Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1949

Cassazione n. 33236/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1949 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] parte civile costituita nel processo definito con la sentenza emessa dalla Corte d'appello 1'8/7/2015 con cui in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Patti in data 24/5/2013 gli imputati erano stati assolti dai reati ascritti.

La Corte di cassazione accogliendo il ricorso agli effetti civili rimetteva le parti davanti al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

2. Ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'interesse ad ottenere tuttavia una pronuncia anche dal giudice penale avendo, si legge nel ricorso la decisione pronunciato anche sulla pena accessoria della demolizione rispetto alla quale esso ricorrente aveva interesse a coltivare, in definitiva, l'impugnazione.

Nell'interesse di Baldanza è stata depositata memoria in cui si ribadiscono gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve osservarsi che all'esito dell'assoluzione le statuizioni penali in difetto di impugnazione del P.M. perdono ogni significato e dunque le stesse pene accessorie non possono essere recuperate, essendo irrimediabilmente legate alla pena principale e all'accertamento del fatto reato.

Nella specie, tra l'altro, si fa erroneamente riferimento alla pena accessoria per designare l'ordine di demolizione, là dove esso ordine va definito come una sanzione di tipo amministrativo che in via eccezionale applica il giudice penale, all'esito del giudizio di merito, perché espressamente previsto dalla legge.

L'ordine è strettamente collegato alla pronuncia di condanna e non può essere emesso senza l'anzidetta decisione di condanna, comportandosi come una sanzione amministrativa accessoria.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle v iu spese processuali e lemsgarent> della somma di 3.000,00 euro a Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1949 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] parte civile costituita nel processo definito con la sentenza emessa dalla Corte d'appello 1'8/7/2015 con cui in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Patti in data 24/5/2013 gli imputati erano stati assolti dai reati ascritti. La Corte di cassazione accogliendo il ricorso agli effetti civili rimetteva le parti davanti al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 2. Ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'interesse ad ottenere tuttavia una pronuncia anche dal giudice penale avendo, si legge nel ricorso la decisione pronunciato anche sulla pena accessoria della demolizione rispetto alla quale esso ricorrente aveva interesse a coltivare, in definitiva, l'impugnazione. Nell'interesse di Baldanza è stata depositata memoria in cui si ribadiscono gli argomenti posti a fondamento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve osservarsi che all'esito dell'assoluzione le statuizioni penali in difetto di impugnazione del P.M. perdono ogni significato e dunque le stesse pene accessorie non possono essere recuperate, essendo irrimediabilmente legate alla pena principale e all'accertamento del fatto reato. Nella specie, tra l'altro, si fa erroneamente riferimento alla pena accessoria per designare l'ordine di demolizione, là dove esso ordine va definito come una sanzione di tipo amministrativo che in via eccezionale applica il giudice penale, all'esito del giudizio di merito, perché espressamente previsto dalla legge. L'ordine è strettamente collegato alla pronuncia di condanna e non può essere emesso senza l'anzidetta decisione di condanna, comportandosi come una sanzione amministrativa accessoria. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle v iu spese processuali e lemsgarent> della somma di 3.000,00 euro a Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 33236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris