CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 14091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Y))409A-- ORDINANZA sul ricorso 10139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2106/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, rigettando l'appello del Comune di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sanzione amministrativa inflittagli per violazione del codice della strada.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che sussistessero giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione delle contrastanti pronunce rese dalla Corte di cassazione sulla "questione oggetto di causa". 3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/3/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 4. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite senza, tuttavia, considerare che sulla questione posta nel caso di specie la giurisprudenza della Corte di cassazione non ha mai avuto oscillazioni. 7. Il motivo è infondato. L'art. 91, comma 2°, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione) legittima, invero, la compensazione delle spese di lite, ove non sussista reciproca soccombenza, non solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ma, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", come l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza (Cass. n. 2883 del 2014), il cui accertamento, peraltro, rientra nell'apprezzamento fattuale Ric. 2021 n. 10139 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 ----------....„\ rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per il vizio (nella specie, neppure invocato in ricorso) previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè, oltre che per il mancato esame di circostanze decisive risultanti dalla sentenza o dagli atti del processo di merito, anche per mancanza, apparenza, perplessità o contraddittorietà (peraltro insussistente) della motivazione. Il tribunale, infatti, ha indicato le sentenze della Corte di cassazione che, secondo il suo apprezzamento (sul punto) insindacabile in sede di legittimità, hanno, a suo dire, espresso orientamenti difformi circa la questione rilevante ai fini della decisione e, su tale presupposto (corretto o meno che sia), ha legittimamente deciso la compensazione tra le parti delle spese di lite. 8. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Comune le spese di lite, che liquida in C. 800,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 10139 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. Il Presidente L renzo Orli' p____\\ PAA") L3' [OSCURATO:PERSONA] oQgi. O 4 MAG 202z