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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 37468/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 1 marzo 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, così riqualificata l’originaria contestazione di cui all’art. 640-bis cod. pen. consumato da aprile 2019 al febbraio 2021; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 192 cod. proc. pen. e 43 cod. pen. in ordine alla verifica dell’elemento soggettivo del reato in quanto era stata prodotta documentazione in atti relativa a patologie fisiche e mentali dell’imputato non prese in considerazione dai Giudici di merito;

2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 e all’art. 3 della Costituzione per non essere stato il XXXXXXXX assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come invece accaduto per altro imputato;

3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato senza tenere conto delle condizioni fisiche dello stesso nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto relativo a questioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, sul punto dell’elemento soggettivo la Corte di appello ha sostanzialmente motivato (v. pag. 4 della sentenza impugnata) rilevando che le patologie delle quali è affetto l’imputato non implicano una incapacità di intendere e di volere dello stesso né una incapacità di stare in giudizio dello stesso, affermazioni che rendono irrilevante anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato la documentazione richiamata nel ricorso innanzi a questa Corte di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato sia perché richiama il contenuto di una sentenza di merito relativa a fatti non assimilabili al giudizio in esame, sia perché non considera che, sebbene la normativa sul reddito di cittadinanza sia stata abrogata a partire dall’anno 2024 tuttavia il Legislatore con una norma transitoria indicata anche dalla stessa Corte di appello (pag. 4) ha disposto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023; che il caso di specie rientra perfettamente in tale previsione, atteso che le somme risultano essere state erogate, e, dunque, conseguentemente percepite dall’odierno ricorrente, nel periodo intercorrente tra l’aprile 2019 e il febbraio 2021; [OSCURATO:PERSONA] infine che anche i motivi sul trattamento sanzionatorio ivi compreso il profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati; cheil motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 1 marzo 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, così riqualificata l’originaria contestazione di cui all’art. 640-bis cod. pen. consumato da aprile 2019 al febbraio 2021; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 192 cod. proc. pen. e 43 cod. pen. in ordine alla verifica dell’elemento soggettivo del reato in quanto era stata prodotta documentazione in atti relativa a patologie fisiche e mentali dell’imputato non prese in considerazione dai Giudici di merito; 2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 e all’art. 3 della Costituzione per non essere stato il XXXXXXXX assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come invece accaduto per altro imputato; 3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato senza tenere conto delle condizioni fisiche dello stesso nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto relativo a questioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, sul punto dell’elemento soggettivo la Corte di appello ha sostanzialmente motivato (v. pag. 4 della sentenza impugnata) rilevando che le patologie delle quali è affetto l’imputato non implicano una incapacità di intendere e di volere dello stesso né una incapacità di stare in giudizio dello stesso, affermazioni che rendono irrilevante anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato la documentazione richiamata nel ricorso innanzi a questa Corte di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato sia perché richiama il contenuto di una sentenza di merito relativa a fatti non assimilabili al giudizio in esame, sia perché non considera che, sebbene la normativa sul reddito di cittadinanza sia stata abrogata a partire dall’anno 2024 tuttavia il Legislatore con una norma transitoria indicata anche dalla stessa Corte di appello (pag. 4) ha disposto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023; che il caso di specie rientra perfettamente in tale previsione, atteso che le somme risultano essere state erogate, e, dunque, conseguentemente percepite dall’odierno ricorrente, nel periodo intercorrente tra l’aprile 2019 e il febbraio 2021; [OSCURATO:PERSONA] infine che anche i motivi sul trattamento sanzionatorio ivi compreso il profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati; cheil motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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