CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 50273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 030Y7UG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 033D289) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Proceiratore generale, che ha concluso per l'annullamento co rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 13/01/2022 il Tribunale di Imperia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato previsto dagli artt.56, 110, 640 cod. pen. commesso in Ventimiglia in data antecedente e prossima al 6 febbraio 2019 (capo a) e per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. commesso in Ventimiglia il 7 febbraio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge processuale in riferimento agli artt.178 lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen. nonché all'art. 23 bis, commi 1 e 2, d.l. 28 ottobre 2020, n.137. Il difensore aveva ricevuto la citazione per il giudizio di appello per la data del 2/02/2023 e in data 22/12/2022 aveva depositato tramite PEC due istanze: una con cui si chiedeva la trattazione orale e l'altra con cui si chiedeva il rinvio per legittimo impedimento dell'udienza già fissata. La Corte d'appello ha accolto la richiesta difensiva rinviando la trattazione al 16/02/2023; il 9/01/2023 la difesa aveva depositato un'istanza di trattazione ad horas per l'udienza fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma il 15 febbraio ha ricevuto la notifica del dispositivo della sentenza prendendo atto che l'udienza di appello era stata celebrata il 2/02/2023. Deduce, dunque, la violazione degli artt. 178 lett, c) e 179 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale deciso sull'appello a seguito di celebrazione dell'udienza in una data diversa da quella indicata per la trattazione, così non permettendo al difensore di fiducia dell'imputato di presenziare all'udienza, con indebita violazione del diritto di difesa. Si tratta di nullità a carattere assoluto, da prendere in considerazione unitamente a un ulteriore vizio procedurale in quanto il processo si è svolto con rito cartolare sebbene fosse stata richiesta la trattazione orale. In ogni caso, è stata omessa la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l'atto di appello si era chiesta la concessione del beneficio ma la Corte territoriale ha confermato la decisione con argomentazioni illogiche, senza considerare che le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena alle particolarità del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una condotta corretta sia durante la detenzione in carcere sia durante la prosecuzione della misura agli arresti domiciliari e infine con la misura dell'obbligo di dimora, dando prova di accettare le conseguenze del proprio comportamento illecito. La Corte ha ritenuto non essere stata fornita alcuna positiva manifestazione di resipiscenza senza tenere conto del comportamento serbato dall'imputato dopo il reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per la nullità della sentenza con ragioni sovrapponibili al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce apparenza e illogicità della motivazione in relazione all'asserita responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati. La responsabilità dello Jovanovic risulta fondata secondo la difesa su elementi probatori equivoci e illogici ma la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione con argomentazioni apparenti e illogiche. Si era criticata la correttezza del procedimento operato dalla polizia giudiziaria in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA], i quali tuttavia avevano riconosciuto immediatamente senza ombra di dubbio una persona diversa dallo Jovanovic, tale [OSCURATO:PERSONA]. I carabinieri avevano addotto un errore nell'invio del fascicolo fotografico all'ufficio della procura ma con l'atto di appello si era evidenziata la carenza di certezza probatoria in merito alla stessa attività di individuazione fotografica, posto che agli atti esiste un solo fascicolo fotografico relativo al 4 maggio 2019 contenente la foto riconosciuta di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria aveva, poi, effettuato una seconda ricognizione fotografica utilizzando un diverso album fotografico rispetto a quello mostrato la prima volta. La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione apparente, limitandosi a ribadire che le anomalie verificatesi fossero frutto di un mero errore, ma tale ragionamento non chiarisce in cosa siano consistiti gli accertamenti effettuati dalla Corte d'appello né fornisce spiegazioni in grado di superare le incongruenze probatorie evidenziate con l'atto di appello. Con la motivazione non è stato chiarito sulla base di quali fonti di prova sia stato possibile affermare con certezza il collegamento tra la persona offesa e lo Jovanovic per entrambi i fatti di reato allo stesso contestati. La Corte ha ritenuto provato il collegamento dell'imputato ai fatti di reato attesa la pretesa riferibilità allo stesso dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso nei luoghi incriminati nei giorni nei quali sarebbero stati commessi i reati, ma anche su tale punto la motivazione è apodittica in quanto viene data in maniera presuntiva per certa la riferibilità di tali utenze agli imputati. Risulta fittizio lo stesso ragionamento operato dai giudici in base alle risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici. ‘# 4. il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per - l'annullamento con rinvio. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi risulta fondato ed è dirimente. 2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura delle censure, si rileva che la decisione in fase di appello è stata assunta all'esito dell'udienza del 2 febbraio 2023, tenuta con rito camerale ai sensi dell'art.23 bis d.l. n.137/2020 nonostante con provvedimento del 23 dicembre 2022 il Presidente della Sezione Seconda penale della Corte di appello avesse accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata il 22 dicembre 2022 dal difensore degli appellanti. In tale provvedimento era stato disposto che l'udienza già fissata per il giorno 2/02/2023 fosse differita alla data del 16/02/2023. 3. Secondo pacifico orientamento interpretativo del giudice di legittimità, l'anticipazione della data di trattazione del giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma primo lett. f), 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione, o nel caso concreto nel decreto di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione (Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, dep.2016, Galdino, Rv. 267020 - 01). 4. Ne conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e l'ultroneità della valutazione delle altre censure, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Gen