CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 01628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: i?rocuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (Cui: 05E7AFU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso del procuratore di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 21 aprile 2021 di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con unico motivo deduce la violazione di legge per non essere stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 309/90; ritenuto il ricorso inammissibile poiché "In tema dì patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'art.448, comma 2-bis cod.proc.pen. consente il ricorso solo nel caso di applicazione di misura di sicurezza illegale e non anche nel caso di omessa pronuncia sulla stessa" (Sez. 6 - , Sentenza n. 9434 del 29/01/2019) potendo il pubblico ministero ( proporre appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ber+ estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA]L41i Di S a Pet