CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 24992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Salvatore RAPANA', con il ministero del difensore, ricorre avverso "l'ordinanza" emessa de plano in data 28 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per il "diverso oggetto giuridico offeso", la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze del Tribunale di Livorno e del Tribunale di Pisa, rispettivamente divenute irrevocabili il 10 giugno 2015 e il 17 ottobre 2016. Il difensore del ricorrente censura, con motivo unico, l'avvenuta adozione de plano del provvedimento senza l'instaurazione del contraddittorio, fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e senza l'acquisizione del parere del Pubblico ministero. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza" impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. 2.1. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 5, n. 9 del 4/1/2000, Rotondi, Rv. 215975; Sez. 1, n. 14040 del 27/3/2007, Menin, Rv. 236216; Sez. 1, n. 42900 del 27/9/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. 2.2. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 6168 del 4/11/1997, Zicchitella, Rv. 209134; Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. 211550; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/1/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111, e, con riferimento specifico al procedimento relativo all'applicazione della disciplina della continuazione, Sez. 1, n. 5859 del 6/12/1994, dep. 1995, Daniele, Rv. 200246; Sez. 1, n. 5171 del 21/9/2000, Bacarella, Rv. 217233; Sez. 1, n. 44859 del 5/11/2008, Caci, Rv. 242196; Sez. 1, n. 10747 del 18/2/2009, Mastrillo, Rv. 242894; Sez. 1, n. 12304 del 26/2/2014, Vitiello, Rv. 259475). 3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, consentito trattandosi di error in procedendo (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano, senza previa rituale instaurazione della udienza camerale, esaminando nel merito la richiesta con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della unicità del disegno criminoso. 4. In base alle ragioni esposte, il provvedimento impugnato - che, per aver deciso nel merito, può essere assimilato, nel contenuto, a un'ordinanza, come indicato dal ricorrente e dal Procuratore generale della sede - va, dunque, annullato, con rinvio per nuovo giudizio, da celebrarsi nel contraddittorio delle parti, al Tribunale di Pisa, in diversa composizione (C. Cost.9 luglio 2013, n. 183). Tale formula di annullamento si lascia preferire a quella di annullamento senza rinvio, adottata nelle precedenti decisioni richiamate, in base al principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Selis, Rv. 280524). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così deciso in Roma, il 3 ma