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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2025

Cassazione n. 38743/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inoltrata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 18 novembre 2022 dal GUP del Tribunale di Aosta, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre pene accessorie, con sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, articolando quattro motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato.

La difesa lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a una motivazione apparente, riproducendo le argomentazioni del primo giudice senza confrontarsi criticamente con gli specifici motivi di appello.

In particolare, non sarebbero state considerate le prove documentali (messaggi, preventivi e fotografie) che dimostravano l'esistenza di un accordo commerciale, avente a oggetto "servizi di consulenza e intermediazione in materia edilizia", né sarebbe stata correttamente valutata la censura relativa al momento consumativo del reato, non rilevando che, successivamente, anche a causa della pandemia, "le proposte commerciali...non abbiano avuto alcun seguito".

Viene censurato anche il rilievo dato dalla Corte distrettuale alla rinuncia al teste [OSCURATO:PERSONA], adottata dalla difesa valutando il viaggio che l'uomo avrebbe dovuto affrontare per raggiungere l'aula di udienza e il rischio che potesse essere ritenuto inattendibile.

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato il dolo specifico richiesto dalla norma, considerandolo integrato dalla sola finalità di profitto personale, ritenuta "come alternativa" e non concorrente con il fine di consentire l'evasione a terzi.

Si evidenzia, a sostegno della censura, che l'imputato aveva registrato le fatture e versato le relative imposte, circostanze che escludevano l'intento evasivo.

Si lamenta, ancora, che non era stata considerata la scrittura privata con cui Cerasa, non riuscendo a "soddisfare le esigenze delle due società francesi", si era impegnato per una restituzione rateale.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

Si assume che la Corte non abbia adeguatamente valorizzato la condotta collaborativa dell'imputato e il suo stato di incensuratezza.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il correlato vizio di motivazione.

Si contesta la valutazione di non particolare tenuità del fatto, argomentando che la professionalità dell'imputato lo rendeva consapevole dell'assenza di un danno per l'erario italiano, che aveva incamerato € 15.000,00 di imposta, e che la condotta successiva al reato del medesimo era stata collaborativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi proposti non sono consentiti in sede di legittimità o risultano manifestamente infondati

2. Il primo motivo, relativo all'elemento oggettivo del reato, risulta finalizzato a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita a questa Corte.

La sentenza impugnata non presenta il vizio di motivazione apparente o meramente "per relationem" lamentato dal ricorrente.

La Corte di appello, pur confermando la decisione di primo grado, ha riesaminato il compendio probatorio e ha fornito una propria autonoma valutazione, confutando la tesi difensiva, prospettante l'instaurazione con le società di [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto di consulenza avente a oggetto materiali edili e macchine da cantiere.

In particolare, i giudici di merito hanno fondato il convincimento di colpevolezza su una pluralità di elementi convergenti: le dichiarazioni auto-accusatorie rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella denuncia-querela del 17 novembre 2019, "sporta... in tempi non sospetti", in cui l'imputato aveva rappresentato che : aveva concesso un prestito a [OSCURATO:PERSONA]; a rimborso del prestito, dopo anni, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di trasferirgli il prezzo che sarebbe stato pagato da un suo cliente, [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di una vettura che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a reperire sul mercato; dopo pochi giorni dalla proposta erano stati accreditati sul conto corrente di una delle sue società, tramite due bonifici, C 51.000,00, disposti dalle società francesi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] non aveva mantenuto l'impegno assunto con [OSCURATO:PERSONA] e lui si era impegnato a restituire ratealmente ad [OSCURATO:PERSONA] quanto lui accreditato; I' "assoluta genericità" delle descrizioni contenute nelle fatture, ritenuta sintomatica dell'inesistenza delle prestazioni; l'assenza di documentazione contrattuale a supporto e riscontro di un incarico di consulenza di importo così rilevante. 2.1 A fronte di tale impianto argomentativo, logico e coerente, il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni, senza tuttavia specificare in che parte la motivazione è manifestamente illogica, le questioni non trattate e le preposizioni logicamente incompatibili.

Tale modalità espositiva costituisce già una prima causa di inammissibilità. 2.2 Va ricordato che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha, quindi, l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per ob„ espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.3 Il motivo, ancora, si risolve in una richiesta di diversa lettura e ponderazione del materiale probatorio (come i messaggi WhatsApp o i preventivi), proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti che, per quanto plausibile, è preclusa a questa Corte.

Anche sotto tale profilo il motivo risulta inammissibile.

Devono, al riguardo, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621).

Il controllo di legittimità, in altri termini, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio.

Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.4 Né è ravvisabile la mancata motivazione denunciata in relazione alle prove che non sarebbero state considerate (messaggi WhatsApp e preventivo).

Va, infatti, ricordato che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento consentendo così l'individuazione dell'iter logico che ha condotto alla soluzione adottata, con la conseguenza che non ha rilevo, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a deduzioni difensive prospettate con il gravame, qualora si tratti, come nel caso di specie, di argomenti disattesi dalla motivazione complessivamente considerata.

3. Il secondo motivo, concernente il dolo specifico, è parimenti inammissibile.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 è integrato non solo quando la condotta è posta in essere al fine esclusivo di consentire a terzi l'evasione, ma anche quando tale obiettivo concorre con un fine di profitto personale dell'emittente.

Di tale principio, dal ricorrente non contestato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, avendo sostenuto che l'imputato, pur di incamerare gli importi inviati dalle due società collegate ad [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso le fatture al fine di "attribuire una plausibile parvenza fiscale ai due accrediti ricevuti dall'estero sul conto della propria società", così da mettere in condizione le due società francesi di documentare in contabilità costi che erano del tutto estranei all'attività d'impresa.

Il dolo specifico, quindi, nella sentenza impugnata viene desunto non dall'intento dell'imputato di incamerare quanto lui bonificato ma dall'emissione, a tale fine, delle fatture nella consapevolezza, derivata dalla professione esercitata e dall'esperienza accumulata, della possibile indebita utilizzazione delle fatture a scopo di evasione.

L'ipotesi di dolo tratteggiato nella motivazione è, quindi, chiaramente quella del dolo eventuale la cui compatibilità con il dolo specifico richiesto per l'integrazione dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 che richiedono tale forma di finalizzazione volontaria della condotta è stata più volte affermata da questa Corte: in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000: Sez. 3, n. 12680 del 19/3/2020, Natali; Sez. 3, n. 28158 del 29/03/2019, Caldarelli; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395-01; nel caso dei reati di dichiarazione infedele: Sez. 3, n. 30492 del 2015, cit.; in relazione al reato di omessa dichiarazione:Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578-01; in relazione al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-01. 3.1 La motivazione della Corte territoriale viene, però, travisata dal ricorrente, tant'è che si addebita alla Corte d'appello, di aver sostenuto che, "anche in assenza della finalità di consentire o agevolare l'evasione di terzi, il reato può ritenersi integrato qualora l'agente abbia agito per un fine personale" (pag. 5 del ricorso). 3.2 Per il resto il motivo si sviluppa seguendo la falsariga del precedente, proponendo una diversa lettura del materiale probatorio volta a dimostrare che le fatture erano relative a prestazioni che Cerasa si era impegnato a rendere in base agli accordi raggiunti, impegno che non aveva potuto soddisfare a causa della pandemia.

Ipotesi che i giudici di merito hanno, motivatamente, escluso.

Valgono, quindi, le considerazioni espresse in occasione del precedente motivo, risultando le censure rivalutative, tese a proporre ricostruzioni alternative ritenute maggiormente plausibili o dotate di maggiore capacità esplicativa.

4. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile.

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato il diniego ritenendo la pena inflitta "proporzionale e confacente al comportamento serbato dal Cerasa tenuto anche conto delle modalità dei fatti" e rilevando l'assenza di "meriti processuali o extraprocessuali" tali da giustificare un'ulteriore mitigazione della sanzione.

Si tratta di una motivazione sufficiente, basata su un giudizio di disvalore complessivo della condotta e della personalità dell'imputato, la cui tenuta logica non è incrinata dalle censure difensive.

5. Il quarto motivo, concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione priva di illogicità manifeste.

Ha infatti valorizzato: la piena consapevolezza dell'imputato, data la sua professione di dottore commercialista, in ordine alle conseguenze delle sue azioni; gli importi non irrisori inseriti nelle fatture.

Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c. p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Dranne; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131 bis c.p., da ritenersi pertanto decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782). 5.1 Orbene, il giudice distrettuale, sul punto, ha operato una valutazione discrezionale, sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà, che si sottrae al sindacato di legittimità.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inoltrata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 18 novembre 2022 dal GUP del Tribunale di Aosta, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre pene accessorie, con sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, articolando quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. La difesa lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a una motivazione apparente, riproducendo le argomentazioni del primo giudice senza confrontarsi criticamente con gli specifici motivi di appello. In particolare, non sarebbero state considerate le prove documentali (messaggi, preventivi e fotografie) che dimostravano l'esistenza di un accordo commerciale, avente a oggetto "servizi di consulenza e intermediazione in materia edilizia", né sarebbe stata correttamente valutata la censura relativa al momento consumativo del reato, non rilevando che, successivamente, anche a causa della pandemia, "le proposte commerciali...non abbiano avuto alcun seguito". Viene censurato anche il rilievo dato dalla Corte distrettuale alla rinuncia al teste [OSCURATO:PERSONA], adottata dalla difesa valutando il viaggio che l'uomo avrebbe dovuto affrontare per raggiungere l'aula di udienza e il rischio che potesse essere ritenuto inattendibile. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato il dolo specifico richiesto dalla norma, considerandolo integrato dalla sola finalità di profitto personale, ritenuta "come alternativa" e non concorrente con il fine di consentire l'evasione a terzi. Si evidenzia, a sostegno della censura, che l'imputato aveva registrato le fatture e versato le relative imposte, circostanze che escludevano l'intento evasivo. Si lamenta, ancora, che non era stata considerata la scrittura privata con cui Cerasa, non riuscendo a "soddisfare le esigenze delle due società francesi", si era impegnato per una restituzione rateale. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Si assume che la Corte non abbia adeguatamente valorizzato la condotta collaborativa dell'imputato e il suo stato di incensuratezza. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il correlato vizio di motivazione. Si contesta la valutazione di non particolare tenuità del fatto, argomentando che la professionalità dell'imputato lo rendeva consapevole dell'assenza di un danno per l'erario italiano, che aveva incamerato € 15.000,00 di imposta, e che la condotta successiva al reato del medesimo era stata collaborativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi proposti non sono consentiti in sede di legittimità o risultano manifestamente infondati 2. Il primo motivo, relativo all'elemento oggettivo del reato, risulta finalizzato a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita a questa Corte. La sentenza impugnata non presenta il vizio di motivazione apparente o meramente "per relationem" lamentato dal ricorrente. La Corte di appello, pur confermando la decisione di primo grado, ha riesaminato il compendio probatorio e ha fornito una propria autonoma valutazione, confutando la tesi difensiva, prospettante l'instaurazione con le società di [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto di consulenza avente a oggetto materiali edili e macchine da cantiere. In particolare, i giudici di merito hanno fondato il convincimento di colpevolezza su una pluralità di elementi convergenti: le dichiarazioni auto-accusatorie rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella denuncia-querela del 17 novembre 2019, "sporta... in tempi non sospetti", in cui l'imputato aveva rappresentato che : aveva concesso un prestito a [OSCURATO:PERSONA]; a rimborso del prestito, dopo anni, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di trasferirgli il prezzo che sarebbe stato pagato da un suo cliente, [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di una vettura che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a reperire sul mercato; dopo pochi giorni dalla proposta erano stati accreditati sul conto corrente di una delle sue società, tramite due bonifici, C 51.000,00, disposti dalle società francesi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] non aveva mantenuto l'impegno assunto con [OSCURATO:PERSONA] e lui si era impegnato a restituire ratealmente ad [OSCURATO:PERSONA] quanto lui accreditato; I' "assoluta genericità" delle descrizioni contenute nelle fatture, ritenuta sintomatica dell'inesistenza delle prestazioni; l'assenza di documentazione contrattuale a supporto e riscontro di un incarico di consulenza di importo così rilevante. 2.1 A fronte di tale impianto argomentativo, logico e coerente, il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni, senza tuttavia specificare in che parte la motivazione è manifestamente illogica, le questioni non trattate e le preposizioni logicamente incompatibili. Tale modalità espositiva costituisce già una prima causa di inammissibilità. 2.2 Va ricordato che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha, quindi, l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per ob„ espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.3 Il motivo, ancora, si risolve in una richiesta di diversa lettura e ponderazione del materiale probatorio (come i messaggi WhatsApp o i preventivi), proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti che, per quanto plausibile, è preclusa a questa Corte. Anche sotto tale profilo il motivo risulta inammissibile. Devono, al riguardo, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). Il controllo di legittimità, in altri termini, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.4 Né è ravvisabile la mancata motivazione denunciata in relazione alle prove che non sarebbero state considerate (messaggi WhatsApp e preventivo). Va, infatti, ricordato che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento consentendo così l'individuazione dell'iter logico che ha condotto alla soluzione adottata, con la conseguenza che non ha rilevo, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a deduzioni difensive prospettate con il gravame, qualora si tratti, come nel caso di specie, di argomenti disattesi dalla motivazione complessivamente considerata. 3. Il secondo motivo, concernente il dolo specifico, è parimenti inammissibile. Come evidenziato nella sentenza impugnata, il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 è integrato non solo quando la condotta è posta in essere al fine esclusivo di consentire a terzi l'evasione, ma anche quando tale obiettivo concorre con un fine di profitto personale dell'emittente. Di tale principio, dal ricorrente non contestato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, avendo sostenuto che l'imputato, pur di incamerare gli importi inviati dalle due società collegate ad [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso le fatture al fine di "attribuire una plausibile parvenza fiscale ai due accrediti ricevuti dall'estero sul conto della propria società", così da mettere in condizione le due società francesi di documentare in contabilità costi che erano del tutto estranei all'attività d'impresa. Il dolo specifico, quindi, nella sentenza impugnata viene desunto non dall'intento dell'imputato di incamerare quanto lui bonificato ma dall'emissione, a tale fine, delle fatture nella consapevolezza, derivata dalla professione esercitata e dall'esperienza accumulata, della possibile indebita utilizzazione delle fatture a scopo di evasione. L'ipotesi di dolo tratteggiato nella motivazione è, quindi, chiaramente quella del dolo eventuale la cui compatibilità con il dolo specifico richiesto per l'integrazione dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 che richiedono tale forma di finalizzazione volontaria della condotta è stata più volte affermata da questa Corte: in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000: Sez. 3, n. 12680 del 19/3/2020, Natali; Sez. 3, n. 28158 del 29/03/2019, Caldarelli; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395-01; nel caso dei reati di dichiarazione infedele: Sez. 3, n. 30492 del 2015, cit.; in relazione al reato di omessa dichiarazione:Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578-01; in relazione al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-01. 3.1 La motivazione della Corte territoriale viene, però, travisata dal ricorrente, tant'è che si addebita alla Corte d'appello, di aver sostenuto che, "anche in assenza della finalità di consentire o agevolare l'evasione di terzi, il reato può ritenersi integrato qualora l'agente abbia agito per un fine personale" (pag. 5 del ricorso). 3.2 Per il resto il motivo si sviluppa seguendo la falsariga del precedente, proponendo una diversa lettura del materiale probatorio volta a dimostrare che le fatture erano relative a prestazioni che Cerasa si era impegnato a rendere in base agli accordi raggiunti, impegno che non aveva potuto soddisfare a causa della pandemia. Ipotesi che i giudici di merito hanno, motivatamente, escluso. Valgono, quindi, le considerazioni espresse in occasione del precedente motivo, risultando le censure rivalutative, tese a proporre ricostruzioni alternative ritenute maggiormente plausibili o dotate di maggiore capacità esplicativa. 4. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato il diniego ritenendo la pena inflitta "proporzionale e confacente al comportamento serbato dal Cerasa tenuto anche conto delle modalità dei fatti" e rilevando l'assenza di "meriti processuali o extraprocessuali" tali da giustificare un'ulteriore mitigazione della sanzione. Si tratta di una motivazione sufficiente, basata su un giudizio di disvalore complessivo della condotta e della personalità dell'imputato, la cui tenuta logica non è incrinata dalle censure difensive. 5. Il quarto motivo, concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione priva di illogicità manifeste. Ha infatti valorizzato: la piena consapevolezza dell'imputato, data la sua professione di dottore commercialista, in ordine alle conseguenze delle sue azioni; gli importi non irrisori inseriti nelle fatture. Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c. p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Dranne; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131 bis c.p., da ritenersi pertanto decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782). 5.1 Orbene, il giudice distrettuale, sul punto, ha operato una valutazione discrezionale, sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà, che si sottrae al sindacato di legittimità. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara i