi come di valore superiore a 1100 euro, confutando gli argomenti che l'attrice aveva addotto in contrario. 7.- Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] \kg£,A-kínX denunci-DMell'articolo 339 c.p.c. La tesi della ricorrente è che, sin dall'atto di citazione, la denuncia era stata specifica, e rivolta a dimostrare come erroneamente il giudice di pace avesse ritenuto che una cessione parziale del credito potesse intendersi come frazionamento del credito; che nel porre tale questione, la ricorrente aveva chiaramente denunciato la violazione di un principio regolatore della materia , ossia della circolazione del credito e del suo frazionamento, ed in particolare violazione del principio per cui non si può agire con più azioni giudiziarie per far valere un unico credito, oltre ad altre questioni indicate nella nota a pagina 10 del ricorso. 8.- Il ricorso difetta di autosufficienza, nel senso che, dal momento che la sentenza impugnata ritiene tardiva l'individuazione dei principi regolatori della materia, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto tale individuazione con l'atto introduttivo; in realtà riporta gli argomenti difensivi idonei a integrare quella individuazione, ma non dimostra che erano contenuti già nella citazione in appello, anziché solo nella comparsa conclusionale, come ritiene il Tribunale. La critica svolta nel motivo è rivolta solo all'ulteriore ragione autonoma aggiuntiva concernente l'inesistenza nella sentenza del primo giudice di una violazione di un principio informatore. La prima ratio decidendi è invece quella che si legge a partire dalle ultime cinque righe della pagina 5 e sino alla parola "concreto" della pagina 6. Nessuna critica ad essa si coglie effettivamente, nonostante che parte della motivazione sia riprodotta alle pagg. 7-8: la critica avrebbe richiesto o la contestazione dell'assunto della sentenza evocativo della giurisprudenza richiamata circa la necessità di una individuazione da parte dell'appellante dei principi regolatori, o dimostrando che nell'atto di appello della ricorrente era stata fatta quella individuazione. Nell'illustrazione del motivo non si coglie né l'una né l'altra critica e, in particolare, in quanto si riproduce del contenuto dell'appello non è dato cogliere, al di là della decisività del profilo formale ritenuto mancante dal Tribunale e non sottoposto a critica, alcunché che comunque possa consentire di ravvisare che l'appello indicava il o i principi regolatori violati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 800,00 euro, oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, coma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte rico