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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 10505/2025

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23635-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO– [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23635/2023 Cron.

Rep.

Ud.20/03/2025 CC -controricorrente – avverso la sentenza n. 194/2023 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 50/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che la Società per la Regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] – ATO 4 [OSCURATO:PERSONA] (di seguito SRR) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito ATO) dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto il 28.5.2020 innanzi all’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro tra le predette parti (in virtù del quale si stabiliva la risoluzione del rapporto lavorativo tra il Mantione e la ATO in liquidazione, il passaggio del Mantione alla subentranteSRR e la definizione delle pretese economico-giuridiche del Mantione nei confronti della ATO), eventualmente previa disapplicazione dell’[OSCURATO:PERSONA]/OO.SS. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che, a sostegno della propria domanda, la SRR evidenziava che ai sensi del D.L. 112/2008, del D.L. 78/09, del D.Lgs. n. 368/2001, del D.Lgs. n. 276/03 e degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni non potevano che avvenire con procedure ad evidenza pubblica; - che il Tribunale, nel contraddittorio con le parti conven u te, respingeva i l ricorso escludendo che la SRR potesse ritenersi mera “spettatrice” dell’accordo transattivo e ritenendo inapplicabili le norme richiamate poiché entrate in vigore successivamente all’assunzione del Mantione; - che, pronunciando sulla impugnazione della SRR , la Corte d’Appello di Caltanissetta, riformava la decisione di prime cure solo in punto di regolamentazione delle spese, aderendo, per il resto, alla motivazione del Tribunale; - che la decisione della Corte territoriale discende , in particolare, dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, di dover considerare la [OSCURATO:PERSONA] ATO 4 parte attiva nell’intervenuta conciliazione, puntualmente sottoscritta ed irrilevante, ai fini della validità di tale atto, la mancata conoscenza da parte della medesima Società che l’assunzione del Mantione presso la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata posta in essere in violazione dell’obbligo di assunzione del personale con procedure di evidenza pubblica come del resto imposto dall’art. 19 L.R. n. 9/2010 che subordina il transito alle Società di [OSCURATO:PERSONA] di nuova istituzione del personale già adibito presso le soppresse ATO Ambiente alla “condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare dell’art. 45 L.R. n. 2/2007 (secondo cui “le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica”) e dell’art. 61 L.R. n. 6/2009 o in forza di pronunzia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009”; - che, in ogni caso , l a dedotta illegittimità non poteva considerarsi sussistente, atteso che le norme a tal fine invocate erano entrate in vigore successivamente all’assunzione del Mantione, avvenuta nel marso del 2004, allorché la normativa nazionale e regionale non prevedeva alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le società, quali la [OSCURATO:SOCIETA], aventi natura privatistica, essendo stato il vincolo in questione introdotto per le società ad integrale partecipazione pubblica solo con l’art. 18, d.l. n. 112/2008; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA] ATO 4, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia il Mantione sia la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; - che la Società ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]2 S.p.A. in liquidazione hanno poi presentato memoria CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, L.R. n. 9/2010 in combinato disposto con l’art. 45, comma 2, L.R. n. 2/2007 e con l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta la non conformità a dirittodella statuizione resa dalla Corte territoriale; - che, al riguardo, assume che essa Società fosse tenuta ad assumere il personale secondo procedure di evidenza pubblica, in primo luogo, in quanto le società d’ambito create per la gestione del servizio rifiuti dovevano considerarsi soggetti pubblici, risultando pertanto illegittima ab origine l’assunzione del Mantione presso la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto effettuata in violazione di tale obbligo ed, in secondo luogo, in quanto, ove anche fosse da considerarsi legittima quell’assunzione, comunque non poteva ammettersi il passaggio del Mantione alle dipendenze della Società ricorrente operando a carico della medesima, ai sensi delle norme invocate – richiamate, non relativamente all’ambito di efficacia temporale delle stesse, al fine cioè di escludere la loro applicabilità ai rapporti di lavoro instaurati in data antecedente, ma appunto al fine di sancire validità e operatività ai precetti ed ai vincoli ivi posti - l’obbligo di assunzione sulla base di procedure di evidenza pubblica; - che la prospettata questione interpretativa riveste rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai quali possa dirsi risolta l’alternativa posta ed in termini più generali superati i dubbi che solleva l’esegesi dell’art. 19, L.R. n. 9/2010 che, ai commi 6 e 7, così regola le modalità di costituzione della dotazione organica delle nuove società di regolamentazione rifiuti “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione” (comma 6) “Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali , le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6, individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009 presso a) le società d’ambito, b) i consorzi d’ambito, c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società ed i consorzi d’ambito per una percentuale inferiore al novanta per cento.

Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori.

I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto tra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento.

L’assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e dell’art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 o in forza di una pronunzia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009” (comma 7); - che appare opportuno rilevare come la norma sembri fare riferimento ai fini della costituzione della dotazione organica dei nuovi soggetti investiti della gestione dei rifiuti, a due distinti contingenti di personale: il primo da individuarsi fra quello già in servizio presso le società ed i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (comma 6) e il secondo dato dal “personale rimanente”, evidentemente ai fini del completamento dell’organico, da individuarsi fra il personale addetto sempre a società e consorzi d’ambito e società partecipate da queste o da enti locali, il che sembra consentire una lettura della normativa in termini tali per cui il primo contingente sarebbe rappresentato dal personale già impiegato nell’ambito corrispondente a quello trasferito alla competenza di ogni singola S.R.R. mentre il secondo individuerebbe il contingente da cui attingere per l’ulteriore fabbisogno di personale comprendente il personale già dipendente da analoghe strutture di servizio operanti in ambiti diversi da quelli divenuti di competenza della S.R.R. interessata, di modo che per il primo contingente incomberebbe alla S.R.R. un obbligo di assunzione nei confronti di tutti gli appartenenti senza ulteriori requisiti, che opererebbero, viceversa, solo per gli inclusi nel secondo contingente; - che una tale lettura sembra trovare l’avallo della Corte territoriale laddove rileva (pag. 14 ultima proposizione del terz’ultimo capoverso dell’impugnata sentenza) come l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] interveniva a sancire gli effetti della successione nel tempo delle diverse normative circa i vincoli posti alle strutture di servizio in materia di assunzione, legittimando comunque quelle intervenute anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 45 L.R. n. 2/2007, “in coerenza con l’obiettivo di garantire stabilità dei livelli occupazionali talmente pressante da indurre il legislatore regionale a prevedere l’obbligo di assunzione in capo alle S.R.R.”; - che la lettura prospettata risulta, peraltro , inficiata dall’equivocità della formula di cui al comma 6 dell’art. 19, L.R. n. 6/2010 per la quale “l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione”; - che detta previsione , infatti, in alternativa all’obbligo di assunzione del personale già addetto all’ambito , sembra ammettere la possibilità di effettuare una selezione tra quegli addetti, escludendo pertanto l’obbligo di assunzione tout court; - che, ove prevalesse una tale lettura, il dubbio interpretativo investirebbe le alternative esegetiche poste dalla Società ricorrente per le quali l’accordo conciliativo relativo al passaggio del Mantione alle dipendenze della S.R.R.

ATO 4 non sarebbe valido, per l’illegittimità originaria dell’assunzione presso la [OSCURATO:SOCIETA], effettuata senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, dovuto per la natura pubblicistica della struttura di servizio, ovvero -ferma restando la validità dell’originaria assunzione in ragione della natura privatistica della [OSCURATO:SOCIETA] e, comunque, per non risultare a quella data posto dalla normativa nazionale e regionale alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le società aventi natura privatistica introdotto solo dall’art. 18 del d.l. n. 112/2008 per le società ad integrale partecipazione pubblica - per l’illegittimità del passaggio alla S.R.R.

ATO 4 ammettendo l’art. 19, comma 7, L.R. n. 9/2010 il costituirsi del rapporto con la S.R.R.

“nel rispetto della normativa di riferimentoed in particolare dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2”, da intendersi richiamato al solo fine di sancire la validità e l’operatività del vincolo ivi posto all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica in materia di assunzioni e non con riferimento alla normativa ‘tempo per tempo’ vigente, così da escludere l’applicabilità del vincolo ai rapporti di lavoro instaurati in data antecedente (per il Mantione nel marzo del 2004); - che in relazione al testo dell’art. 45 L.R. n. 2/2007 così formulato “le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica” la Corte territoriale ha ritenuto di dare rilievo alla locuzione “nuovo personale” considerando l’aggettivo “nuovo”, che - precisa - potrebbe risultare superfluo, stante il principio generale di irretroattività della legge e l’assenza nella L.R. n. 2/2007 di un’espressa previsione in deroga a tale principio, espressivo di una chiara, seppur implicita, previsione di salvezza di tutte le pregresse assunzioni effettuate dalle società d’ambito senza l’attuazione di procedure di evidenza pubblica, con ciò mostrando di voler qualificare il passaggio del Mantione alla S.R.R.

ATO 4, non come nuova assunzione, nonostante la prevista risoluzione del rapporto di lavoro originario, ma come rapporto privo di soluzione di continuità in coerenza con quanto è desumibile dalla previsione di cui al comma 7 dell’art. 19 L.R. n. 9/2010, in base alla quale“Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23635-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO– [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23635/2023 Cron. Rep. Ud.20/03/2025 CC -controricorrente – avverso la sentenza n. 194/2023 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 50/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che la Società per la Regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] – ATO 4 [OSCURATO:PERSONA] (di seguito SRR) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito ATO) dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto il 28.5.2020 innanzi all’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro tra le predette parti (in virtù del quale si stabiliva la risoluzione del rapporto lavorativo tra il Mantione e la ATO in liquidazione, il passaggio del Mantione alla subentranteSRR e la definizione delle pretese economico-giuridiche del Mantione nei confronti della ATO), eventualmente previa disapplicazione dell’[OSCURATO:PERSONA]/OO.SS. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che, a sostegno della propria domanda, la SRR evidenziava che ai sensi del D.L. 112/2008, del D.L. 78/09, del D.Lgs. n. 368/2001, del D.Lgs. n. 276/03 e degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni non potevano che avvenire con procedure ad evidenza pubblica; - che il Tribunale, nel contraddittorio con le parti conven u te, respingeva i l ricorso escludendo che la SRR potesse ritenersi mera “spettatrice” dell’accordo transattivo e ritenendo inapplicabili le norme richiamate poiché entrate in vigore successivamente all’assunzione del Mantione; - che, pronunciando sulla impugnazione della SRR , la Corte d’Appello di Caltanissetta, riformava la decisione di prime cure solo in punto di regolamentazione delle spese, aderendo, per il resto, alla motivazione del Tribunale; - che la decisione della Corte territoriale discende , in particolare, dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, di dover considerare la [OSCURATO:PERSONA] ATO 4 parte attiva nell’intervenuta conciliazione, puntualmente sottoscritta ed irrilevante, ai fini della validità di tale atto, la mancata conoscenza da parte della medesima Società che l’assunzione del Mantione presso la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata posta in essere in violazione dell’obbligo di assunzione del personale con procedure di evidenza pubblica come del resto imposto dall’art. 19 L.R. n. 9/2010 che subordina il transito alle Società di [OSCURATO:PERSONA] di nuova istituzione del personale già adibito presso le soppresse ATO Ambiente alla “condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare dell’art. 45 L.R. n. 2/2007 (secondo cui “le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica”) e dell’art. 61 L.R. n. 6/2009 o in forza di pronunzia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009”; - che, in ogni caso , l a dedotta illegittimità non poteva considerarsi sussistente, atteso che le norme a tal fine invocate erano entrate in vigore successivamente all’assunzione del Mantione, avvenuta nel marso del 2004, allorché la normativa nazionale e regionale non prevedeva alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le società, quali la [OSCURATO:SOCIETA], aventi natura privatistica, essendo stato il vincolo in questione introdotto per le società ad integrale partecipazione pubblica solo con l’art. 18, d.l. n. 112/2008; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA] ATO 4, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia il Mantione sia la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; - che la Società ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]2 S.p.A. in liquidazione hanno poi presentato memoria CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, L.R. n. 9/2010 in combinato disposto con l’art. 45, comma 2, L.R. n. 2/2007 e con l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta la non conformità a dirittodella statuizione resa dalla Corte territoriale; - che, al riguardo, assume che essa Società fosse tenuta ad assumere il personale secondo procedure di evidenza pubblica, in primo luogo, in quanto le società d’ambito create per la gestione del servizio rifiuti dovevano considerarsi soggetti pubblici, risultando pertanto illegittima ab origine l’assunzione del Mantione presso la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto effettuata in violazione di tale obbligo ed, in secondo luogo, in quanto, ove anche fosse da considerarsi legittima quell’assunzione, comunque non poteva ammettersi il passaggio del Mantione alle dipendenze della Società ricorrente operando a carico della medesima, ai sensi delle norme invocate – richiamate, non relativamente all’ambito di efficacia temporale delle stesse, al fine cioè di escludere la loro applicabilità ai rapporti di lavoro instaurati in data antecedente, ma appunto al fine di sancire validità e operatività ai precetti ed ai vincoli ivi posti - l’obbligo di assunzione sulla base di procedure di evidenza pubblica; - che la prospettata questione interpretativa riveste rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai quali possa dirsi risolta l’alternativa posta ed in termini più generali superati i dubbi che solleva l’esegesi dell’art. 19, L.R. n. 9/2010 che, ai commi 6 e 7, così regola le modalità di costituzione della dotazione organica delle nuove società di regolamentazione rifiuti “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione” (comma 6) “Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali , le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6, individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009 presso a) le società d’ambito, b) i consorzi d’ambito, c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società ed i consorzi d’ambito per una percentuale inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto tra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L’assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e dell’art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 o in forza di una pronunzia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009” (comma 7); - che appare opportuno rilevare come la norma sembri fare riferimento ai fini della costituzione della dotazione organica dei nuovi soggetti investiti della gestione dei rifiuti, a due distinti contingenti di personale: il primo da individuarsi fra quello già in servizio presso le società ed i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (comma 6) e il secondo dato dal “personale rimanente”, evidentemente ai fini del completamento dell’organico, da individuarsi fra il personale addetto sempre a società e consorzi d’ambito e società partecipate da queste o da enti locali, il che sembra consentire una lettura della normativa in termini tali per cui il primo contingente sarebbe rappresentato dal personale già impiegato nell’ambito corrispondente a quello trasferito alla competenza di ogni singola S.R.R. mentre il secondo individuerebbe il contingente da cui attingere per l’ulteriore fabbisogno di personale comprendente il personale già dipendente da analoghe strutture di servizio operanti in ambiti diversi da quelli divenuti di competenza della S.R.R. interessata, di modo che per il primo contingente incomberebbe alla S.R.R. un obbligo di assunzione nei confronti di tutti gli appartenenti senza ulteriori requisiti, che opererebbero, viceversa, solo per gli inclusi nel secondo contingente; - che una tale lettura sembra trovare l’avallo della Corte territoriale laddove rileva (pag. 14 ultima proposizione del terz’ultimo capoverso dell’impugnata sentenza) come l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] interveniva a sancire gli effetti della successione nel tempo delle diverse normative circa i vincoli posti alle strutture di servizio in materia di assunzione, legittimando comunque quelle intervenute anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 45 L.R. n. 2/2007, “in coerenza con l’obiettivo di garantire stabilità dei livelli occupazionali talmente pressante da indurre il legislatore regionale a prevedere l’obbligo di assunzione in capo alle S.R.R.”; - che la lettura prospettata risulta, peraltro , inficiata dall’equivocità della formula di cui al comma 6 dell’art. 19, L.R. n. 6/2010 per la quale “l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione”; - che detta previsione , infatti, in alternativa all’obbligo di assunzione del personale già addetto all’ambito , sembra ammettere la possibilità di effettuare una selezione tra quegli addetti, escludendo pertanto l’obbligo di assunzione tout court; - che, ove prevalesse una tale lettura, il dubbio interpretativo investirebbe le alternative esegetiche poste dalla Società ricorrente per le quali l’accordo conciliativo relativo al passaggio del Mantione alle dipendenze della S.R.R. ATO 4 non sarebbe valido, per l’illegittimità originaria dell’assunzione presso la [OSCURATO:SOCIETA], effettuata senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, dovuto per la natura pubblicistica della struttura di servizio, ovvero -ferma restando la validità dell’originaria assunzione in ragione della natura privatistica della [OSCURATO:SOCIETA] e, comunque, per non risultare a quella data posto dalla normativa nazionale e regionale alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le società aventi natura privatistica introdotto solo dall’art. 18 del d.l. n. 112/2008 per le società ad integrale partecipazione pubblica - per l’illegittimità del passaggio alla S.R.R. ATO 4 ammettendo l’art. 19, comma 7, L.R. n. 9/2010 il costituirsi del rapporto con la S.R.R. “nel rispetto della normativa di riferimentoed in particolare dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2”, da intendersi richiamato al solo fine di sancire la validità e l’operatività del vincolo ivi posto all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica in materia di assunzioni e non con riferimento alla normativa ‘tempo per tempo’ vigente, così da escludere l’applicabilità del vincolo ai rapporti di lavoro instaurati in data antecedente (per il Mantione nel marzo del 2004); - che in relazione al testo dell’art. 45 L.R. n. 2/2007 così formulato “le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica” la Corte territoriale ha ritenuto di dare rilievo alla locuzione “nuovo personale” considerando l’aggettivo “nuovo”, che - precisa - potrebbe risultare superfluo, stante il principio generale di irretroattività della legge e l’assenza nella L.R. n. 2/2007 di un’espressa previsione in deroga a tale principio, espressivo di una chiara, seppur implicita, previsione di salvezza di tutte le pregresse assunzioni effettuate dalle società d’ambito senza l’attuazione di procedure di evidenza pubblica, con ciò mostrando di voler qualificare il passaggio del Mantione alla S.R.R. ATO 4, non come nuova assunzione, nonostante la prevista risoluzione del rapporto di lavoro originario, ma come rapporto privo di soluzione di continuità in coerenza con quanto è desumibile dalla previsione di cui al comma 7 dell’art. 19 L.R. n. 9/2010, in base alla quale“Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al
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